Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25038 - pubb. 24/03/2021
Sostituzione di delibera di società a responsabilità impugnata e cessazione della materia del contendere
Tribunale Torino, 01 Dicembre 2020. Pres. Gabriella Ratti. Est. Di Capua.
Cessazione della materia del contendere - Sostituzione di una delibera di società a responsabilità impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l’altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio.
La rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l’accettazione della controparte.
Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all’art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l’osservanza di forme rigorose.
Dev’essere dichiarata cessata la materia del contendere nel caso di intervenuta sostituzione di una delibera di società a responsabilità impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
[Nel caso di specie, la società convenuta era stata condannata al rimborso delle spese processuali in favore del socio attore secondo il criterio della “soccombenza virtuale”, in quanto quest’ultimo era stato costretto a tutelare giudizialmente i propri diritti prima che la società convenuta sanasse il vizio denunciato e, per l’effetto, sancisse la cessazione della materia del contendere per intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge ed allo statuto.
Inoltre, l’art. 2377, comma 8, c.c., dettato nell’ambito delle società per azioni ed espressamente richiamato dall’ultimo comma del citato art. 2479 ter c.c. nell’ambito delle società a responsabilità limitata, prevede che l’annullamento della deliberazione “non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto” e che in tal caso “il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società.”] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella RATTI - PRESIDENTE
Dott. Edoardo DI CAPUA - GIUDICE REL.
Dott. Enrico ASTUNI - GIUDICE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice (nelle “note scritte” in data 3.07.2020 ed a verbale dell’udienza “figurata” in data 15.07.2020):
“L’avv. Traversa, nel richiamare integralmente il contenuto dei propri atti di causa, nonché le deduzioni, argomentazioni, contestazioni ed eccezioni tutte spiegate a verbale, qui di seguito precisa le proprie conclusioni: assunte le determinazioni che il Giudicante riterrà più opportune in ordine alla cessata materia del contendere.
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito condannare la società convenuta AB-ONE S.r.l. al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari sia del procedimento cautelare RG n. 20694/2019, che del presente giudizio (RG n. 20839/2019) per aver la AB-ONE S.r.l. dato causa alla lite, con distrazione di onorari e spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore antistatario (come da ricevute telematiche qui allegate), salvo ed impregiudicato l’eventuale risarcimento in favore di parte attrice, da determinarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 comma 3 c.p.c.”
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” in data 1.07.2020 ed a verbale dell’udienza “figurata” in data 15.07.2020):
“Voglia l’Ill.mo Tribunale,
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare
Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande di parte attrice ed assolvere la Società conchiudente da ogni avversaria pretesa;
In via preliminare subordinata
Accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza per effetto della clausola compromissoria contenuta all’art. 13.1 dello Statuto di AB-One S.r.l. e rimettere le parti alla competente sede arbitrale;
In via ulteriormente subordinata, nel merito
Respingere le domande formulate da H. S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, assolvere la Società conchiudente da ogni avversaria pretesa;
In ogni caso
Con il favore di spese e competenze di lite, oltre il rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge ed ogni successiva occorrenda spesa.”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso datato 08.08.2019, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 08.08.2019, la società H. – HOLDING P. – S.r.l., persona del legale rappresentante pro tempore dott. M. Nicola, ha chiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società AB-ONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di “sospendere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2378 Cod.civ., con decreto inaudita altera parte, l’esecuzione delle decisioni assunte dall’assemblea della AB-ONE S.r.l. corrente in Mondovì (CN) alla Piazzetta G. Besio n. 3 (C.F./P.IVA 03317380040), in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi in data 27.06.2019, giusto atto per Notar Caterina B. di Torino del 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742, all’uopo fissando l’udienza per la conferma del ridetto provvedimento cautelare, con termine perentorio per la notifica del presente decreto e del decreto di accoglimento alla società AB-ONE S.r.l.”
1.3. Con decreto in data 09.08.2019, la Presidente della Sezione Feriale civile, ai sensi dell’art 669 ter c.p.c.:
· ha sospeso inaudita altera parte l’esecuzione della delibera del 27.06.2019 della società AB-ONE S.R.L.;
· ha assegnato alla parte ricorrente il termine di giorni otto per la notifica alla controparte del ricorso e decreto;
· ha designato il Giudice dr. DI CAPUA per la trattazione del procedimento nel contraddittorio delle parti;
· ha fissato udienza avanti al Giudice designato alla data sopra indicata per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emanato con il decreto.
