Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31264 - pubb. 23/05/2024

Trascrizione tacita dell’eredità, espropriazione di singolo bene indiviso e poteri officiosi del G.E.

Tribunale Napoli, 12 Marzo 2024. Est. Buono.


Esecuzione immobiliare – Opposizione all’esecuzione – Trascrizione accettazione tacita dell’eredità – Pignoramento beni indivisi



Il creditore procedente può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità sulla base di un atto pubblico, o di una scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche successivamente alla trascrizione del pignoramento, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ.


L’opposizione all’esecuzione con la quale il debitore esecutato deduce di non essere proprietario del bene pignorato per non aver mai accettato l’eredità del dante causa è inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che alcun pregiudizio può derivare all’opponente dall’espropriazione del bene di un terzo; tuttavia, rientrando tra i poteri di ufficio del giudice dell’esecuzione accertare la titolarità del bene pignorato in capo al debitore esecutato, va comunque accertato se il debitore esecutato abbia effettivamente accettato l’eredità e se, dunque, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità sia legittima.


Il pignoramento che abbia ad oggetto la quota di un singolo bene indiviso della comunione ereditaria, o di qualsiasi altra comunione comprendente più cose della stessa specie, è inammissibile atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione. E l’inammissibilità del pignoramento è rilevabile d’ufficio in quanto la parziarietà del pignoramento non può che determinare anche l’improcedibilità del successivo giudizio di divisione endoesecutivo proprio perché anche quest’ultimo non risulterebbe esteso all’intera massa ereditaria. (Rosanna Capasso) (riproduzione riservata)



Segnalazione della Dr.ssa Rosanna Capasso – Studio Legale Vitale


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