Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1078 - pubb. 10/12/2007

Concordato preventivo e applicazione anticipata del decreto correttivo

Tribunale Salerno, 04 Dicembre 2007. Est. Jachia.


Concordato preventivo - Proposta depositata prima del 1 gennaio 2008 - Disciplina transitoria - Nozione di procedura di concordato "pendente" - Natura plurifasica del procedimento - Applicazione "anticipata" della normativa di cui al decreto correttivo - Opportunità.

Creditori privilegiati erariali e previdenziali incapienti - Formazione di un'unica classe - Ammissibilità.



Alle proposte di concordato non ancora omologate alla data del 1 gennaio 2008 dovrà essere applicata la normativa “riformata e corretta” di cui al d. lgs. n. 169/2007, mentre alle proposte che alla data suddetta non siano ancora state omologate dovrà essere applicata la disciplina “intermedia” introdotta dal d. lgs. n. 5/2006. Depongono a favore di tale soluzione, tra le altre, le seguenti considerazioni: i) ai fini dell’applicazione della norma transitoria di cui all’art. 22 del d. lgs. n. 169/2007, la procedura non può considerarsi “pendente” fino a che non sia intervenuta la votazione dei creditori; ii) appare illogico applicare alle fasi della votazione e della omologazione, che avranno luogo dopo il 1 gennaio 2008, una normativa che il legislatore ha inteso rivedere e correggere; iii) la sussistenza di una dettagliata disciplina per la riduzione dei creditori privilegiati incapienti.

In particolare, qualora siano incapienti tanto i creditori privilegiati erariali quanto quelli previdenziali, è corretta la formazione di una unica classe con un trattamento paritario di tali posizioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

Preso atto che il ricorso ex art. 160 l. fall. è stato presentato nel contesto di una procedura prefallimentare, sicché va assegnato al Giudice Delegato Relatore delle medesime; 

Dato atto che è stato interpellato il Signor Procuratore della Repubblica in sede il quale ha rilasciato parere favorevole all’ammissione della proposta; 

Dato atto che il Collegio con separato provvedimento dispone la sospensione dei ricorsi prefallimentari fino al momento dell’eventuale emissione del decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo;

Dato atto che il Collegio ritiene possibile accedere alla richiesta della ricorrente di non procedere ad una sua ulteriore audizione, dopo quella compiuta in sede prefallimentare dal Giudice Delegato, atteso anche che l’accoglimento di questa istanza corrisponde agli interessi dei creditori ricorrenti per il fallimento in quanto, in un eventuale successivo fallimento – in caso di interruzione della presente procedura - il termine iniziale del regime concorsuale sarebbe sempre quello del decreto di ammissione di questa prima procedura, di qualche giorno, precedente al c.d. consolidamento dell’ipoteca iscritta in data 15.06.07  e che ciò corrisponda anche all’interesse di tale  creditore ipotecario atteso che soltanto in questa procedura di concordato preventivo – ove come è noto non si applica l’istituto dell’azione revocatoria e di conseguenza nemmeno quello della c.d. eccezione revocatoria – tale creditore risulta ipotecario (in quanto che il mancato “consolidamento” comporta esclusivamente una inefficacia relativa del privilegio in un eventuale successiva procedura fallimentare). 

Ritenuto, sempre preliminarmente, che le proposte di concordato preventivo depositate prima del 1 gennaio 2008 siano disciplinate dalla normativa ora vigente, derivante dall’innesto nella legge fallimentare delle norme dettate dapprima dal d.l. 16/03/05 n. 35 e poi dal decreto legislativo n. 5/06;

Rilevato che, per contro, non è ancora stata affrontata in sede giurisprudenziale la questione se la procedura di concordato preventivo già pendente il 1 gennaio 2008 ma non ancora omologata in quanto in fase successiva all’emissione del decreto di ammissione debba essere regolata (denominando con “legge originaria” quella del 1942) dalla “legge riformata” (caratterizzata peraltro da due fasi, atteso che parte delle norme sono in vigore dal marzo 2005 ed altre dal luglio 2006) o dalla  “legge riformata e corretta” dettata dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169 perché, cripticamente, nell’articolo 22 di quest’ultimo testo legislativo non si menziona il concordato preventivo;

ritenuto opportuno rileggere tale norma transitoria:

- ove al primo comma dispone che le correzioni alla legge fallimentare entrino in vigore il 1° gennaio 2008;

- laddove, al secondo comma, precisa che le norme “corrette” si applichino ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

ritenuto opportuno precisare che per il fallimento la definizione di “procedura pendente” risulta inequivocabile, in quanto sono così connotate tutti i processi instaurati da sentenze dichiarative di fallimento già pronunciate;

ritenuto opportuno precisare che, invece, per il concordato preventivo, procedura plurifasica, (Cfr., Sez. 1, Sentenza n. 10522 del 27/11/1996 laddove in tema di determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nella procedura concorsuale di concordato preventivo distingue l'opera prestata nella fase precedente ed in quella successiva all'omologazione del concordato), la pendenza è un concetto del tutto differente in quanto potrebbero considerarsi pendenti: a) quelle in fase di ammissione; b) quelle già ammesse; c) quelle già omologate;