1.4. Si è costituita la parte resistente società AB-ONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. MAIRAGHI Marco, depositando memoria difensiva datata 20.08.2019, contestando le domande di controparte e chiedendo:
- in via preliminare, di revocare il provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale con decreto del 9 agosto 2019 in quanto avente ad oggetto una questione devoluta alla competenza arbitrale e comunque pronunciato prima dell’instaurazione del giudizio arbitrale di merito;
- in subordine, nel merito, di revocare il provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte dal Presidente del Tribunale con decreto del 9 agosto 2019 in quanto adottato in assenza dei presupposti di legge e comunque di respingere l’avversario ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
1.5. Con Ordinanza datata 6.09.2019, il Tribunale di Torino, in persona del Giudice dr. DI CAPUA, ha confermato i provvedimenti emanati dalla Presidente della Sezione Feriale civile con il citato decreto in data 09.08.2019, con cui (tra l’altro) è stata sospesa inaudita altera parte l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’assemblea della AB-ONE S.r.l. in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi in data 27.06.2019, giusto atto per Notaio Caterina B. di Torino in data 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742).
1.6. Parallelamente, con atto di citazione datato 7.08.2019 ritualmente notificato, la società H. – HOLDING P. – S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. M. Nicola ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società AB-ONE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
IN VIA PRINCIPALE dichiarare la nullità delle decisioni assunte nel corso dell’assemblea dei soci della AB-ONE S.r.l. tenutasi in data 27.06.2019, giusto verbale redatto con atto per notar dr.ssa Caterina B. di Torino in data 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742), iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 09.07.2019 (numero di registrazione 3693) per assenza assoluta di informazione, non essendo stata inviata alcuna convocazione in conformità allo statuto della AB-ONE S.r.l. presso il domicilio del socio H. S.r.l.;
ovvero, IN VIA SUBORDINATA dichiarare in ogni caso l’invalidità delle decisioni assunte nel corso dell’assemblea dei soci della AB-ONE S.r.l. tenutasi in data 27.06.2019 per abuso del diritto, violazione dei principi di correttezza e buona fede, stante la intempestiva informazione sugli argomenti da trattare, non essendo giunto l’avviso di convocazione in tempo utile per consentire al socio H. S.r.l. la partecipazione all’assemblea del 27.06.2019.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
1.7. Si è costituita ritualmente e tempestivamente la parte convenuta società AB-ONE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore dott. MAIRAGHI Marco, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale,
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare
Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande di parte attrice ed assolvere la Società conchiudente da ogni avversaria pretesa;
In via preliminare subordinata
Accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza per effetto della clausola compromissoria contenuta all’art. 13.1 dello Statuto di AB-One S.r.l. e rimettere le parti alla competente sede arbitrale;
In via ulteriormente subordinata, nel merito
Respingere le domande formulate da H. S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, assolvere la Società conchiudente da ogni avversaria pretesa;
In ogni caso
Con il favore di spese e competenze di lite, oltre il rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge ed ogni successiva occorrenda spesa.”
1.8. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.:
Ø la parte convenuta ha insistito sull’eccezione proposta in via preliminare di accertamento della cessazione della materia del contendere per intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto e, per l’effetto, di declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande di parte attrice ;
Ø la parte attrice ha confermato che è cessata la materia del contendere, insistendo sulla condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali del procedimento cautelare sia del presente giudizio;
Ø le parti hanno chiesto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
1.9. Con Decreto in data 24.04.2020 il Giudice Istruttore:
- preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni e, in particolare:
Ø dell’art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
Ø del “Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto” predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 10/04/2020;
ha fissato udienza “figurata” di precisazione delle conclusioni al 15.07.2020, disponendone lo svolgimento nelle forme dell’udienza “figurata” mediante il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e precisazioni delle conclusioni ed assegnando alle parti termine sino al 06.07.2020 per il deposito telematico delle “note scritte”.
1.10. Le parti hanno precisato le conclusioni così come in epigrafe nelle rispettive note scritte depositate telematicamente.
1.11. Infine, all’udienza “figurata” in data 15.07.2020 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c..
Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c. .
2. Sulla composizione del Tribunale.
In via preliminare, va rilevato che la causa rientra tra quelle che l’art. 50 bis c.p.c. (introdotto dall’art. 56 D.lgs. n. 51/1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale e, precisamente, nell’ipotesi prevista dal n. 1) del citato articolo, trattandosi di causa devoluta alla Sezione Specializzata in materia di impresa.
3. Sulla “cessazione della materia del contendere”.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha precisato le conclusioni, chiedendo di assumere “le determinazioni che il Giudicante riterrà più opportune in ordine alla cessata materia del contendere.”
A sua volta, la parte convenuta ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare “la cessazione della materia del contendere per intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto”.
Le suddette domande di “cessazione della materia del contendere” proposte da entrambe le parti (fatta salva la regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della “soccombenza virtuale”) risultano fondata e meritevole di accoglimento.
