Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9935 - pubb. 23/01/2014

Assegno divorzile e tenore di vita: la Corte Costituzionale rimuova una aporia

Tribunale Firenze, 22 Maggio 2013. Pres., est. Palazzo.


Divorzio - Assegno divorzile - Presupposti per l'attribuzione e relativa quantificazione - Necessità, secondo l'interpretazione assurta a "diritto vivente", che in presenza di disparità economica fra i coniugi sia garantito a quello economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - Alterazione della funzione assistenziale dell'assegno - Attribuzione al coniuge divorziato di una tutela maggiore di quella ricevuta in costanza di matrimonio - Esorbitanza dalle esigenze di solidarietà post-matrimoniale - Contrasto con trend normativi consolidati negli altri Paesi dell'Unione europea - Anacronismo legislativo - Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74.



L'obbligo di assegnare al coniuge economicamente più debole un assegno volto a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio viola il principio costituzionale di ragionevolezza. Esiste infatti una palese contraddizione logica oltre che giuridica - che appare irragionevole, secondo i canoni della giurisprudenza costituzionale - fra l'istituto del divorzio, che ha come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio e dei suoi effetti, e la disciplina in questione, che di fatto proietta oltre l'orizzonte matrimoniale il «tenore di vita» in costanza di matrimonio quale elemento attributivo e quantificativo dell'assegno, prolungando all'infinito i vincoli economici derivanti da un fatto (il matrimonio) che non esiste più proprio a seguito del divorzio, senza che vi sia necessariamente una giustificazione adeguata sotto il profilo della tutela di interessi e diritti costituzionali o garantiti dalla Costituzione. Il diritto vivente in questione appare quindi irragionevole perché conduce ad esiti palesemente irrazionali in quanto incompatibili con la stessa ratio legis. Si può aggiungere scopo dell'art. 5 comma VI della legge n. 898/1970, anche alla luce della sua formulazione letterale, era quello garantire all'assegno divorzile una finalità assistenziale. Individuare il presupposto dell'assegno post-coniugale nello sbilanciamento delle situazioni patrimoniali degli ex coniugi e poi quantificarlo nella cifra congrua a «mantenere il tenore di vita coniugale», tuttavia, non costituisce un «arricchimento» della funzione assistenziale indicata dalla legge, ma una sua alterazione, che travalica il dato normativo e la stessa intenzione del legislatore. L'interpretazione prevalsa nel diritto vivente, infatti, non attribuisce più all'assegno divorzile una funzione di «assistenza» del coniuge più debole, bensì la garanzia, per quest'ultimo, di mantenere per tutta la vita un tenore di vita agiato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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