Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 541 - pubb. 01/07/2007
Gestione patrimoniale e soglia di ingresso, obbligo diligenza
Tribunale Mantova, 08 Febbraio 2007. Pres., est. Bernardi.
Contratto di gestione patrimoniale in futures – Soglia minima di ingresso – Mancato rispetto – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza
Omessa segnalazione di violazioni concernenti l’obbligo di rendicontazione – Violazione del dovere di diligenza e di quello di leale cooperazione con l’investitore – Responsabilità della SIM collocatrice in Italia del prodotto finanziario – Sussistenza
Responsabilità ex art. 2362 c.c. – Finalità della norma – Titolarità dell’azione
L’inosservanza della soglia minima di ingresso fissata dall’intermediario finanziario per la stipula di contratti di gestione patrimoniale destinati all’investimento in futures costituisce un’operazione inadeguata per tipologia ed oggetto ed integra violazione della norma di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’omissione da parte di una SIM di ogni segnalazione ai clienti -cui essa aveva fatto sottoscrivere, tramite propri promotori, contratti di gestione patrimoniale collocati in Italia da una società svedese- delle irregolarità commesse da quest’ultima relative all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 63 e segg. reg. Consob n. 11522/98, costituisce ad un tempo violazione dell’obbligo di diligenza stabilito dall’art. 21 del d. lgs. 58/98 nonché del principio posto dall’art. 1375 c.c. e cioè del dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte ove ciò non rappresenti un apprezzabile sacrificio a proprio carico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Lo scopo della norma di cui all’art. 2362 c.c. è quello di rafforzare la garanzia dei creditori sociali e di impedire che i limiti della responsabilità patrimoniale della società consentano all'unico azionista di eludere la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 c.c. sicché solo essi sono titolari dell’azione prevista da tale norma non prevedendo la legge una forma di responsabilità solidale o sussidiaria dell’unico azionista nei confronti della società totalitariamente controllata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto
Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, casi
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza dell’operazione, casi
Fattispecie negoziali particolari, contratti derivati
Fattispecie negoziali particolari, gestione patrimoniale
omissis
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26-2-2005 S. A., L. C., D. G., G. L. e F. R. affermavano 1) di avere investito rispettivamente € 21.503,29; € 50.690,88; € 308.996,13; € 50.000,00; € 41.410,17 in un servizio di gestione individuale di patrimoni prestato dalla società svedese C. L. & Co. S. AB (di seguito C.) collocato in Italia tramite F. SIM s.p.a. (di seguito F.) a mezzo di propri promotori; 2) che il contratto, per nulla illustrato ai clienti da parte dei promotori di F., prevedeva che la società svedese si dovesse attenere alla normativa italiana di riferimento ed aveva ad oggetto l’investimento in strumenti finanziari derivati collegati a materie prime, valute, indici azionari e titoli obbligazionari con un valore massimo di leva finanziaria pari a 10; 3) che per alcuni mesi erano pervenuti, con notevole ritardo, rendiconti che denunciavano una modesta flessione del portafoglio sinché nell’estate del 2003 pervenne il rendiconto relativo al mese di aprile che evidenziava il dimezzamento del patrimonio; 4) che, dopo altre negative comunicazioni, l’ultimo rendiconto del 31-8-2003 dava atto dell’esistenza di un patrimonio residuo pari rispettivamente ad € 10.119,88; € 23.096,27; € 185.044,31; € 34.902,12; € 24.644,88; 5) che poco prima del natale 2003 C. aveva comunicato di essere stata costretta a chiudere il proprio ufficio di rappresentanza in Italia perché non autorizzata a fornire in Italia derivati quali futures; 5) che gli attori, dopo il recesso, avevano ricevuto in restituzione rispettivamente € 5.050,00; € 12.300,00; € 98.300,00; € 18.540,21; € 13.069,21 in parziale restituzione degli importi investiti; 6) che dopo alterne vicende in data 16-6-2004 C. