Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 311 - pubb. 01/01/2007
Revoca del liquidatore e poteri del socio
Tribunale Biella, 20 Gennaio 2006. Est. Eleonora Reggiani.
Società di persone – Liquidazione – Adempimento del mandato di liquidazione – Poteri del socio – Revoca del liquidatore.
Società di persone – Revoca per giusta causa del liquidatore – Nomina del liquidatore giudiziale – Modalità.
Società di persone – Liquidazione – Recesso del socio successivo alla delibera di liquidazione – Inefficacia.
La legge attribuisce al socio di società di persone poteri di iniziativa e di controllo (v. ad es. 2261 c.c.), ivi compreso il potere di agire per chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore (art. 2259 comma 3 c.c.) o del liquidatore (art. 2275 comma 2 c.c.), ma non consente a quest’ultimo di agire nei confronti dell’amministratore o del liquidatore per ottenere l’adempimento del mandato, essendo tale azione di spettanza della società.
Il socio di società di persone può chiedere la revoca per giusta causa del liquidatore qualora questi non provveda, in tempi ragionevoli, alla liquidazione della società. In tal caso, tuttavia, il tribunale non potrà procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale, spettando tale potere ai soci e solo in caso di disaccordo tra gli stessi essendo possibile attivare la procedura di cui all’art. 2275 comma 1 c.c.. D’accordo con autorevole dottrina e un’attenta giurisprudenza (Cass. 25.06.80 n. 3982; Trib. Milano 22.10.90) sia pure non priva di contrasti (cfr. Cass.17.07.96 n. 6410), deve negarsi la possibilità dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio quando la società è già sciolta ed è in fase di liquidazione.
Il recesso successivo alla delibera di scioglimento è, infatti, da ritenersi privo di efficacia, avendo i soci già deliberato di svincolarsi dal legame sociale; il singolo socio potrà peraltro chiedere la liquidazione della quota solo dopo l’estinzione.
Aggiungeva che gli erano state negate agevolazioni fiscali e finanziamenti a causa di tali protesti e che perciò aveva costituito in mora il convenuto ed esercitato il recesso dalla società per giusta causa. Concludeva quindi come in epigrafe.Nonostante la ritualità della notificazione dell’atto di citazione, il convenuto non è comparso e non si è costituito in giudizio.
Acquisiti documenti, escussi i testi ammessi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con riguardo alle dedotte nuove operazioni sociali, l’attore ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva del liquidatore e comunque la manleva da ogni responsabilità ed anche di essere risarcito del danno subito. Occorre subito rilevare che la legge attribuisce al socio di società di persone poteri di iniziativa e di controllo (v. ad es. 2261 c.c.), ivi compreso il potere di agire per chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore (art. 2259 comma 3 c.c.) o del liquidatore (art. 2275 comma 2 c.c.), ma non consente a quest’ultimo di agire nei confronti dell’amministratore o del liquidatore per adempiere al mandato, essendo semmai tale azione di spettanza della società.
Con riguardo alla dedotta inerzia del liquidatore, occorre pertanto accertare soltanto se sussistono i presupposti per la revoca del liquidatore nominato. Com’è noto, con l’accettazione della nomina i liquidatori prendono il posto degli amministratori. Questi ultimi devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare loro il conto della gestione relativo all’ultimo periodo. Gli amministratori e i liquidatori devono poi redigere insieme l’inventario, dal quale risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Iniziano quindi le vere e proprie operazioni di liquidazione, finalizzate a definire i rapporti che si collegano all’attività sociale: conversione in danaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione tra i soci dell’eventuale residuo attivo. I liquidatori sono ex lege legittimati a compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni aziendali, nonché procedere a transazioni e a compromessi. Ad essi compete anche la rappresentanza legale dell’ente. Se la liquidazione si protrae per oltre un anno devono redigere un rendiconto annuale dell’attività compiuta e comunque, esaurito il mandato, devono redigere il rendiconto finale con il piano di riparto, che si intendono approvati se non vengono impugnati dai soci nei due mesi dalla comunicazione. I liquidatori devono infine chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e consegnare alle persone designate le scritture contabili e i documenti da conservare.
Nel caso di specie, nello stesso atto pubblico di scioglimento della società si legge che i soci, e cioè l’attore e il convenuto, entrambi amministratori e legali rappresentanti della società, hanno deciso di sciogliere anticipatamente la società e di nominare il convenuto liquidatore, attribuendogli i poteri previsti dalla legge (doc. 2 fasc. att.).
