Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12864 - pubb. 22/06/2015

Il diritto alla provvigione del mediatore nel caso di divergenza tra affare intermediato e contratto concluso e tra parti dell’affare e parti del contratto

Appello Roma, 16 Giugno 2015. Est. Di Mauro.


Mediazione – Contratto di Mediazione – Previsione provvigione in caso di comunicazione della accettazione di proposta irrevocabile – Preliminare di preliminare – Validità

Mediazione – Affare concluso tra parti diverse ma riconducibili a quelle intermediate – Provvigione – Sussistenza

Mediazione – Divergenza tra affare intermediato e contratto concluso – Diritto alla provvigione del mediatore – Caratteristiche



Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all’art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando il proponente l’acquisto ed il mediatore abbiano convenuto di subordinare il diritto alla provvigione alla semplice comunicazione al proponente dell’avvenuta accettazione da parte del promittente venditore della proposta di acquisto, integrando tale fattispecie la conclusione di un preliminare di preliminare. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Il mediatore ha diritto alla provvigione dai soggetti intermediati per la conclusione dell’affare anche se questi sostituiscano altri a sé stessi nella stipulazione del contratto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Il diritto alla provvigione del mediatore spetta se è concluso l’affare programmato e non se è concluso il contratto programmato, poiché la disciplina codicistica della mediazione, ai fini della maturazione del diritto al compenso, non richiede che vi sia una coincidenza totale ed assoluta tra l’oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell’affare, in quanto il diritto al compenso va ricollegato esclusivamente all’utilità dell’opera svolta dal mediatore nel favorire la conclusione dell’affare inteso come fatto generatore del vincolo obbligatorio, e non anche alle forme giuridiche mediante le quali l’affare stesso sia stato concluso, né alla circostanza che la formalizzazione finale coincida in tutto e per tutto con le modalità di gestione del rapporto nella fase delle trattative (nella fattispecie l’originaria proponente l’acquisto aveva poi fatto concludere la compravendita ad una società di leasing, con la quale aveva parallelamente stipulato un contratto di locazione finanziaria dell’immobile). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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