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Stoccolma mentre F. era sottoposta, a seguito di ispezione della Banca d’Italia, ad amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell’amministrazione ex art. 56 t.u.i.f.; 7) che la SIM convenuta si sarebbe resa responsabile di plurime violazioni del t.u.i.f. ed in particolare a) degli artt. 21 e 26 reg. Consob n. 11522/98 per avere collocato contratti irregolari senza avere svolto alcuna indagine sulla operatività e affidabilità dell’intermediario straniero; b) per non avere assolto all’obbligo, sancito dall’art. 28 reg. cit., di fornire adeguate informazioni sul servizio; c) per aver violato il disposto di cui all’art. 29 reg. cit. per non avere valutato il profilo di rischio di ogni cliente ed avendo accettato versamenti ben inferiori al limite, previsto in contratto, di € 100.000,00; d) per avere omesso ogni controllo sull’attività di C. che non ebbe ad adempiere in modo conforme alla disciplina vigente (v. art. 62 reg. cit.) all’obbligo di rendicontazione mancando precise indicazioni sulle operazioni e sul benchmark e venendo tali documenti contabili consegnati in ritardo; e) per avere collocato un servizio che non poteva essere prestato in Italia per difetto di specifica autorizzazione da parte della Consob: C. aveva infatti proposto una gestione di portafogli di investimento con la precisazione, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 38 reg. cit., che il portafoglio sarebbe stato investito in “strumenti finanziari derivati collegati a materie prime, valute, indici azionari e titoli obbligazionari” laddove i) l’art. 27 del t.u.i.f dispone che solo i servizi ammessi al mutuo riconoscimento possono essere esercitati in Italia da parte di imprese di investimento comunitarie mentre per gli altri è necessaria una specifica autorizzazione da parte della Consob, ii) i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ex art. 1 co. I lett. s del t.u.i.f. sono solo quelli nell’allegato A del d. lgs 58/98 il quale prevede alla sezione A n. 4 “ la gestione di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B” la quale però contempla, tra i futures, solo quelli su strumenti finanziari escludendo ogni altro tipo di futures avente ad oggetto prodotti finanziari -come indici, materie prime ecc.- del tipo di quelli su cui C. aveva espressamente dichiarato di voler operare; f) che non sarebbero state osservate le prescrizioni concernenti le disposizioni interne disciplinate dall’art. 56 reg. cit.; g) per non avere assunto nessuna iniziativa a fronte delle macroscopiche violazioni di legge commesse da C.; 8) che il giudizio instaurato seguiva la fase cautelare nell’ambito della quale il Collegio aveva confermato il provvedimento di sequestro conservativo emesso a favore degli istanti dal Giudice Designato.
Alla luce di tale esposizione la difesa degli istanti assumeva la nullità dei singoli contratti ed invocava anche la tutela aquiliana ravvisando nel comportamento della convenuta l’illecita lesione del patrimonio altrui per fatto e colpa se non dolo: chiedeva quindi la condanna della SIM al risarcimento dei danni patrimoniali (pari agli importi conferiti a C. e da quest’ultima persi) e non patrimoniali patiti dai risparmiatori.
La società F. SIM s.p.a. in amministrazione straordinaria si costituiva sostenendo 1) che la domanda proposta nei suoi confronti si fondava unicamente su una ipotizzata responsabilità extracontrattuale; 2) che essa aveva svolto unicamente il ruolo di agente senza rappresentanza incaricato dell’offerta in Italia della gestione C. rimanendo perciò estranea alla causazione dei danni lamentati dagli attori e derivanti unicamente dall’esecuzione del mandato di gestione patrimoniale cui essa non aveva partecipato; 3) che, nel merito, le doglianze degli attori non avevano fondamento atteso che gli istanti avevano investito i loro risparmi in una linea di gestione altamente speculativa come poteva con chiarezza evincersi dai contratti spontaneamente sottoscritti e che comunque le perdite potevano anche essere state originate dall’andamento dei mercati o da colpa e/o dolo della C.; 4) che F. non aveva prestato un servizio di investimento attività che avrebbe ad oggetto strumenti finanziari laddove la gestione patrimoniale non rientra in tale nozione con la conseguenza che ad essa non potevano trovare applicazione le norme di comportamento che gli intermediari finanziari sono tenuti ad osservare; 5) che difettava la prova dell’esistenza di un nesso di causalità fra le violazioni contestate dalla Banca d’Italia a F. ed il presunto danno subito dagli attori; 6) che il comportamento degli attori doveva essere valutato anche ai sensi dell’art. 1227 c.c. essendo loro onere di prestare maggiore attenzione al servizio svolto dall’intermediario; 7) che nel periodo di verificazione dei fatti oggetto del giudizio le azioni di F. erano appartenute per intero alla I. d. I. s.p.a. la quale, quindi, avrebbe dovuto rispondere ove fosse stata accertata la responsabilità di essa convenuta ai sensi dell’art. 2362 c.c. nel testo ante riforma: concludeva pertanto chiedendo il rigetto delle domande e in subordine pretendeva di essere garantita da I. d. I. che provvedeva a chiamare in giudizio.
