Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26791 - pubb. 10/03/2022

Commissioni up front e recurring nel regime anteriore all’art. 11-octies legge 106/2021

ABF Palermo, 04 Gennaio 2022, n. 198. Pres. Maugeri. Est. Perrino.


Credito al consumo – Cessione del quinto – Estinzione anticipata – Riduzione del costo del credito – Oneri up-front e oneri recurring



Nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 11-octies, della legge 106/2021, e quindi per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14,10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretati ed applicati in conformità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 21676/2021 e degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, vanno considerate upfront, e dunque non rimborsabili al cliente, le voci di costo del finanziamento controverso relative alle commissioni dovute al mediatore. Vanno, invece, considerate recurring le voci di spesa concernenti: a) la commissione di istruttoria; b) le spese amministrative forfettarie; c) gli oneri assicurativi. (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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