ritenuto opportuno accedere – ai fini del diritto transitorio - ad una interpretazione restrittiva del concetto di pendenza, in quanto la normativa è stata dettata inequivocabilmente per “integrare e correggere” la legge fallimentare vigente, sicché sarebbe del tutto assurdo relegare la nuova normativa in tema di concordato preventivo alle sole proposte depositate dopo il 1 gennaio 2008 ed imporre il vecchio regime - ritenuto “non corretto” dal legislatore al punto da modificarlo – tanto alle proposte già depositate quanto a quelle già ammesse;

ritenuto che, plasticamente, nel caso di specie, si dovrebbe nel 2008, dopo l’entrata in vigore della “legge riformata e corretta”, applicare una legge, per così dire, “sbagliata”, alla fase della votazione ed alla fase dell’omologazione, sol perché la domanda è stata depositata nel novembre 2007;

ritenuto che, plasticamente, nel caso di specie, si dovrebbe nel 2008, dopo l’entrata in vigore della legge corretta, applicare una legge “sbagliata” alla fase della votazione ed alla fase dell’omologazione sol perché il collegio ha sciolto la riserva tempestivamente nel corso del 2007 ed ha ammesso il ricorso nel 2007 in luogo di attendere il 2008;

ritenuto, inoltre, che soccorrono ad una interpretazione restrittiva delle norme transitorie anche una lettura sistematica delle norme introdotte nel nuovo concordato preventivo:

- laddove precisano all’art. 160 l. fall. quel che secondo una corrente interpretativa era implicito, vale a dire la possibilità di prevedere una soddisfazione non integrale per i cosiddetti privilegiati incapienti (senza nascondere che tale linea interpretativa non era da tutti condivisa);

- laddove precisano all’art. 162, primo comma, l. fall. il ruolo del Giudice, chiamato anche a suggerire “integrazioni al piano” (disposizione che il Tribunale di Salerno o ha già implicitamente usato nella procedura 4/07 C.P. laddove nel decreto di convocazione della camera di consiglio ha implicitamente segnalato lacune nella proposta originaria opportunamente corrette nella proposta depositata prima dell’udienza collegiale);

- laddove consentono di continuare il “dialogo” tra le parti processuali fino al momento precedente alla votazione dei creditori, atteso che il debitore può modificare il piano (ai sensi del nuovo secondo comma dell’art. 175 l.fall.) fino a tale momento;

ritenuto, quindi, in sintesi e con riserva di riesaminare la questione alla luce delle considerazioni delle parti nel provvedimento di omologazione, che se la proposta non è cristallizzata fino al momento della votazione, la procedura non possa considerarsi “pendente” (ai fini delle norme transitorie) e quindi possa essere disciplinata dalla nuova normativa;

ritenuto, inoltre, proprio nello spirito indicato dal nuovo legislatore, che il controllo in sede di ammissione sia del tutto modificato e volto ad espungere solo proposte “irricevibili”, non certo proposte “correggibili”;

ritenuto, correlativamente, che nello spirito indicato dal nuovo legislatore, il controllo si sia spostato lungo tutto il corso della procedura atteso che ai sensi del nuovo art. 173 legge fallimentare il giudice, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale o di qualunque creditore – anche qui si intravede un ruolo nuovo per tutte le parti, Giudice compreso – può interrompere la procedura, osservando però un percorso procedurale volto a garantire tutti gli interessati;

considerato che, quindi, sarebbe del tutto incongruo ritenere “irricevibile” la domanda presentata nel novembre 2007 sulla base di una interpretazione restrittiva della legge vigente, sintetizzabile nell’inammissibilità della compressione dei crediti privilegiati anche se incapienti, quando tale tesi poteva essere conforme al sistema precedente l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/06 ma non è detto che possa essere ritenuta ancora valida dopo che tale legge ha introdotto la comprimibilità delle ragioni dei creditori privilegiati nel concordato fallimentare e nella transazione fiscale (utilizzabile peraltro anche in sede di concordato preventivo);

ritenuto quindi di dover sottoporre, in astratto, alle parti la proposta di concordato preventivo anche qualora contempli una riduzione delle ragioni dei creditori privilegiati ritenuti incapienti, perché si debba quantomeno accedere alle lettura non restrittiva della normativa vigente;

ritenuto inoltre, e qui anticipando un punto di seguito descritto, che si debba procedere all’adunanza dei creditori soltanto dopo l’entrata in vigore della nuova legge così rimettendo anche alla valutazione delle parti la questione concernente l’ultrattività della legislazione vigente che non è accolta, allo stato, dal collegio il quale ritiene, per contro, con riserva di riesaminare nel prosieguo, che la legge applicabile alle proposte di concordato non omologate al primo gennaio 2008 debba essere quella “riformata e corretta”, quella nuova (applicandosi la legge “intermedia” solo ai concordati preventivi omologati prima del 1 gennaio 2008); 

ritenuto, appunto, e qui anticipando le conclusioni proprio per seguire il filo del ragionamento qui articolato, che vi sia un ulteriore motivo per procedere all’adunanza dei creditori in un tempo non immediato dettato dal fatto che il piano qui articolato si presenta assai complesso sicché appare quanto mai opportuno che il voto dei creditori si svolga su una piattaforma informativa arricchita da una attenta disamina della situazione di fatto che solo il Commissario Giudiziale sarà in grado di articolare con particolare riguardo ai crediti esposti nel piano; 