Tale società si costituiva rilevando che la eventuale sua responsabilità quale socio unico doveva essere valutata non tanto alla stregua della norma di cui all’art. 2362 c.c. nel testo anteriormente vigente bensì alla luce del combinato disposto degli artt. 2325, 2342 e 2362 c.c. di cui però nel caso di specie non ricorrevano i presupposti di applicazione ed evidenziava che il presunto danno si sarebbe verificato non al momento di perfezionamento dei contratti ma in quello della dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza di C. avvenuta il 16-6-2004.
In secondo luogo I. d. I. deduceva il difetto di legittimazione attiva in capo a F. atteso che solo il creditore sociale aveva titolo per chiamarla a rispondere dei danni derivati da comportamenti imputabili alla controllata non sussistendo una obbligazione di garanzia in capo all’azionista unico nei confronti della prima.
Da ultimo la terza chiamata deduceva che F. non era insolvente tanto che l’amministrazione straordinaria era stata revocata e che comunque le eventuali obbligazioni risarcitorie di F. sarebbero sorte dopo l’adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dall’art. 223 vicies bis delle norme di attuazione del codice civile: chiedeva quindi il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti.
Con memoria di replica ex art. 6 d. lgs. 5/03 la difesa degli attori deduceva inoltre la responsabilità della SIM per violazione dei doveri informativi e comportamentali da parte dei suoi promotori ex art. 31 III co. t.u.i.f..
Nel corso del giudizio, scaduto il termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 56 t.u.i.f. e 70 d. lgs. 385/93, la convenuta veniva posta in liquidazione volontaria.
Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi
La domanda, nei limiti che seguono, merita accoglimento.
Innanzitutto deve ritenersi fondata l’eccezione di incapacità del teste C., promotore finanziario di F., atteso che dagli attori è stata invocata la responsabilità della SIM per fatto dei propri promotori ex art. 31 t.u.i.f. sicché egli ha un interesse attuale alla partecipazione al presente giudizio ex art. 246 c.p.c. (va peraltro notato che la società ha già anticipato, in via stragiudiziale, che intende agire contro lo stesso in caso di esito sfavorevole della vertenza).
Va poi rilevato che non appare meritevole di condivisione l’assunto attoreo secondo cui i contratti stipulati dagli investitori sarebbero affetti da nullità atteso che il Collegio reputa ora di aderire alla tesi secondo cui le violazioni degli obblighi comportamentali degli intermediari finanziari imposti dal d. lgs 58/98 e dal regolamento Consob n. 11522/98 integrino fattispecie di inadempimento con il conseguente sorgere del diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Va peraltro escluso anche il profilo di nullità dedotto con riguardo al fatto che C. avrebbe diffuso un servizio che non poteva essere prestato in Italia per difetto di specifica autorizzazione da parte della Consob: a confutazione di quanto riportato supra al punto e) e premesso che l’art. 27 del t.u.i.f dispone che solo i servizi ammessi al mutuo riconoscimento possono essere esercitati in Italia da parte di imprese di investimento comunitarie (salva comunicazione dello svolgimento dell’attività agli organi di vigilanza italiani da parte della competente autorità dello stato d’origine il che era avvenuto come riconosciuto dagli stessi istanti e risulta peraltro dalla documentazione dimessa) mentre per gli altri è necessaria una specifica autorizzazione da parte della Consob, va infatti osservato che i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ex art. 1 co. I lett. s del t.u.i.f. sono quelli indicati nell’allegato A al d. lgs. 58/98 il quale prevede alla sezione A n. 4 “ la gestione di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti contemplati nella sezione B” la quale fa riferimento ai contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari la cui nozione va desunta dall’art. 1 co. II del t.u.i.f. che, in particolare, prevede alla lettera f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari i quali sono appunto i prodotti finanziari sui quali C. aveva espressamente dichiarato di voler operare (peraltro a conforto di tale conclusione va rimarcato che, in relazione al profilo in esame, nessuna anomalia è stata riscontrata dagli ispettori della Banca d’Italia e che l’abilitazione all’esercizio in Italia del servizio prestato risulta dalla iscrizione presso la Consob: v. allegato al doc. 19 attoreo).
