La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7164 - pubb. 14/05/2012

Responsabilità medica, mal posizionamento del paziente sul lettino operatorio e responsabilità dell’equipe; aumento dei valori massimi delle tabelle milanesi per particolari condizioni soggettive

Tribunale Mantova, 02 Maggio 2012. Est. Gibelli.


Responsabilità medica - Onere probatorio - Ripartizione tra paziente e struttura sanitaria.

Responsabilità medica - Lesione nervosa derivata da mal posizionamento del paziente sul lettino operatorio nel corso di intervento chirurgico eseguito secondo i canoni della lex artis - Responsabilità del chirurgo - Sussistenza.

Liquidazione del danno - Danno esistenziale - Definizione - Tabelle milanesi - Aspetti relazionali del danno esistenziale - Contenuto e limiti.



In tema di responsabilità medica, facendo applicazione del principio di cui alla sentenza Cass. Sez. Un. Civ., 30 ottobre 2001, n. 13533, la ripartizione dell'onere probatorio tra paziente e struttura sanitaria comporta che il paziente debba dimostrare il titolo della sua pretesa ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente dell'aggravamento della propria situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie, mentre il contenuto della prestazione medica rimane a carico del medico quale prova dell'esatto adempimento. Più precisamente, è onere del paziente: 1) provare il contratto (o il contatto sociale) con la struttura sanitaria pubblica o privata e/o con il medico; 2) provare il danno patito; 3) allegare l'inadempimento della struttura medica o del medico, per aver posto in essere una condotta imperita o negligente; 4) allegare che sussiste un nesso causale tra il danno patito e l'inadempimento della struttura medica o del medico. È invece onere della struttura medica e/o del medico: 1) provare che non vi è stato l'inadempimento e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile; 2) provare che, pur essendovi stata una condotta inadempiente, essa non è stata causa del danno lamentato e che quindi non sussiste nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore. Con riguardo al nesso di causalità, va ricordato che benché il danneggiato possa limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento, deve tuttavia trattarsi di un inadempimento "qualificato" che sia quanto meno astrattamente idoneo alla produzione del danno (Cass. Sez. Un. Civ., 11 gennaio 2008, n. 577). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di responsabilità medica, qualora nessuna censura possa essere mossa al chirurgo per quanto attiene all'esecuzione dell'atto operatorio in se e per sé considerato, ed in particolare, qualora emerga che la lesione al paziente sia derivata dal posizionamento del paziente sul lettino operatorio e venga quindi prospettata una responsabilità del medico anestesista, va osservato che il posizionamento del paziente sul lettino operatorio, pur essendo materialmente predisposto dall'anestesista, non può definirsi operazione del tutto sottratta al controllo del medico chirurgo incaricato dell'intervento. A detta ipotesi dovrà quindi farsi applicazione del principio enunciato da Cass. Pen., 2 aprile 2010, n. 1963, secondo il quale, in caso di intervento operatorio ad opera di equipe chirurgica, e più in generale nelle ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, ogni sanitario è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto delle regole di diligenza e prudenza connesse alle specifiche e settoriali mansione svolte, gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ogni sanitario non può, quindi, esimersi dal conoscere e valutare (nei limiti e nei termini in cui sia da lui conoscibile e valutabile) l'attività precedente e contestuale di altro collega e dal controllarne la correttezza, ponendo, ove necessario, rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per danno esistenziale si intende il pregiudizio del fare areddituale determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita. Gli aspetti relazionali presi in considerazione dalle tabelle milanesi non sono quelli propri del danno esistenziale così definito perchè non si estendono all'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza e cioè in radicali cambiamenti di vita. (Andrea (Gibelli) (riproduzione riservata)


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