ritenuto che, in questo caso, il giudizio del professionista, il quale ha affermato la fattibilità del piano, non appare, allo stato, viziato dagli errori logici descritti nella nota giurisprudenza dei tribunali di Ancona, Pescara e Monza (Si vedano:  Tribunale di Pescara, R.G. n 458/04, Decreto di non ammissione 20 ottobre 2005, in il Diritto Fallimentare, 2006, pagg. 130 e ss.; Tribunale di Monza, 16 ottobre 2005, in Il Fallimento , 2005, pag. 1403; Tribunale di Ancona, decreto 13. 10. 2005, in il Fallimento, 2005, pag. 1405);

ritenuto, inoltre, più in generale che certamente il vaglio di ammissibilità il Giudice, in questo caso, lo debba compiere alla luce della legislazione vigente (senza, con ciò, radicare, per le ragioni già dette, tale legislazione intermedia a questo concordato preventivo che, lo si ribadisce, sarà una procedura concorsuale pendente – ai fini delle norme transitorie - solo allorché sarà omologato) sicché non pare il caso di aggiungere altro sul tema del controllo in sede di ammissibilità atteso che, con il rinvio compiuto ai criteri ermeneutici usati nei citati casi giurisprudenziali pare essere completamente chiarito che il giudizio di fattibilità è compiuto dal professionista e che il Tribunale si limita a verificare l’intrinseca ed estrinseca attendibilità del giudizio reso; 

rilevato che la proposta di concordato preventivo consiste in un piano di liquidazione dei beni della società – sulle cui forme giuridiche si chiede una precisazione alla società da predisporsi possibilmente prima della redazione della relazione del Commissario Giudiziale – al fine di attribuire ai creditori privilegiati e chirografari un legale e ragionevole assetto di parziale od integrale soddisfazione;

rilevato che nel piano si prospetta il:

Pagamento integrale dei seguenti creditori privilegiati:

A) debiti relativi alle prestazioni di lavoro dipendente (Stipendi, TFR, Personale in c/liquidazione, Cassa Edile) per l’importo indicato, e ciò in ragione del riconosciuto privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

B) prestazioni dei professionisti e dei  prestatori d’opera intellettuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., negli importi indicati;

C) retribuzioni professionali relative all’ammissione alla presente procedura concordataria, sempre ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

D) contributi previdenziali ed assistenziali  ai sensi degli artt. 2753 e 2754 c.c..;

E) canoni di locazione di immobili, ai sensi dell’art. 2764 c.c.. (“In merito a quanto esposto, si ricorda che si tratta di crediti assistiti da privilegio generale sui mobili, e per la cui soddisfazione pare opportuno riferirsi principalmente alla liquidazione del complesso di magazzino, delle attrezzature e dei beni immobili non gravati da vincolo, oltre che di tutte le ulteriori attività rientranti nel presente concordato”.);

rilevato che nel piano si prospetta il:

Pagamento integrale della parte “capiente” del creditore privilegiato Banca Nuova  Banca, per Euro 526.000,00 (“ovvero nella parte residua che dovesse risultare in sede di liquidazione del bene immobile sito in Eboli ed innanzi descritto) e con pagamento della restante parte al 30% come classe autonoma chirografaria;

rilevato che nel ricorso all’uopo si afferma che, “in sintesi, il piano prevede pagamento parziale del credito privilegiato, ricorrendo le seguenti tre condizioni: a) la somma riconosciuta in privilegio non è inferiore a quella realizzabile in sede di vendita del bene (considerate le pregresse e consolidate iscrizione ipotecarie); b) il valore di mercato del bene immobile su cui insiste l’ipoteca giudiziaria iscritta da Banca Nuova  Banca s.p.a. risulta da una perizia giurata allegata alla presente istanza concordataria; c) la proposta riduzione in chirografo della parte di credito che non può essere soddisfatta sul bene, non altera l’ordine delle cause legittime di prelazione.”

rilevato che nel piano si prospetta il:

 Pagamento parziale dei creditori in chirografo suddivisi in quattro classi:

A) prima classe inglobante tutte le posizioni relative ai rapporti bancari in chirografo con soddisfazione pari al 45% ;

B) seconda classe inglobante i  fornitori con pagamento  del 50%;

C) terza classe comprendente il solo credito di Banca Nuova  S.p.A., nella quota parte considerata in chirografo, con pagamento al 30%:

 D) una quarta classe ricomprendente i debiti diversi (per la parte non in privilegio), con pagamento del 60%;

rilevato che in sintesi si propone la seguente soddisfazione dei creditori chirografari:

 

classe

creditori

crediti

quota

%

1^ classe

BANCHE

€ 6.051.733,60

€ 2.723.280,12

45%

2^ classe

FORNITORI

€ 4.488.683,28

€ 2.244.231,64

50%

3^ classe

BANCA NUOVA S.p.A.                  parte in chirografo

€ 1.224.796,00

€ 367.438,80

30%

4^ classe

DEBITI DIVERSI

€ 85.621,41

€ 51.372,85

60%

 

TOTALE

€ 11.850834,29

€ 5.386.433,31

 

 

ritenuto che, nel caso di specie, risultino depositati tutti i documenti richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 161 legge fallimentare, essendo stati depositati:

1) visura storica Registro delle Imprese della “…  Impianti “

2) atto costitutivo;

3) certificazione camerale con elencazione delle attività societarie nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica, classificazioni e abilitazioni;

4) aggiornata relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società;

5) bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2004, al 31.12.2005 e al 31.12.2006;