Dalla visura camerale prodotta, nonostante siano passati molti anni dalla messa in liquidazione della società, la procedura non risulta ancora esaurita (doc. 1 fasc. att. dep. 03.11.03) e non è stato né allegato né provato alcun adempimento delle operazioni di liquidazione, neppure la redazione dell’inventario.
Deve pertanto essere accolta la richiesta di revoca per giusta causa del convenuto dalla carica di liquidatore. In mancanza di allegazioni e di prove contrarie, costituisce infatti indice di una intollerabile inerzia del liquidatore, tale da elidere ogni affidamento inizialmente su di lui riposto, la circostanza che la società, sciolta nel 1993, risulti ancora in liquidazione.
Non può tuttavia essere nominato un liquidatore giudiziale, spettando in primo luogo ai soci provvedere alla nomina di un altro liquidatore e, solo in caso di disaccordo tra gli stessi, è possibile attivare la speciale procedura di cui all’art. 2275 comma 1 c.c.Con riguardo alla domanda risarcitoria, si deve precisare che si tratta di un’azione di responsabilità nei confronti di un organo sociale, che può essere esercitata anche dal singolo socio, ove quest’ultimo pretenda il ristoro del pregiudizio ricevuto in via diretta al proprio patrimonio personale in dipendenza del dedotto illegittimo comportamento del liquidatore (cfr. Cass. 13.12.95 n. 12772; 10.03.92 n. 2872).
Come già evidenziato, la società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma degli art. 2278 e 2279 c.c., intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o di definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, atti che se compiuti sono inefficaci per carenza di potere (Cass. 22.11.00 n. 1580; 06.02.99 n. 1037; 17.11.97 n. 11393; v. anche Cass. 19.12.04 n. 741).
Nel caso di specie risulta soltanto che, circa sei anni dopo lo scioglimento della società, a quest’ultima sono stati levati dei protesti (doc. 4 fasc. att.), ma non vi è allegazione né prova che si sia trattato di titoli emessi dopo la liquidazione in esecuzione di nuove obbligazioni sociali, ben potendo essere stati emessi prima della messa in liquidazione oppure per il pagamento di obbligazioni preesistenti.
In mancanza di specifica allegazione e prova in ordine all’effettiva esistenza di nuove operazioni, deve pertanto essere rigettata la domanda risarcitoria. Conseguentemente deve essere rigettata anche la domanda volta all’accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto per tali obbligazioni sociali e comunque di manleva dell’attore da ogni responsabilità conseguente alle obbligazioni sopra indicate. Risulta infondata anche la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’avvenuto recesso per giusta causa dalla società, con la conseguente richiesta di liquidazione della corrispondente quota. D’accordo con autorevole dottrina e un’attenta giurisprudenza (Cass. 25.06.80 n. 3982; Trib. Milano 22.10.90) sia pure non priva di contrasti (cfr. Cass.17.07.96 n. 6410), deve infatti negarsi la possibilità dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, quando la società è già sciolta ed è in fase di liquidazione. Il recesso successivo alla delibera di scioglimento è da ritenersi infatti privo di efficacia, avendo i soci già da tempo deliberato tutti di svincolarsi dal legame sociale, mettendo in liquidazione la società, potendo peraltro chiedere la liquidazione della quota solo dopo l’estinzione (o l’accantonamento) del denaro per il pagamento dei debiti sociali.
Tenuto conto della soccombenza di parte convenuta sulla domanda di revoca per giusta causa del liquidatore, le spese di lite gravano pertanto su parte convenuta soccombente.
1) accertato l’inadempimento da parte del convenuto agli obblighi conseguenti alla carica di liquidatore della società L.A. * di R.A. & C. s.n.c. in liquidazione, revoca per giusta causa il convenuto dall’incarico di liquidatore della società sopra menzionata;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) dichiara tenuto e condanna il convenuto a pagare le spese processuali sostenute dall’attore, che liquida in complessivi euro 1517,97 (di cui euro 515,00 per diritti, euro 900 per onorari e il resto per spese) oltre Iva, Cpa e 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 t.f..
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Biella in data 20.01.06
Il PRESIDENTE Dott. Luigi Grimaldi
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Eleonora Reggiani