Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27727 - pubb. 20/07/2022

Vizi della cosa venduta, effetti della garanzia ex art. 1492 cod. civ. e onere della prova

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 08 Luglio 2022. Est. Del Prete.


Vendita - Vizi della cosa venduta – Effetti della garanzia ex art. 1492 cod. civ. - Onere della prova

Vendita - Vizi della cosa venduta – Aliud pro alio ex art. 1497 cod. civ. – Insussistenza

Vendita - Vizi della cosa venduta – Azione ex art. 1492 cod. civ. – Insussistenza



Per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., in virtù della quale il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (cfr. Cassazione civ. sez. un. 3 maggio 2019 n. 11748). Nel caso in esame, la società opponente non ha contestato né la sussistenza del rapporto contrattuale, né la congruità dell’importo richiesto a titolo di corrispettivo, ma ha sollevato l’eccezione di inadempimento per presunte difformità e vizi della merce venduta dalla società opposta che alla fine è rimasta priva di sufficiente fondamento probatorio. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

 Inoltre, in base alla natura, tipologia e rilevanza delle asserite difformità, non si ritiene che queste possano configurare l’ipotesi di aliud pro alio ex art. 1497 c.c., per cui la (minima) differenza dimensionale della merce oggetto di causa sia configurabile come difetto di conformità di lieve entità, che, come tale, può dar diritto alla sola richiesta di riduzione del prezzo di vendita ex art. 1495 c.c. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

 Con riferimento, inoltre, alla domanda di riduzione del prezzo, formulata in via gradata da parte opponente, non può dirsi sufficientemente ed adeguatamente provata, né l’effettiva assimilabilità del difetto dimensionale de quo alle ipotesi di vizio ex artt. 1490 e 1492 c.c., né – tanto meno - la diminuzione di valore scaturente dal difetto medesimo. Al riguardo si ritiene che il difetto in questione, costituendo differenza dimensionale di circa un centimetro rispetto ai prodotti relativi alle fatture azionate in sede monitoria dall’odierna opposta, - peraltro, da quanto allegato in atti, acquistati ed utilizzati dall’opponente anche in periodi precedenti e con le stesse caratteristiche dimensionali - non configuri un vizio tale da determinarne un’apprezzabile diminuzione di valore e che, quindi, legittimi l’esperibilità delle azioni di cui all’art. 1492 c.c. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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