Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26169 - pubb. 16/11/2021
Sovraindebitamento: impossibilità di dare esecuzione all’accordo e modifica unilaterale della proposta
Tribunale Mantova, 09 Novembre 2021. Est. Gibelli.
Crisi da sovraindebitamento - Accordo di ristrutturazione - Esecuzione - Impossibilità sopravvenuta per ragioni non imputabili al debitore - Configurabilità di modifica unilaterale della proposta con richiesta al Giudice di approvazione - Esclusione - Deposito ex art. 13 comma 4 ter della legge n. 3/12 e succ. mod. di nuova proposta da sottoporre ai creditori per la rinegoziazione dell'accordo - Necessità
Quando l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, questi non può procedere alla modifica unilaterale della proposta, ma può percorrere un nuovo iter di composizione della crisi per rinegoziare con i creditori un nuovo accordo.
[Nel caso di specie, il piano prevedeva la vendita in blocco dell’azienda con tutti gli immobili; in fase esecutiva, di fronte alla impossibilità della vendita in blocco degli immobili, il debitore aveva proposto la vendita singola degli stessi e dunque la conseguente modifica del piano.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI MANTOVA
IL GIUDICE DELEGATO
nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/12 e succ. mod. proposto da Azienda Agricola Viazzola – Rossi Adelelmo di Rossi Bruno, C.F. RSS BRN 41E05 F205L, P. Iva 02398560207, con sede in Sabbioneta, fraz. Villa Pasquali, Via Viazzola n. 54, in persona del titolare e legale rappresentante Rossi Bruno;
vista la proposta di accordo depositata in data 4/6/15;
visto il decreto di omologa dell’accordo in data 12/11/15;
vista la “istanza di modifica del piano ex art. 13 comma 4 ter, comma 1, L.F.” (rectius ex art. 13, comma 4 ter, L. n. 3/12 e succ. mod.) in data 16/9/21 (dep. il 20/9/21);
considerato che con la citata istanza si chiede “che l’illustrissimo Giudice adito, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter, comma 1, l.f. voglia approvare la sopra estesa richiesta di modifica al piano e al programma di liquidazione”;
rilevato che, a norma del citato art. 13 comma 4 ter della L. n. 3/12 e succ. mod., “quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”;
ritenuto che, esclusa la possibilità per il debitore di modificare unilateralmente la proposta, con successiva approvazione del Giudice delegato, la legge riconosce al debitore, come è stato osservato, la possibilità di iniziare nuovamente l’iter di composizione della crisi;
ritenuto che il richiamo delle disposizioni di cui al paragrafo 2 della sezione I del capo II della legge n. 3/12 e succ. mod., ovvero degli artt. 10 e seg., evidenzia chiaramente la necessità per il debitore di rinegoziare un nuovo accordo depositando una nuova proposta da sottoporre ai creditori nel rispetto delle norme citate;
osservato, incidentalmente, che nell’istanza nulla si dice circa la rinuncia parziale del credito da parte di G. srl “subordinata alla definizione del provvedimento di omologa”;
P.Q.M
Rigetta l’istanza.
Si comunichi.
Mantova 9/11/21.
IL GIUDICE DELEGATO
Dott. Andrea Gibelli