3.2. Invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
-in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta; detta rinuncia si configura, tra l’altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d’ufficio;
-la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell’impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall’art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l’accettazione della controparte;
-inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all’art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all’udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l’osservanza di forme rigorose.
3.3. Per l’orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. VI, 03 ottobre 2018, n. 24083; Cass. civile sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 aprile 2018, n. 8980; Cass. civile sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civile sez. trib., 04 agosto 2017, n. 19568; Cass. civile sez. II, 03 maggio 2017, n. 10728; Cass. civile, Sezioni Unite, 28 aprile 2017, n. 10553; Cass. civile sez. II, 17 febbraio 2017, n. 4257; Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. VI, 21 settembre 2016, n. 18530; Cass. civile sez. III, 09 giugno 2016, n. 11813; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2292; Cass. civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2016, n. 1518; Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Cass. civile sez. I, 02 aprile 2015, n. 6676; Cass. civile sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 10 maggio 2013 n. 3165 in Redazione– GIUFFRÈ 2013; Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 luglio 2010, n. 16150; Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650; Cass. civile, sez. III, 22 maggio 2006, n. 11931; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line; Cass. civile, sez. I, 07 marzo 2006, n. 4883; Cass. civile, sez. I, 03 marzo 2006, n. 4714; Cass. civile, sez. lav., 07 settembre 2005, n. 17815; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. I, 10 settembre 2004, n. 18255; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 dicembre 2003, n. 18956; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., Sezioni Unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267.
3.4. Nel caso di specie, dev’essere senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno entrambe domandato una siffatta pronuncia, dando atto dell’intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto e, quindi, dell’intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte attrice, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
3.5. Avendo la parte convenuta chiesto, in via preliminare principale, di “accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge e allo statuto”, questo Tribunale, in ossequio al “principio della domanda” ex art. 99 c.p.c. e della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” ex art. 112 c.p.c., non deve pronunciarsi sulle ulteriori domande proposte dalla parte convenuta in via meramente subordinata, ivi compresa quella intesa a sentire “accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e/o competenza per effetto della clausola compromissoria contenuta all’art. 13.1 dello Statuto di AB-One S.r.l. e rimettere le parti alla competente sede arbitrale”.
4. Sulle spese processuali.
4.1. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 01 aprile 2014 n. 2396 in Il Foro Padano Ottobre/Dicembre 2015, Parte Prima, pag. 4237 ed in Il Caso.it on line, sez. I, doc. 11802 sul sito www.ilcaso.it; Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it; Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
Secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l’ulteriore precisazione che la decisione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. in tal senso: Cass. civ., II, 29 novembre 2016, n. 24234).
Ancora, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148).
4.2. Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza virtuale della parte convenuta.
4.2.1. Invero, l’art. 2479 ter c.c., sotto la rubrica “Invalidità delle decisioni dei soci” di società a responsabilità limitata, prevede testualmente quanto segue:
“Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.”
4.2.2. Ciò chiarito, con riferimento al merito, risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte attrice (cfr. docc. 1 e seguenti prodotti dalla parte atrice):
- la società H. – HOLDING P. – S.r.l. è proprietaria di una quota della società PAPE-ONE S.r.l.;
- come si evince dal rogito notaio Caterina B. di Torino del 04.07.2019 (Rep. n. 130586/32742). in data 27.06.2019 si tenuva l’assemblea dei soci della AB-ONE S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2482 c.c.: delibere inerenti e conseguenti; 2) Comunicazioni del Presidente; 3) Approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2018: delibere inerenti e conseguenti;
- l’art. 9.2. lettera b) dello statuto sociale della società AB-ONE S.R.L. prevede testualmente quanto segue:
“b) l’assemblea è convocata dall’organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’assemblea; l’avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il fax e la posta elettronica; in caso di impossibilità o inattività dell’organo amministrativo l’assemblea può essere convocata dall’eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci”;
- ai sensi dell’art. 3 bis.6 dello statuto sociale della società AB-ONE S.R.L., poi, il domicilio “si intende quello risultante dal libro dei soci”;
- senonché, la società H. S.r.l. non risulta aver ricevuto l’avviso di convocazione alla predetta assemblea presso il proprio domicilio risultante dal libro dei soci e, infatti, dalla lettura dell’elenco soci della società AB-ONE S.r.l. depositato nella versione aggiornata presso il competente Registro delle Imprese in data 27.06.2019 si evince chiaramente che il domicilio del socio H. S.r.l. è sito in Bari alla via Celentano n. 87, ove non risulta essere pervenuta alcuna lettera raccomandata A/R da parte della AB-ONE S.r.l. con l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci tenutasi il 27.06.2019;