6) stato analitico ed estimativo delle attività, e specificamente: a)  perizia giurata dell’ing. in relazione al valore degli immobili siti in Eboli  , di proprietà della società, con allegazione planimetrica e dell’atto di acquisto; b) perizia giurata del geom.     in relazione al valore degli immobili siti in Parma, di proprietà della società, con allegazione planimetrica e dell’atto di acquisto; c) perizia giurata del geom.  in relazione al valore delle attrezzature di proprietà della società, con indicazione analitica di tutte le attrezzature; d) perizia giurata sulle consistenze di magazzino, attualmente nella disponibilità del patrimonio della ricorrente del dott.     , commercialista e Revisore Contabile; e) parere legale generale e scheda riassuntiva/esplicativa sulle pretese creditorie dell’impresa ricorrente, predisposto dall’avv.     , con Studio in Salerno, in ragione dei contratti di appalto stipulati con pubbliche amministrazioni, al fine della quantificazione dei crediti ; f) parere specifico dell’avv.         in relazione ai singoli contratti di appalto stipulati dalla ricorrente ed analisi delle relative vicende, con relativa allegazioni;

7) relazione  dell’avv.              su tutte le controversie attive e passive della “... IMPIANTI”  s.r.l.;

 8) parere sulla esigibilità dell’ IVA, in relazione a fatture emesse e non ancora pagate dalle stazioni appaltanti, reso dalla dott.ssa    _____;

9) elenco dei titolari dei diritti reali sui beni in proprietà o in possesso della impresa ricorrente;

10) piano concordatario separato dal ricorso giudiziario;

11) ispezione ipotecaria Agenzia del Territorio del 27.11.2007, sugli immobili di proprietà della ricorrente certificata da notaio;

12) verbale notarile di assemblea straordinaria del 9.11.2007 che ha deliberato la presentazione della domanda concordataria;

13) contratto di affitto di ramo di azienda tra ricorrente ed altra società;;

14) decreti ingiuntivi di Banca Nuova  e relative opposizioni;

15) attestazione del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario;

16) rinunzia dei soci alla restituzione dei finanziamenti come rappresentati in bilancio;

17) contratto di mutuo con Banca Larga S.p.A.;

18) supporto informatico;

19) supporto informatico con indicazione partitaria dei fornitori e relativi indirizzi. 

ritenuto che, nel caso di specie risulti compiuta, seppure sinteticamente, dal professionista asseveratore, commercialista iscritto all’albo dei revisori, una attestazione sull’incapienza del bene immobile sito in Eboli atteso che da un lato richiama l’attestazione del valore del bene e dall’altro descrive le ipoteche precedentemente iscritte; 

ritenuto che, nel caso di specie, la relazione del professionista asseveratore in uno alla documentazione contabile depositata consenta al Tribunale di compiere quel primo vaglio volto ad affermare che i dati contabili risultano veritieri;

ritenuto peraltro, nel caso di specie, che il riscontro sulla veridicità delle scritture contabili il Tribunale lo compia anche alla luce della documentazione acquisita in sede pre-fallimentare, ove risulta evidente lo stato di decozione di questa società;

rilevato, infatti, che emergano debiti per il considerevole importo di oltre € 15.000.000,00 così dal professionista asseveratore descritti:

 

D) Debiti

31/07/2007

31/12/2006

Privilegiati

 

 

- verso il personale dipendente

591.626

338.530

- verso professionisti

 

 

- verso banche

265.665

 

- verso l’erario

 

 

- verso l’Erario per ritenute

176.144

321.118

- Iva in sospeso per esigibilità differita

344.390

193.261

- verso istituti di previdenza

570.239

561.750

Chirografari

 

 

- verso banche per c/c

7.829.674

7.698.777

- verso banche per altro

 

300.000

- verso fornitori

5.014.233

4.386.911

- per acconti ricevuti

46.915

46.915

- verso l’amministratore

20.000

24.400

- verso IACP Cagliari

21.014

21.014

- verso i sindacati

3.247

1.775

- diversi

 

19.253

- verso ex soci per pegno titolo

361.292

 

- Cassa Edile

44.475

 

- Altri

20.175

 

- verso soci per finanziamenti

90.600

89.600

TOTALE DEBITI

15.399.689

14.003.304

 

rilevato, infatti, che a fronte di debiti per il considerevole importo di oltre € 15.000.000,00 il professionista asseveratore descriva un attivo conseguibile, al termine dell’attività di liquidazione, di circa €  8.999.906,00 con un evidente squilibrio denotante uno stato di evidente decozione dell’impresa;

