RistrutturazioniAziendali
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 13/05/2026
La nullità del finanziamento all’impresa decotta: dalla Cassazione un “avviso ai naviganti”
Stefano Ambrosini, Professore ordinario di Diritto Commerciale nell'Università del Piemonte OrientaleSommario: 1. Le massime (non ufficiali) dell’ordinanza; 2. L’inquadramento del problema: il vero tema è la nullità del negozio, non la sola abusività del credito; 3. Il fatto; 4. L’intervento della Cassazione: il fatto accertato e il perimetro del sindacato di legittimità; 5. La nullità come problema di sistema: dal contratto pregiudizievole al negozio vietato; 6. Art. 1418 c.c. e norma penale: la nullità non come sanzione accessoria, ma come reazione alla stipulazione vietata; 7. La nullità del finanziamento all’impresa decotta: tipo lecito, funzione illecita; 8. La distinzione decisiva: nullità del contratto e responsabilità da concessione abusiva del credito; 9. Nullità testuale, nullità virtuale e causa concreta dell’operazione; 10. Gli indici della nullità nel caso concreto; 11. Il rapporto tra nullità e rimedi alternativi; 12. L’art. 2035 c.c.: dalla nullità alla irripetibilità; 13. Affermazioni e implicazioni: ciò che la pronuncia dice e ciò che non dice; 14. Gli orientamenti richiamati dalla Corte; 14.1. Contratto in frode ai creditori e limiti della nullità; 14.2. Norma penale imperativa e reato-contratto; 14.3. Bancarotta, ricorso abusivo al credito e aggravamento del dissesto; 14.4. Finanziamento all’impresa in dissesto e nullità; 14.5. Concessione abusiva del credito e concorso nella fattispecie penale; 14.6. Buon costume, ordine pubblico economico e irripetibilità; 15. Considerazioni conclusive.
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