Gli istanti hanno inoltre dedotto la responsabilità della convenuta sotto un duplice profilo e cioè sia a titolo di responsabilità aquiliana per l’illecita lesione del patrimonio altrui per effetto di un proprio comportamento colposo o doloso nonché in via diretta a causa dell’attività svolta dai propri promotori ex art. 31 III co. t.u.i.f..
Tale secondo aspetto è stato prospettato con la memoria datata 4-5-2005 ex art. 6 del d.lgs. 5/03 e, in proposito, la convenuta ne ha dedotto l’inammissibilità in quanto domanda nuova.
La sollevata eccezione di rito non è fondata atteso che l’art. 6 cit. consente all’attore di precisare e modificare le domande e che, nel caso di specie, la difesa degli attori si è limitata a prospettare una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto sulla base delle medesime circostanze materiali già allegate con l’atto introduttivo (cfr. Cass. 25-4-2005 n. 7524).
Premesso che, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e 21 del t.u.i.f., le società di intermediazione mobiliare nello svolgimento della loro attività sono soggette alla disciplina contenuta nel d.lgs. 58/98 ed a quella regolamentare emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia e che i servizi di investimento comprendono anche la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (cfr. art. 1 V co. t.u.i.f.), nel caso di specie va esclusa da parte della SIM una violazione dei doveri informativi atteso che i clienti avevano ricevuto il documento sui rischi generali di cui all’art. 28 reg. Consob, che il contenuto negoziale delle clausole era sufficientemente chiaro nel rappresentare l’altissima rischiosità della linea di gestione prescelta solo che si consideri che essa concerneva strumenti derivati, che era indicato un parametro oggettivo di riferimento (cd. benchmark: nella specie il Credit Suisse First Boston Managed Futures) coerente con la tipologia di rischi ad essa connessi ed al quale commisurare i risultati della gestione, che era prevista una leva finanziaria pari a dieci propria pertanto di una gestione estremamente speculativa ed infine che era espressamente specificato che non vi era alcuna garanzia di mantenere inalterato il valore del patrimonio conferito.
In relazione agli aspetti della vicenda occorre esaminare separatamente il rapporto di D. G. rispetto a quello degli altri attori e, in proposito, va osservato che risulta dalle singole schede negoziali ed ha costituito oggetto di specifica contestazione degli ispettori della Banca d’Italia (v. relazioni di cui ai documenti n. 131 e 138) l’inosservanza, quanto alle posizioni S. A., L. C., G. L. e F. R., della soglia minima di ingresso per la stipula dei contratti, fissata dalla C. in € 100.000,00: tale limite (peraltro normalmente fissato dagli intermediari finanziari che operano su strumenti derivati) era chiaramente finalizzato ad evitare la diffusione tra la generalità dei risparmiatori di un prodotto finanziario particolarmente sofisticato e altamente rischioso (la leva finanziaria era pari a dieci laddove si consideri che già quella superiore all’unità può provocare perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione), destinato ad investitori molto evoluti in grado di valutare e gestire correttamente i relativi rischi che, nello specifico, sono notevoli. La previsione di una soglia minima di ingresso così elevata si giustifica in quanto fa presumere che il risparmiatore sia patrimonialmente ben dotato e quindi in grado di sopportare anche perdite rilevanti, che abbia la possibilità di diversificare i propri investimenti e sia consapevole dell’importanza e rischiosità dell’affare e, al contempo, consente al gestore di cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato di tali sofisticati prodotti che richiedono una operatività assai elevata: da ciò deriva che l’avere accettato la sottoscrizione di contratti per un importo inferiore a quello individuato dallo stesso intermediario implica che l’operazione deve ritenersi inadeguata per tipologia ed oggetto (cfr. art. 29 reg. Consob n. 11522/98 integrante una regola generale di comportamento), dovendosi peraltro sottolineare che la violazione in questione è direttamente imputabile alla SIM per effetto del comportamento dei propri promotori finanziari. L'art. 31 d. lgs. 58/98 prevede infatti la responsabilità solidale dell'intermediario che ha conferito l'incarico al promotore finanziario per danni arrecati a terzi anche se essi derivino da illeciti penali dolosi: una volta provata la responsabilità del promotore per le ragioni sopra esposte, ne consegue quella dell'intermediario che ha natura oggettiva (cfr. Trib. Sanremo 13-1-2003 in B.B.T.C.,2004,II,154; Trib. Milano 11-2-2002, ibidem) e, quindi, prescinde da ogni valutazione di colpa in vigilando o in eligendo di quest'ultimo e sussiste ove sia riscontrabile un rapporto di preposizione (neppure oggetto di contestazione e agevolmente desumibile dalla modulistica negoziale), il fatto illecito del promotore e la connessione fra incombenze e danno (v. Cass. 22-10-2004 n. 20588; Cass. 19-7-2002 n. 10580; Cass. 17-5-1999 n. 4790).