ritenuto che ulteriori sintomi dello stato di decozione siano i pignoramenti mobiliari per un totale di Euro 144.271,03 eseguiti prima della domanda concordataria (nel ricorso così descritti:  X s.p.a. pignoramento su merci per Euro 57.424,22; Y s.r.l. pignoramento per Euro 7.920,09; Z s.r.l. pignoramento su merci per Euro 11.405,21; omissis ) in uno ai pignoramenti immobiliari eseguiti sul bene immobile sito in Eboli, loc. Santa Cecilia (così dal ricorrente descritti: “a) ipoteca volontaria in favore di Banca Larga sugli uffici siti al piano terra concessa per Euro 800.000,00 la quale comprende la parte di capitale e gli accessori (v. contratto di mutuo), però il debito residuo risultante da bilancio è di Euro 265.665,32, che resta la parte residua attualmente vantata da Banca Larga; pertanto si ritiene opportuno considerare solo tale somma residua quale parte del credito ancora garantita dall’iscrizione ipotecaria; b) ipoteca conseguente a decreto ingiuntivo munito di clausola in favore Banca Alta per Euro 87.781,99, a seguito di operazioni di factoring - il decreto ingiuntivo risulta opposto ritualmente dalla società -, in ogni caso l’importo viene considerato per l’intero dell’ipoteca giudiziaria pari ad Euro 87.781,99; …c) ipoteca giudiziaria di Banca Nuova  s.p.a. in seguito a due decreti ingiuntivi resi in data 31.5.2007, muniti di clausola di immediata esecutività, dal Tribunale di Salerno, recanti il NRG. 4475/07, n. D.I. 1917/07, e il NRG 4474/07, n. D.I. 1916/2007, entrambi opposti con idonei e distinti atti dalla società “... IMPIANTI”  ….  cui ha fatto seguito iscrizione ipotecaria del 15. 6. 2007, registro particolare 8396, 8397 (si tratta dell’unica ipoteca non ancora consolidata);

ritenuto, infatti, che la relazione ex art. 161, comma 3, L.F., redatta dal dott.  MM. GG.  provenga da un Dottore Commercialista iscritto anche nel Registro dei Revisori Contabili il quale ha inequivocabilmente compiuto un approfondito esame del bilancio redatto dall’organo di liquidazione e si è inequivocabilmente assunto la responsabilità di aver espresso un giudizio di attendibilità dei dati ivi riportati (“dichiara … di aver valutato l’assetto amministrativo e contabile adottato dalla società che si è rivelato affidabile e idoneo alla corretta e completa rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”) nonché di concordare con il valore attribuito ai cespiti agli immobili in Eboli (SA) dai professionisti chiamati a valutarli;

ritenuto opportuno riprendere una parte dei dati contabili attivi emergenti dalla relazione per segnalare fin da adesso i due temi principali sul quale dovrà svolgersi l’attività di analisi e riscontro del Commissario giudiziale, il primo quello delle poste immateriali ed il secondo quello dei crediti;

rilevato infatti che per quanto attiene la valutazione degli atri cespiti – si veda la proposta di concordato laddove riferisce: “1) patrimonio immobiliare  relativo ad un immobile sito in Eboli  ------ valutato complessivamente in Euro 879.490,00 (v. allegata relazione tecnica giurata dell’ing. GDM , con relativa allegazione di schede catastali, Agenzia del Territorio e del titolo di proprietà); 2) patrimonio immobiliare relativo a tre rimesse nel Comune di Parma ---- valutato complessivamente in Euro 84.000,00 ( come da allegata relazione giurata del geom. S.F.S. , con relativa allegazione delle schede catastali e del titolo di proprietà); 3)   consistenze di magazzino, attualmente nella disponibilità del patrimonio della ricorrente, che vengono determinate nella relazione di stima in Euro 313.432, 68 (v. allegata relazione di stima giurata del dott. C.G., commercialista e Revisore Contabile); 4) complesso dei beni afferenti al patrimonio aziendale, consistente in attrezzature, valutato in Euro 553.912,89 (v. allegata relazione di stima giurata dal geom. S.F.S. , accompagnata dall’analitica indicazione dei beni, sostanzialmente finalizzati alla realizzazione dell’attività dell’impresa, che opera nel settore dell’edilizia)” il professionista asseveratore compie una precisa descrizione delle poste sulla base di una documentazione, allo stato, idonea a far ritenere che il complesso di tali beni -  immobili, consistenze di magazzino, attrezzature funzionali all’attività dell’impresa -  abbiano un valore di Euro 1.830.835,57;

ritenuto che in relazione alle poste immateriali il Commissario Giudiziale dovrà approfondire le tematiche connesse al contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 01 giugno 2007 con il quale la “... IMPIANTI”  S.r.l. “ha concesso in fitto alla società --- S.p.A., per un periodo di anni 7 e ad un canone annuo pari ad € 24.000 oltre I.V.A. più un corrispettivo pari all’1,5% dell’importo dei contratti ceduti alla società affituaria, alcuni contratti di appalto, beni ed attrezzature, nonché i requisiti di adeguata idoneità tecnica organizzativa ed economico finanziaria ai sensi del D.P.R. 34/2000 (attestazione S.O.A.).”;

ritenuto che in relazione alle poste attive sia opportuno riprendere parte della tabella in cui gli stessi sono esposti:

 


STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

31/07/2007

31/12/2006

 

 

 

B.I Immobilizzazioni immateriali

 

 

- Costi di impianto e di ampliamento

2.735

4.020

- Diritti di brevetto e opere dell’ingegno

19.159

32.476

- Altre

11.834

16.904

·                  Totale Immobilizzazioni Immateriali

33.728

53.391

 

 

 

B.II Immobilizzazioni materiali

 

 

- Terreni e fabbricati

708.000

734.254

- Attrezzature industriali e commerciali

333.190

461.967

- Altri beni

102.052

399.626

·                  Totale Immobilizzazioni Materiali

1.143.242

1.595.847

 

 

 

B.III Immobilizzazioni finanziarie

 

 

