Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 566 - pubb. 01/07/2007
Concordato fallimentare proposto dalla controllante
Tribunale Mantova, 29 Maggio 2007. Est. Bernardi.
Concordato fallimentare – Nuovo rito – Comitato dei Creditori – Parere – Natura.
Proposta di concordato deliberata da società di capitali diversa dalla fallita – Verbale notarile – Necessità – Esclusione.
Società controllante di società fallita – Presentazione di domanda di concordato – Rispetto del limite temporale previsto dall’art. 124 l.f. – Necessità.
Il parere che il Comitato dei Creditori è chiamato ad esprimere ai sensi dell’art. 125 l.f. ha natura obbligatoria ma non vincolante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La redazione del verbale notarile previsto dall’art. 152 l.f. è imposta unicamente per la proposta concordataria formulata dalla società fallita e non invece per quella presentata da un terzo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La società controllante di società fallita può presentare domanda di concordato fallimentare ma nel rispetto del termine stabilito dall’art. 124 l.f. dovendosi applicare a tale fattispecie, in via di interpretazione estensiva, la disciplina prevista dal primo comma parte seconda di tale norma. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il Giudice Delegato,
letta la proposta di concordato presentata il 10-4-2007 (integrata con atto depositato il 16-4-2007) dalla società A. s.r.l. in relazione al fallimento G. s.r.l. (n. 38/05) che prevede l’integrale pagamento di tutti i creditori privilegiati e chirografari nonché delle spese entro sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione a condizione che tutte le attività del fallimento rimangano di proprietà della fallita;
considerato che, in virtù di quanto disposto dall’art. 150 d. lgs. 5/06, alla proposta in questione trovano applicazione le norme di cui agli artt. 124 e segg. l.f. nel testo novellato dal menzionato decreto legislativo;
visto il parere favorevole espresso dal Curatore;
rilevato, quanto al Comitato dei Creditori, che uno dei componenti ha votato in senso favorevole, un altro in senso contrario mentre il terzo si è astenuto e che, peraltro, la proposta può essere sottoposta al vaglio dei creditori in quanto ai sensi dell’art. 125 l.f. il Comitato dei Creditori è chiamato ad esprimere un parere ma non in modo vincolante;
considerato che il requisito formale previsto dall’art. 152 l.f. è imposto unicamente per la proposta concordataria proveniente dalla società fallita e non invece per quella formulata, come nel caso di specie, da un terzo;
osservato che la A. s.r.l. detiene il 98% del capitale della G. s.r.l. (di cui è pertanto la controllante ex art. 2359 c.c.) e che la norma che prevede delle restrizioni in ordine alla presentazione della proposta di concordato da parte di soggetti collegati al fallito ha natura speciale (in quanto tiene conto della particolare condizione in cui si trovano costoro) rispetto a quella che disciplina, in generale, la legittimazione a proporre la domanda ex art. 124 l.f. e, pertanto, ne è consentita l’interpretazione estensiva ove ricorra una fattispecie avente identità di ratio rispetto a quella espressamente contemplata (cfr. sul tema Cass. 1-9-1999 n. 9205);
ritenuto che la ratio sottesa alla previsione di legge (avuto riguardo al termine biennale che viene in considerazione nel caso in esame) va rinvenuta nella necessità di favorire la sollecita presentazione di proposte di concordato da parte di soggetti collegati al fallito al fine, da un lato, di scongiurare comportamenti da parte degli stessi che possano ritardare la liquidazione e, dall’altro, di indurli a gestire l’impresa fallita, situazioni queste ravvisabili sia nel caso (espressamente previsto) di società controllata dal soggetto fallito sia in quello (del tutto analogo ma non direttamente contemplato) di società controllante quella dichiarata fallita, rilevandosi inoltre che una diversa interpretazione consentirebbe la facile elusione del dettato normativo;
osservato che la proposta è stata tempestivamente depositata atteso che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 22-11-2005 e che, comunque, deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine biennale previsto dall’art. 124 l.f. deve farsi decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (in tal senso vedasi Trib. Palermo 3-4-2007; Trib. Salerno 12.1.2007, Trib. Roma 30.11.2006);
ritenuto che, alla stregua delle nuove disposizioni e mancando la suddivisione dei creditori in classi, è preclusa al G.D. ogni valutazione in ordine sia alla convenienza della proposta che alla determinazione dei termini previsti per l’adempimento del concordato peraltro precisamente indicati in ricorso;
rilevato inoltre che al G.D. non è consentito svolgere alcuna considerazione in ordine alla adeguatezza delle garanzie offerte atteso che la loro indicazione non costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria;
considerato pertanto che in ordine alla convenienza della proposta ed alla natura e serietà delle garanzie sono chiamati a pronunciarsi, nei rispettivi ambiti, il Curatore, il Comitato dei Creditori nonché i singoli creditori in sede di espressione del voto;
rilevato che il Curatore ha fornito adeguate informazioni in ordine sia alla fattibilità e convenienza della proposta che ai presumibili risultati della liquidazione, indicazioni sulla cui completezza deve ritenersi per contro esercitabile il vaglio preventivo da parte del Giudice (in aggiunta a quello di legittimità: cfr. artt. 25 e 124 l.f.) onde consentire ai creditori una consapevole espressione del loro voto;
ritenuto, quanto alla istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo formulata dal proponente, che è venuta meno la disposizione contenuta nell’originario comma terzo dell’art. 125 l.f.;
considerato che l’art. 150 del d. lgs. 5/06 stabilisce che le procedure di concordato fallimentare già pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto sono definite secondo la legge anteriore sicché quelle presentate in un momento successivo vengono disciplinate dal d. lgs. 5/06 che regola in via generale il potere di sospensione della liquidazione da parte del G.D. all’art. 108 l.f.;
ritenuto che fra gli altri interessati cui l’art. 108 l.f. fa cenno va annoverato anche il soggetto proponente il concordato potendo la prosecuzione dell’attività di liquidazione contrastare se non pregiudicare gli obiettivi in vista dei quali egli si è indotto a formulare l’istanza ex art. 124 l.f.;
osservato che la presentazione della domanda di concordato fallimentare costituisce giustificata ragione per disporre la sospensione della liquidazione e che, quanto al profilo della gravità dei motivi, alcuni degli immobili (di rilevante valore) facenti parte dell’attivo non appaiono facilmente vendibili sicché sussiste il pericolo che, proseguendo nella liquidazione, essi vengano alienati ad un prezzo vile senza che ciò rechi alcun vantaggio ai creditori e, per contro, pregiudicando l’interesse del proponente il concordato;
considerato pertanto che va disposta la sospensione della liquidazione dell’attivo;
P.T.M.
ordina che il Curatore provveda alla immediata comunicazione della proposta, dei pareri e del presente decreto alla società fallita, a tutti i creditori ammessi al passivo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, in difetto al riguardo di tassativa prescrizione normativa, con altro mezzo anche telematico purché tale da consentire la prova dell’effettivo invio (cfr. artt. 26, 41 l.f.) e lo autorizza a divulgare tali atti sul sito internet tribunaledimantova.net, documenti che sono peraltro consultabili dai creditori presso la Cancelleria fallimentare;
dispone la sospensione della liquidazione dell’attivo;
ordina che le dichiarazioni di voto debbano pervenire in Cancelleria entro le ore 13,00 del giorno 27-6-2007.
Mantova, li 29-5-2007