- la risultanza del domicilio del socio H. S.r.l. dell’elenco soci della società AB-ONE S.r.l. depositato nella versione aggiornata presso il competente Registro delle Imprese in data 27.06.2019 dimostra la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità di tale domicilio da parte dell’organo amministrativo della società AB-ONE S.r.l.;
- con posta elettronica certificata inviata alla AB-ONE S.r.l. in data 26.06.2019, il legale rappresentante della H. S.r.l. comunicava di aver appreso nella circostanza che l’organo amministrativo della PAPE-ONE S.r.l. aveva convocato (o sarebbe stato in procinto di farlo) un’assemblea dei soci al fine di deliberare in merito a non meglio specificate questioni, sulle quali il socio H. S.r.l. non era stato tempestivamente informato e per l’effetto, stante la conseguente asimmetria informativa sui punti da trattare all’ordine del giorno e conseguente inibizione della H. S.r.l. alla partecipazione informata, al fine di tutelare il propri diritti di quotista, chiedeva il rinvio dell’assemblea ad altra data, stante anche la sua contemporanea assenza dal territorio italiano per precedenti impegni lavorativi, ossia per causa a lui non imputabile; nella citata comunicazione via PEC, il socio H. S.r.l. stigmatizzava l’atteggiamento contrario ai principi di correttezza e buona fede da parte dell’organo amministrativo della AB-ONE S.r.l. il quale, contrariamente alla consolidata prassi invalsa nelle precedenti comunicazioni societarie effettuate sempre a mezzo posta elettronica, in occasione della convocanda assemblea, aveva invece optato per l’invio dell’avviso mediante il desueto strumento della lettera raccomandata A/R; il socio H. S.r.l., pertanto, chiedeva il rinvio della convocanda assemblea “poiché non adeguatamente informato sui punti all’ordine del giorno e, soprattutto, sulle gravi ed ignote cause che richiedono l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2482 ter cc.”.
Ciò chiarito, deve richiamarsi l’art. 2479 ter, 3° comma, c.c., ai sensi del quale le decisioni “prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma”.
Sul punto, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando che “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito” (cfr. in tal senso: Cassazione civile, Sezioni Unite, 14/10/2013, n. 23218 in Diritto & Giustizia 2013, 15 ottobre, in Guida al diritto 2013, 45, 30 ed in Foro it. 2014, 3, I, 863).
Dunque, al fine di conseguire il medesimo risultato proposto stragiudizialmente dal socio H. S.r.l. (nuova convocazione di assemblea) e solamente a causa della predetta condotta tenuta dalla convenuta AB-ONE S.r.l., la società attrice è stata costretta a tutelare giudizialmente (con aggravio di costi) i propri diritti prima che la convenuta AB-ONE S.r.l. sanasse il vizio denunciato e, per l’effetto, sancisse la cessazione della materia del contendere per intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra adottata in conformità alla legge ed allo statuto.
4.2.3. Si deve aggiungere che l’art. 2377, comma 8, c.c., dettato nell’ambito delle società per azioni ed espressamente richiamato dall’ultimo comma del citato art. 2479 ter c.c. nell’ambito delle società a responsabilità limitata, prevede che l’annullamento della deliberazione “non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto” e che in tal caso “il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno.”
Pertanto, anche alla luce di tale norma, al cui disposto non vi è ragione di derogare per le ragioni sopra indicate, le spese processuali devono porsi a carico dell’attuale parte convenuta.
4.3. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza “virtuale” di cui all’art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del procedimento cautelare e del presente giudizio di merito, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10), relativamente al procedimento cautelare, e della Tabella 2), relativamente al presente giudizio di merito, allegate al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” , trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell’art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”):
Euro 1.690,00 per la fase di studio della controversia nel procedimento cautelare;
Euro 810,00 per la fase introduttiva del giudizio nel procedimento cautelare;
Euro 1.145,00 per la fase decisionale nel procedimento cautelare;
Euro 1.620,00 per la fase di studio della controversia nel presente giudizio di merito;
Euro 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio nel presente giudizio di merito;
Euro 2.767,00 per la fase decisionale nel presente giudizio di merito;
per un totale di Euro 9.179,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 20839/2019 R.G. promossa dalla società H. – HOLDING P. – S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. M. Nicola (parte attrice) contro la società AB-ONE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore dott. MAIRAGHI Marco (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta società AB-ONE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del procedimento cautelare e del presente giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 10.787,00= (di cui Euro 9.179,00= per compensi ed il resto per i contributi unificati e diritti, rispettivamente, di Euro 545,00 per il procedimento cautelare e di Euro 1.063,00 per il presente giudizio di merito), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 13 novembre 2020.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella RATTI
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Edoardo DI CAPUA