- Partecipazione Società Consortile Mista per Azioni

64.958

64.958

- Partecipazione UNICOLLE

7.500

7.500

- Part. CONFIDI  Assindustria Salerno

516

516

- Azioni B.C.C. di Altavilla Silentina

12.007

12.007

- Azioni Banca della Campania

3.400

3.400

·                  Totale Immobilizzazioni Finanziarie

88.381

88.381

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.265.351

1.737.619

 

 

 

C) Attivo Circolante

 

 

C.I Rimanenze

 

 

- Rimanenze di materiale di produzione

315.008

350.227

- Imballaggi

 

2.169

- Anticipi a fornitori

151.274

185.859

·                  Totale Rimanenze

466.282

538.255

 

 

 

C.II Crediti esigibili entro 12 mesi

 

 

- Crediti documentati da fatture al netto delle svalutazioni

3.864.771

2.032.819

- Crediti società di factoring

3.610

121.171

- Crediti per fatture da emettere

3.143.041

6.267.360

- Crediti per fatture da emettere per ritenute a garanzia

100.503

115.831

- Crediti diversi

 

87.675

- Crediti verso dipendenti

 

237

- Crediti verso altri soggetti

11.581

11.072

- Depositi cauzionali

29.664

60.904

- Crediti diversi

2.076

2.076

- Altri crediti

 

18.874

- Erario c/IVA

 

521.583

- Erario IRAP c/anticipo

69.554

69.554

- Erario c/ritenute

7

4

- Credito di imposta

42.141

 

·                  Totale Crediti

7.266.948

9.309.160

 

 

 

C.IV Disponibilità liquide

 

 

- Depositi bancari e postali

 

4.899

- Denaro e altri valori in cassa

186

9.457

·                  Totale Disponibilità Liquide

186

14.356

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

7.733.416

9.861.771

 

rilevato, infatti, che parte ricorrente afferma ed il professionista asseveratore attesta l’esistenza di “crediti da riscuotere presso le stazioni appaltanti di rilevante importo, e segnatamente: crediti verso clienti per fatture già emesse e lavori certificati al 31.10.07 per Euro 3.700.791,55 e crediti per fatture da emettere al 31.10.07 per Euro 3.079.953,21, per un totale di crediti pari ad Euro 6.780.747,76.” ;

ritenuto che si debba condividere la scelta del professionista asseveratore di “ignorare” quegli ulteriori crediti ai quali fa riferimento parte ricorrente nel ricorso, i quali sono allo stato privi di relazione asseverativa, salvo il delegare al Commissario Giudiziale una espressa loro valutazione;;

rilevato che quindi circa il 65 % delle risorse attive sulle quali dovrà fondarsi la soddisfazione dei creditori provengano non da poste, per così dire, tangibili ma da crediti;

ritenuto che l’attestazione dell’asseveratore sulla sussistenza di questi crediti si fondi su una loro attenta analisi alla luce anche di quella a sua volta compiuta dall’avv. A. , il quale ha compiuto una verifica, per cosi dire,  appalto per appalto, il quale ha redatto “relazioni specifiche in ordine ad ogni singolo contratto/cliente ente pubblico” dalla quale emerge che ognuno di questi crediti nell’arco di un periodo di tempo – punto incerto della procedura – sarà escusso; 

ritenuto quindi che, allo stato, non emergano elementi che contraddicano il giudizio di fattibilità reso dal professionista asseveratore in quanto per affermarne l’infattibilità si dovrebbe:

a) entrare nel merito, fondamentalmente, delle valutazioni sulla sussistenza dei singoli crediti i quali sono invece oggetto ognuno di una sua specifica analisi nella quale si descrive come sarebbe sorto il credito e le ragioni per le quali avrebbe tale entità;

b) entrare nel merito, fondamentalmente, delle valutazioni sui tempi di escussione dei crediti;

c) compiere valutazioni sulla cedibilità dei crediti e/o dell’azienda;

ritenuto che tali valutazioni appartengano, in questo caso specifico, alla convenienza della proposta concordataria, valutazione ora rimessa ai creditori, in quanto le stesse problematiche di escussione dei crediti si riproporrebbero, pari pari, nell’eventuale procedura fallimentare, sicché il controllo su questo aspetto si esaurisce nella verifica della sussistenza di una dettagliatissima e precisa rappresentazione delle poste creditorie -  compiuta dal ricorrente mediante l’allegazione delle relazioni a firma dell’avv.  - idonea a consentire al Commissario Giudiziale di svolgere i dovuti riscontri ed in seguito idonea a consentire ai creditori – peraltro ulteriormente informati dalla relazione ex art. 172 l. fall. - di assumere consapevoli determinazioni; 

ritenuto, quanto al giudizio sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi, opportuno affermare che: a) la suddivisione dei creditori in classe corrisponde a criteri di legalità e di ragionevolezza; b) che non si riscontrano, allo stato,  manipolazioni nella formazione delle classi  che non appaiono costituite al fine di ottenere abusivamente la maggioranza favorevole delle classi;

ritenuto, infatti, che del tutto ineccepibile risulti la previsione di una classe con pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 atteso che almeno parte del loro credito potrebbe essere, in caso di fallimento, salvaguardata dal fondo di garanzia ed atteso che risulta assai improbabile che gli stessi risultino incapienti;

ritenuto, parimenti incontestabile, la scelta di attribuire il pagamento integrale alle successive categorie di privilegiati atteso che risulta assai improbabile che gli stessi risultino incapienti;