Emerge inoltre dalla documentazione dimessa nonché dai menzionati accertamenti effettuati dagli ispettori della Banca d’Italia che C., decorsi i primi mesi in cui la trasmissione degli estratti era stata regolare, inviò ai clienti con grande ritardo (in violazione del disposto di cui all’art. 28 IV co. reg. Consob cit. al cui rispetto era negozialmente tenuta) e con comunicazioni palesemente non conformi alle prescrizioni regolamentari (in quanto carenti di indicazioni circa il rendimento netto, i movimenti di liquidità ed il benchmark: v. artt 62 II co. e allegato 5 del reg. Consob cit.) le rendicontazioni periodiche (solo a luglio infatti vennero comunicate da C. -su carta non intestata e priva di firma- le rilevanti perdite verificatesi nel patrimonio dei clienti nel mese di aprile pari a circa la metà del capitale investito), documentazione contabile che la società svedese inviava anche a F. e che da questa veniva diffusa ai propri promotori (vedasi testimonianza Ligabue e rapporto della Banca d’Italia): orbene se è pur vero che l’obbligo in questione faceva capo (per espressa previsione contrattuale) a C., deve nondimeno ritenersi che l’omissione di ogni iniziativa e segnalazione ai clienti da parte di F. (che solamente con lettere di novembre e dicembre 2003 e, quindi, in un momento in cui il danno si era già completamente verificato, si premurò di chiedere a C., peraltro in modo generico, chiarimenti su quanto stava accadendo) di tali gravi irregolarità gestionali da parte della società svedese che non consentivano ai risparmiatori di valutare i comportamenti da adottare a tutela dei propri investimenti, costituisca da parte della SIM, dal momento in cui gli estratti cessarono di pervenire anche ad essa, violazione dell’obbligo di comportarsi nei confronti dei clienti con diligenza (che è quella del buon professionista come si desume dall’intero sistema normativo sull’intermediazione finanziaria nonché dall’art. 23 t.u.l.f.; va altresì evidenziato che il rilievo di negligenza è stato formulato anche dagli ispettori della Banca d’Italia), correttezza e trasparenza sancito in via generale dall’art. 21 lett. a del d. lgs. 58/98 tanto più che, da un lato, fu F. a promuovere la distribuzione in Italia fra i propri clienti (i quali provvidero a dirottare verso la gestione di C. capitali da essi già investiti presso la SIM italiana) della gestione patrimoniale in questione e, dall’altro, che la convenzione di distribuzione fra F. e C. (v. doc. n. 130) prevedeva che alla prima venisse riconosciuto il 100% delle commissioni di ingresso ed il 100% delle commissioni di gestione (pari al 2% sul controvalore del patrimonio alla fine di ciascun anno) e, pertanto, tutto il guadagno certo derivante dall’investimento con un flusso continuo nel tempo. Non va poi sottaciuto che, in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva deve presiedere all'esecuzione del contratto così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto: la buona fede, pertanto, si atteggia come un obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte (in tal senso vedasi Cass. 11-1-2006 n. 264; Cass. 18-10-2004 n. 20399; Cass. 30-7-2004 n. 14605). Nel caso di specie, considerato che alla FCB perveniva tutta la documentazione contabile relativa ai rapporti in questione onde metterla a disposizione dei propri promotori finanziari che continuavano ad assistere i risparmiatori, deve ritenersi che non comportasse né complessi costi né dispendiosa attività gestionale, il dare avviso alla propria clientela delle irregolarità, quantomeno concernenti gli adempimenti degli obblighi di rendiconto, che la società svedese stava commettendo anche avuto riguardo alle possibili conseguenze sui capitali investiti.
