Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28019 - pubb. 13/10/2022

Prova della legittimazione del cessionario dei crediti cartolarizzati

Tribunale Salerno, 05 Luglio 2022. Est. Ferrara.


Contratti bancari - Cessione credito in blocco ex art. 58 Tub - Mancato deposito contratto - Difetto legittimazione cessionario - Rilevabilità ufficio in ogni stato e grado - Poteri giudice - Sussistenza - Revoca decreto ingiuntivo



Deve essere rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c.

Il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ha l’onere di provare la propria legittimazione attiva, il cui onere non può ritenersi assolto a mezzo della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, la cui sola funzione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c.

La prova va fornita con il deposito del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone del Foro di Santa Maria Capua Vetere


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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