ritenuto, parimenti incontestabile, la scelta di attribuire il pagamento integrale ai primi creditori ipotecari attesa la capienza del bene in relazione ai loro crediti;

ritenute ragionevoli le scelte di attribuire al creditore ipotecario parzialmente incapiente il pagamento integrale della parte capiente ed un livello di soddisfazione per la quota chirografaria atteso che altrimenti avrebbe un trattamento deteriore rispetto agli altri chirografari;

ritenuto che sia ragionevole l’avergli attribuito per la quota chirografaria una percentuale differente da quella delle altre classi in quanto non ha rispetto agli altri creditori chirografari eguaglianza di posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

ritenuto che nelle altre tre classi si siano inseriti i creditori chirografari aventi eguaglianza di posizione giuridica ed interessi economici omogenei atteso che sono descritti come: banche, fornitori e debitori diversi;

ritenuto, appunto, che nella classe “debitore diversi” – peraltro di non elevato importo ammontando ad € 40.003,25 - vi siano posizioni chirografarie che, allo stato sembrano avere una posizione giuridica comune ed interessi economici omogenei sicché non appare scorretta l’attribuzione ai medesimi del massimo livello di soddisfazione chirografaria ed il loro inserimento in una unica classe (atteso che peraltro l’alternativa sarebbe l’attribuzione ad ognuno di essi di una sua classe, con un sostanziale svuotamento del concetto stesso di classe); 

ritenuto che, conclusivamente, vi siano gli estremi per ritenere la proposta “ricevibile” proprio perché caratterizzata dal deposito di un piano corredato di tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente e per ritenere riscontrabile, allo stato, il giudizio del professionista sulla non “infattibilità” del piano atteso che si prevedono una serie di pagamenti in relazione ai quali risulta ragionevole il Suo ritenere che la società debitrice possa procacciarsi, liquidando i cespiti aziendali,  la relativa provvista; 

ritenuto che si rende indispensabile il nominare un Commissario Giudiziale individuato nella persona dell’avvocato ----------;

ritenuto che si renda indispensabile anche il conferire al Commissario Giudiziale l’onere di depositare, ai sensi dell’art. 172 L.F. la “relazione particolareggiata sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori”, almeno dieci giorni prima dell’adunanza per consentire ai creditori un voto informato; 

ritenuto inoltre, per le particolarità della situazione prospettata ai creditori recepire la scelta giurisprudenziale del Tribunale di Lecce laddove chiede che nella relazione il Commissario Giudiziale esprima non solo un parere sulla regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle garanzie offerte ai creditori e soprattutto sulla concreta idoneità della proposta concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate individuando i tempi massimi entro i quali i creditori delle diverse classi saranno liquidati;

ritenuto opportuno segnalare al Commissario Giudiziale l’opportunità di affrontare anche i seguenti ulteriori aspetti oltre a quelli dal medesimo ritenuti rilevanti:

I) disamina di eventuali rapporti significativi sussistenti con altre società;

Ia) rapporti economici con eventuali imprese fornitrici aventi un ruolo dominante;

Ib) rapporti economici con eventuali imprese formanti uno stesso gruppo evidenziando anche eventuali situazioni di controllo e/o di collegamento;

II) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo all’attivo concordatario procedendo alla:

IIa) disamina del valore di ogni genere di bene sociale;

IIb) disamina dei crediti della società redigendo un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti:  tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa, informazioni dai legali della società;

IIc) disamina dello stato giuridico degli immobili evidenziando:

­ L’insussistenza di abusi edilizi e, qualora ve ne fossero, la loro incidenza sul valore del bene e sulla sua alienabilità

­ esistenza di eventuali contratti di locazione dell’immobile o di affitto della azienda, eventuale revocabilità; incidenza sul valore dei beni (immobile e azienda); elementi che possano farli ritenere revocabili (in caso di fallimento);

IId) disamina dello stato giuridico delle quote sociali che la società eventualmente detenga;

IIe) disamina delle cause attive proposte e delle azioni da proporre;

III) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo al passivo concordatario verificando l’individuazione operata dalla società dei propri debiti e dei relativi privilegi :

IIIa) procedendo alla redazione di un elenco analitico dei crediti nei confronti dell’impresa che ha chiesto l’ammissione al concordato;

IIIb) verificando l’individuazione dei crediti privilegiati e ri-calcolando gli esatti importi degli interessi;

IIIc) chiedendo ai professionisti che hanno assistito il debitore sia durante la precedente attività sia in occasione della predisposizione della domanda di concordato (legale, consulente, tecnici, ecc.) di indicare i loro crediti, depositando la nota specifica e la documentazione relativa alle spese (qui precisando che la relativa fattura dovrà essere depositato al momento del riparto);

IIId) acquisendo informazioni da: sede centrale del Tribunale e sezioni distaccate (in ordine ad eventuali cause); Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Camera di Commercio; Equitalia;

IIIe) acquisendo informazioni per ciascun credito, verificando se vi siano possibilità di contestazioni da parte del singolo creditore, con conseguente (eventuale) aumento della massa debitoria;

IIIf) accertando per i lavoratori se oltre alle voci TFR, mensilità non corrisposte, ferie non pagate, tredicesima, vi siano rivendicazioni per straordinario e/o, differenze retributive;

IIIg) accertando per i crediti tributari e previdenziali se i relativi titoli siano divenuti definitivi;

