Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 413 - pubb. 01/01/2007

Giudice del registro: procedimento e iscrizione di delibera nulla

Tribunale Reggio Emilia, 25 Ottobre 2006. Est. Scati.


Registro delle imprese – Impugnazione dei decreti del Giudice del registro – Procedimento – Termine a comparire – Esclusione.

Registro delle imprese – Delibera assembleare priva dei requisiti minimi di legge – Iscrizione – Esclusione.



Il procedimento di impugnazione dei decreti del giudice del registro previsto dall’art. 2192 c.c., disciplinato dalle norme sulla volontaria giurisdizione di cui all’art. 737 e s.s. c.c., non prevede la concessione di un termine a comparire in favore del soggetto evocato in giudizio essendo, invero, sufficiente che sia garantita la possibilità per il controinteressato di comparire in camera di consiglio e di essere sentito prima della emissione del provvedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La delibera di nomina di un amministratore di società a responsabilità limitata assunta dall’assemblea alla quale non era presente alcun soggetto munito del diritto di voto deve ritenersi inesistente o comunque nulla in quanto adottata in assenza dei requisiti minimi di legge e tale vizio, ove sia rilevabile dal Conservatore sulla base della documentazione in suo possesso, impedisce l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 737 c.p.c.

Registro delle imprese


(omissis)

visto il reclamo proposto ex art. 2192 c.c. da  V. E. e S. A. nei confronti del provvedimento emesso in data 12 luglio 2006 dal giudice del registro; 

letta la memoria di costituzione di M.D. (in proprio e quale legale rappresentante della C.F. s.r.l.) e della I.M. s.r.l. 

Premesso: 

che i soci di C.F. S.r.l.,  V. E. e S. A., hanno costituito in pegno le quote di loro proprietà, pari al 100% del capitale sociale, a favore di I.M. S.r.l. con atto in data 26 novembre 2003, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ** l’11 dicembre 2003 e depositato presso il Registro delle imprese di *** il 23 dicembre 2003;

 

che l’atto costitutivo del pegno prevedeva che il diritto di voto spettasse, come per legge, in via esclusiva al creditore pignoratizio, ossia ad I.M. S.r.l.; 

che in data 27 dicembre 2005 si è tenuta l’assemblea di C.F. S.r.l. nella quale i due soci  V. e S., in assenza del creditore pignoratizio, hanno deliberato di nominare  V. E. quale amministratore unico della società e la nomina è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 16 gennaio 2006; 

che con ricorso depositato in data 20 giugno 2006 M.D. ( in proprio e quale amministratore unico della C.F. in forza di deliberazione di nomina assunta dalla assemblea dei soci del 30 maggio 2006) nonché la I.M. s.r.l. hanno chiesto al giudice del registro di ordinare la cancellazione ex art. 2191 c.c. della iscrizione del verbale della assemblea tenutasi il 28 dicembre 2005;

che il giudice adito, con provvedimento depositato il 12 luglio 2006, ha ordinato la cancellazione dal registro delle imprese di Reggio Emilia della nomina di  V. E. in qualità di amministratore unico della C.F. s.r.l.; 

che a sostegno di tale decisione il primo giudice ha rilevato che la delibera era nulla, se non inesistente stante la carenza di ogni potere in capo ai due soci; che l’attività di controllo del giudice del registro può essere estesa anche alla legittimità sostanziale; che la delibera presentava comunque vizi di carattere formale (tali da non consentirne l’iscrizione ad opera del Conservatore) in quanto le stesse risultanze del registro delle imprese attestavano la carenza in capo ai due soci del diritto di voto; 

che nei confronti di tale provvedimento, comunicato in data 19 settembre 2006, il  V. e la S. hanno proposto reclamo ex art. 2192 c.c. con ricorso depositato il 2 ottobre 2006. 

OSSERVA

Con il primo motivo di reclamo il V. e la S. hanno lamentato che il procedimento di prime cure si è celebrato in violazione delle regole del contraddittorio non avendo avuto modo, dato l’esiguo tempo intercorso fra la data di notifica del ricorso e quella di celebrazione della udienza, di predisporre una adeguata difesa.

Con il secondo motivo hanno censurato la decisione impugnata per aver il primo giudice esercitato un controllo relativo alla validità dell’atto oggetto della richiesta di registrazione (rectius: della richiesta di cancellazione) anziché essersi limitato a verificare l’esistenza dei requisiti formali.

Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo di reclamo è infondato

Il procedimento di volontaria giurisdizione disciplinato dall’art. 737 e s.s. c.p.c., non prevede la concessione di un termine a comparire in favore del soggetto evocato in giudizio essendo, invero, sufficiente che sia garantita la possibilità per il controinteressato di comparire in camera di consiglio e di essere sentito prima della emissione del provvedimento (cfr., ex multis, S.U. 13 ottobre 1974, n. 3256).

Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato atteso che il termine fissato dal primo giudice per procedere alla notifica del ricorso (30 giugno 2006) non aveva né poteva comunque avere (stante la previsione di cui all’art. 152 c.p.c) natura perentoria e che il ricorso è stato notificato in epoca anteriore alla data di fissazione della udienza. E se è vero che gli odierni reclamanti hanno ricevuto il piego sabato 1° luglio 2006 a fronte dell’udienza fissata per il successivo lunedì, è altrettanto vero che essi hanno avuto il tempo per comparire alla predetta udienza per far valere le proprie ragioni o, quantomeno, per chiederne un differimento. Per contro il  V. e la S., oltre a non essersi presentati alla udienza del 3 luglio 2006, non si sono nemmeno peritati di inviare una richiesta scritta di rinvio mostrando di non aver interesse a far valere le proprie ragioni. E i reclamanti, ove si fossero almeno curati di accertare l’esito della udienza del 3 luglio 2006 ove il giudice ha disposto un rinvio per consentire l’acquisizione di documentazione dall’ufficio del conservatore, avrebbero inoltre avuto il tempo necessario per predisporre una adeguata difesa in vista della decisione che è stata procrastinata all’udienza dell’11 luglio 2006.

Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.

Secondo parte della giurisprudenza l’attività di controllo del giudice del registro non è limitata all’accertamento della sola legittimità formale (intesa come verifica della mera regolarità esteriore dell’atto) ma è estesa anche alla legittimità sostanziale, rientrando essa nell’ambito della c.d. volontaria giurisdizione (cfr. Trib. Sassari, 1° aprile 1997).

Seconda altra parte della giurisprudenza il sindacato degli organi preposti al registro delle imprese e, quindi, del Tribunale investe esclusivamente il riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell’atto (competenza dell’ufficio, astratta iscrivibilità dell’atto, presenza dei requisiti minimi ed indispensabili per l’imputabilità dell’atto alla società, contrarietà al buon costume e all’ordine pubblico) senza poter involgere alcun accertamento in ordine alla validità dell’atto negoziale di cui viene richiesta l’iscrizione. Secondo tale orientamento il rifiuto di iscrizione (ovvero la richiesta di cancellazione della iscrizione già avvenuta) può investire i requisiti dell’atto la cui mancanza dia luogo a inesistenza ovvero a nullità assoluta mentre non può estendersi alla verifica di patologie meno gravi, sanzionate in termini di annullamento. Il controllo deve, in altri termini, essere limitato a quelle ipotesi estreme di violazione di norme imperative e di sussistenza di vizi macroscopici, tali da pregiudicare la stessa possibilità di configurare un atto deliberativo riferibile alla società (cfr. Trib. Como 31 gennaio 2000, Trib. Napoli 9 febbraio 2000, Trib. Foggia 6 maggio 1997).

Ciò posto, appare evidente che la deliberazione assunta dalla società - senza la convocazione e la partecipazione dell’unico soggetto titolare del diritto di voto- non soddisfa i requisiti minimi di legge per essere considerata come tale; detta deliberazione appare, in particolare, inesistente secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (proprio) in tema di deliberazione assunta da un’assemblea di una società di capitale composta per intero da soci privi del diritto di voto per aver costituito in pegno le azioni o le quote (cfr. Cass. 10 marzo 1999, n. 2053 e 8 ottobre 1979, n. 5197). E ove la categoria della inesistenza non abbia eventualmente più ragione di essere a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 6/03, la delibera de qua è comunque affetta dal vizio di nullità previsto dall’art. 2379 c.c. Va poi considerato che il conservatore dei registro delle imprese era in grado di verificare “la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge” (cfr. l’art. 11, comma 6° lett. c) del dpr 7 dicembre 1995, n. 581) -e, in altri termini, di accertare che l’assemblea era stata partecipata da soggetti privi della potestà di deliberare- atteso che l’atto di costituzione del pegno delle quote era stato annotato nel registro delle imprese.

Anche a voler prestar seguito all’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, deve quindi concludersi che la deliberazione di nomina del  V. ad amministratore della società è stata adottata in difetto dei requisiti minimi di legge, che tale vizio era rilevabile dal conservatore sulla base degli atti in possesso del proprio ufficio, che la deliberazione non doveva essere pertanto iscritta in quanto non corrispondente al tipo legale e che il primo giudice ne ha rettamente ordinato la cancellazione.

Il reclamo va conseguentemente rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da  V. E. e S. A. nei confronti del provvedimento emesso in data 12 luglio 2006 dal giudice del registro.


Testo Integrale