Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2238 - pubb. 15/06/2010
Accordi di ristrutturazione, requisiti e certificazione giudiziale della fattibilità del piano
Tribunale Roma, 20 Maggio 2010. Est. Miccio.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Requisiti – Oggetto del controllo del tribunale.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Ipotesi di liquidazione dell’impresa o di continuazione dell’attività – Distinzione – Rilevanza – Requisiti.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Oggetto del giudizio del tribunale – Certificazione della fattibilità dell’accordo e del piano – Esclusione. (15/06/2010)
Con riferimento ad un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis, legge fallimentare, l’indagine del tribunale avrà ad oggetto i seguenti aspetti: il ricorso per l’omologazione dell’accordo deve essere presentato da un imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e che superi le soglie di cui all’art. 1, posto che la protezione dei terzi e dei creditori dall’azione revocatoria si realizza solo nell’ipotesi di successivo fallimento;
-il ricorso deve essere depositato presso il registro delle imprese;
-deve essere presentata la documentazione prevista dall’art. 161;
-deve altresì essere presente la relazione di un professionista con i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) che attesti la regolarità dell’accordo con particolare riferimento alla possibilità di pagare regolarmente (ossia per intero ed alle scadenze pattuite) i creditori estranei e che attesti altresì la veridicità dei dati contabili al fine di supportare il giudizio di fattibilità;
-la conclusione di accordi di ristrutturazione del debito con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del monte crediti di cui l’imprenditore deve rispondere, senza che, a tal fine, possa avere rilievo alcuno la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari;
-l’autenticazione della sottoscrizione degli accordi ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 (l’autenticazione della firma, necessaria per procedere alla pubblicazione nel Registro delle Imprese, costituisce, pertanto, un requisito di ammissibilità dell’accordo);
-l’esistenza, a pena di inammissibilità del ricorso, di un piano finanziario e/o industriale all’interno del quale si collochino le rinegoziazioni dei debiti concordate con i creditori aderenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Poiché l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, legge fallimentare deve garantire il regolare pagamento dei creditori ad esso estranei, lo stesso potrà considerarsi autosufficiente nella sola ipotesi in cui la ristrutturazione dei debiti persegua finalità di liquidazione dell’impresa che cessi l’attività o venga ceduta a tersi. Laddove, invece, l’accordo sia funzionale alla continuazione dell’attività, il pagamento dei creditori estranei potrà essere assicurato e l’operazione considerata attuabile solo in presenza di un piano che indichi le cause della crisi nonché i rimedi che si intendono attuare per evitare che l’impresa si ritrovi nella medesima condizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora non vi siano opposizioni alla omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, legge fallimentare, il tribunale non valuterà la bontà del giudizio espresso dal professionista, bensì la coerenza e completezza dell’iter procedimentale ed argomentativo del professionista attestatore, con la conseguenza che l’omologazione dell’accordo non potrà mai essere ritenuta una certificazione giudiziale della sua fattibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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