IV) verifica delle concrete prospettive di realizzazione in una eventuale sede fallimentare (ad es. individuando il valore delle utilità ritraibili dall’esercizio di azioni revocatorie e di estensioni del fallimento); 

ritenuto che quanto alla somma necessaria per la procedura, essa, va stabilita nella somma indicata in dispositivo da depositarsi entro quindici giorni dalla legale conoscenza di questo provvedimento; 

Il Tribunale,

- sentito il Pubblico Ministero ed il debitore,

- ritenuto che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sia stata depositata dalla società ricorrente osservando i requisiti formali richiesti dalla nuova formulazione dell’art 161 legge fallimentare perché il liquidatore era stato ritualmente autorizzato, ai sensi dell'art. 152 l. fall. - dall'assemblea straordinaria dei soci della società e perché risultano depositati tutti i documenti prescritti;

- ritenuto che la relazione del professionista sia frutto di un vera e propria revisione contabile sicché genuino risulta il suo giudizio sull’attendibilità e veridicità dei dati aziendali nonché sulla fattibilità del piano medesimo,

- valutata, sulla base dei dati contabili così come rappresentati, la realizzabilità il piano descritto nel ricorso con completo effetto esdebitativo,

- ritenuto che sussistano le condizioni previste dall’art. 160 l.f. per l’ammissione della 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

I) ammette alla procedura di concordato preventivo la ricorrente “...   IMPIANTI s.r.l.”, in liquidazione, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n.    , con sede in Eboli alla via     , in persona del liquidatore, legale rappresentante p.t. dott.  --- , rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giuseppe Fauceglia e Mario Conte, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 127;

II) dichiara aperta la relativa procedura di concordato preventivo;

III) designa come Giudice Delegato il dr. Giorgio Jachia;

IV) ordina la convocazione della “Adunanza dei creditori”, alla presenza del legale rappresentante della ricorrente, per il giorno 4 febbraio 2008 ore 10.00 per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato preventivo;

V) fissa il termine di giorni dieci prima dell’adunanza dei creditori per il depo società alla procedura di concordato preventivo,sito a cura del Signor Commissario Giudiziale della relazione particolareggiata sulla proposta di concordato la quale sarà integralmente pubblicata su un sito internet ove saranno reperibili anche il decreto di ammissione e copia della missiva di convocazione standard e l’indicazione dei documenti ritenuti utili dal Commissario Giudiziale per l’accertamento del diritto di voto;

VII) stabilisce che il ricorrente depositi in cancelleria con assegno circolare la somma di € 30.000,00 per le spese della procedura entro il termine di quindici giorni decorrente o dall’acquisizione di copia del provvedimento in cancelleria, facultata al rilascio di copia, o dalla notificazione del provvedimento;

VIII) autorizza il Commissario Giudiziale;

IX) DISPONE che il commissario giudiziale:

a) comunichi - senza indugio, e comunque entro il 15 gennaio 2007 - a tutti i creditori l’adozione del presente decreto di ammissione e contestualmente:

a1) proceda alla loro convocazione per la “Adunanza dei creditori”;

a2) indichi loro la documentazione da depositare (possibilmente almeno 20 giorni prima dell’adunanza) per l’accertamento del loro diritto di credito, eventuali privilegi e del loro diritto di voto;

a3) palesi la data ed il sito internet sulla quale sarà pubblicata la relazione resa dal Commissario ex art. 172 l. fall.;

b) convochi il fallito per la “Adunanza dei creditori”;

c) si avvalga, se del caso,  degli uffici della società per le attività connesse all’incarico e per le connesse comunicazioni;

d) richieda alla società di precisare, oltre ad altri aspetti ritenuti utili, anche, prima  del 7 gennaio 2008 (in modo da consentire al C.G. di tenerne conto nella Sua relazione):

d1) se trattasi di concordato con cessione dei beni all’atto della loro liquidazione e con liberazione del debitore al momento dell’adempimento della proposta concordataria e/o con liberazione del debitore comunque allo scadere del ventiseiesimo mese e quindi con attribuzione ai creditori dei cespiti residui;

d2) se i creditori privilegiati pagati integralmente costituiscano tutti – non bancari e bancari, privilegiati generali e ipotecari – una unica classe o più classi, non chiamate al voto;  

d3) se il creditore privilegiato incapiente pagato parzialmente costituisca esclusivamente la terza classe dei creditori chirografari, votante;

d7) ogni altro aspetto del piano ritenuto meglio specificabile;

X) ordina, ai sensi degli articoli 165, 166, comma II, 88, comma II, l. fall.,

a) la trascrizione a cura del C.G. del decreto relativamente agli immobili della società;

b) la pubblicazione a cura del C.G. del dispositivo sul quotidiano la Città con indicazione del sito internet (e del giorno) sul quale sarà pubblicata la relazione del Commissario Giudiziale;

c) l’affissione a cura della cancelleria del dispositivo all’albo del Tribunale;

d) la comunicazione a cura della cancelleria del decreto di ammissione al registro delle imprese;

e) di notificare immediatamente, a cura del C.G., il presente decreto alla società ricorrente ed al suo rappresentante legale;

XI) nomina commissario giudiziale l’avvocato -------- con studio in Salerno alla Via --------;

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno  4.12.07

 

Il Giudice Estensore Dr. Giorgio Jachia

Il Presidente Dottor Alessandra Chianese


Testo Integrale