In conseguenza dell’inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa di settore deve riconoscersi a S. A., L. C., G. L. e F. R. il risarcimento del danno pari alla differenza fra il capitale investito e quello poi restituito e, quindi, rispettivamente € 16.453,29; € 38.660,88;€ 31.459,79; € 28.40,96 che, in valori attuali, corrispondono ad euro 17.080,60; 40.134,89; 32.659,23; 28.421,50 cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat a far data dalla notifica del ricorso per sequestro (10-12-2004) sino al momento dell’effettivo pagamento, tenuto conto del fatto che gli attori, ove avessero avuto a loro disposizione gli importi in questione, come si evince dalla loro pregressa operatività, li avrebbero sicuramente investiti in strumenti finanziari.
Considerazioni parzialmente diverse vanno invece svolte per D. G. atteso che le valutazioni sopra espresse in ordine all’inadeguatezza dell’operazione non valgono per essa avendo investito nella gestione patrimoniale euro 308.996,13: rimangono peraltro fermi i profili di responsabilità della F. in ordine al difetto di diligenza sopra individuato con la conseguenza che il quantum da risarcire va diversamente determinato.
In proposito deve ritenersi che la responsabilità della SIM vada limitata alle perdite subite dalla risparmiatrice nel momento successivo a quello in cui doveva venire tempestivamente effettuata la comunicazione prescritta dall’art. 28 IV co. reg. Consob n. 11522/98 in quanto la stessa non fu messa in grado di valutare quali decisioni adottare per la tutela del proprio investimento: F. va quindi condannata a risarcire a D. G. le perdite maturate successivamente ad aprile 2003 e, quindi, a rimborsare la somma di euro 103.830,35 (202.130,35-98.300,00) che, in valori attuali, corrispondono ad euro 108.225,38 cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat a far data dalla messa in mora (il 21-7-2004) sino al momento dell’effettivo pagamento.
La natura e la gravità delle violazioni attinenti sia al momento genetico che a quello esecutivo del rapporto e la conoscibilità del reale andamento del rapporto in un momento in cui la perdita patrimoniale si era quasi interamente verificata fanno inoltre escludere la configurabilità di un concorso di colpa in capo ai privati investitori.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dai risparmiatori in quanto per un verso non risultano imputabili a F. fatti di reato e, per un altro, della esistenza di tale tipologia di nocumento non è stata fornita in concreto alcuna prova.
Da ultimo va rigettata la domanda di manleva formulata da F. nei confronti di I. d. I. ex art. 2362 c.c. atteso che lo scopo di tale norma è quello di rafforzare la garanzia dei creditori sociali (unici titolari dell’azione prevista dalla norma in esame) e di impedire che i limiti della responsabilità patrimoniale della società consentano all'unico azionista di eludere la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 c.c. (in tal senso vedasi Cass. 22-10-2003 n. 15793) non prevedendo invece la legge una forma di responsabilità solidale o sussidiaria dell’unico azionista nei confronti della società totalitariamente controllata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
condanna F. SIM s.p.a. in liquidazione volontaria a risarcire i danni patiti da A., C., L. e R. liquidati rispettivamente in € 17.080,60; 40.134,89; 32.659,23; 28.421,50 cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sugli importi di € 16.453,29; € 38.660,88; € 31.459,79; € 28.340,96 rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat a far data dal 10-12-2004 sino al momento dell’effettivo pagamento;
condanna F. SIM s.p.a. a pagare a D. G. la somma di € 108.225,38 oltre agli interessi legali sulla somma di € 103.830,35 rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat a far data dal 21-7-2004 sino al momento dell’effettivo pagamento;
rigetta la domanda di manleva proposta da F. contro I. d. I.;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite liquidandole in complessivi euro 28.900,15 di cui € 1.167,00 per spese, € 5.733,15 per diritti ed € 22.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
condanna inoltre la convenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite liquidandole in complessivi euro 13.600,00 di cui € 100,00 per spese, € 3.500,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Mantova, lì 08/02/2007