Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24699 - pubb. 30/12/2020

Diniego di ammissione della consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. e reclamo al collegio

Tribunale Mantova, 26 Novembre 2020. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.


Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. – Diniego di ammissione della consulenza – Reclamo al collegio – Inammissibilità



È inammissibile il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento con il quale il giudice designato ha negato ingresso alla consulenza tecnica preventiva richiesta ex art. 696 bis c.p.c. atteso che il rimedio previsto da tale norma non ha natura cautelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



omissis

- letto il reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento emesso in data 14-10-2020 con il quale il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso promosso ex art. 696 bis c.p.c. da D. C. volto ad ottenere la nomina di un consulente al fine di a) quantificare le indennità di fine rapporto ad egli spettanti in qualità di agente della M. s.r.l.; b) quantificare le provvigioni arretrate, le provvigioni indirette e differenze provvigionali ex art. 1748 c.c., nonché le provvigioni maturande per affari conclusi quale agente e non ancora perfezionati ex art. 1748 c.c.; c) quantificare i danni per affari non conclusi per fatto imputabile alla preponente o per esecuzione in mala fede del rapporto contrattuale;

- rilevato che il Giudice del Lavoro ha respinto il ricorso (condannando il D. alla refusione delle spese di lite in favore della controparte) alla stregua della considerazione secondo cui il rimedio in questione non è ammissibile allorquando (come ritenuto nel caso di specie) vi siano tra le parti profili controversi involgenti questioni giuridiche o accertamenti in fatto la cui decisione che non può essere demandata a un consulente ma che richiedono l’instaurazione di un procedimento ordinario a cognizione piena;

- osservato che il reclamante ha chiesto l’integrale riforma della decisione deducendo 1) l’ammissibilità del reclamo avverso la decisione di rigetto asserendo che il procedimento previsto dall’art. 696 bis c.p.c. avrebbe natura cautelare e ciò in conformità dell’orientamento espresso da Cass. 26-9-2019 n. 23976; 2) l’erroneità dell’ordinanza reclamata potendo essere affidato al consulente l’accertamento richiesto e di cui ai punti a), b) e c) sopra riportati; 3) l’ingiustizia della decisione in punto statuizione sulle spese che avrebbero dovuto almeno essere compensate;

- rilevato che la società M., costituitasi, si è rimessa a giustizia in ordine alla ammissibilità del reclamo e ha però chiesto il rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. per le ragioni evidenziate dal giudice di prime cure, sottolineando in particolare l’infondatezza almeno parziale della avversaria pretesa di emolumenti, la assoluta genericità dell’accertamento richiesto dal reclamante in ordine al punto sub c) e, inoltre che, solo recentemente, aveva potuto disporre dei dati per effettuare il calcolo delle spettanze dell’agente anche perché non erano stati ancora incassati i corrispettivi delle vendite; 

- ritenuto che, secondo il maggioritario orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28-2-2020 n. 5463; Cass. 21-5-2018 n. 12386; Cass. 7-3-2013 n. 5698) e di merito (v. tra le più recenti Trib. Reggio Emilia 20-2-2020; Trib. Padova 21-9-2018) pienamente condiviso da questo collegio, il procedimento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. costituisce un procedimento diretto a favorire la conciliazione della controversia e, comunque, a consentire alle parti di precostituire una prova al di fuori del processo di merito prescindendo dalla ricorrenza del presupposto del periculum (mentre l’art. 696 I co. c.p.c. fa espresso riferimento all’urgenza il primo comma dell’art. 696 bis c.p.c. prevede infatti che lo strumento ivi disciplinato possa essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c.) sicché ad esso difetta la natura cautelare;

- ritenuto che il reclamo disciplinato dagli artt. 669 terdecies e quaterdecies c.p.c. è accordato unicamente quale rimedio nei confronti di provvedimenti cautelari come si evince dal dato letterale di tali disposizioni e che la reclamabilità del provvedimento reiettivo dell’istanza di cui all’art. 696 c.p.c. è stata affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 16-5-2008 n. 144 sul presupposto dell’esplicito riconoscimento della natura cautelare della domanda di istruzione preventiva proposta ai sensi di tale norma sicché il principio espresso in tale decisione non può essere esteso all’istituto in esame;

- rilevato inoltre che l’ordinamento non prevede uno specifico rimedio avverso il provvedimento del rigetto dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e che d’altro canto è ricorrente l’affermazione da parte della giurisprudenza costituzionale della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa che, nella fattispecie in esame (in cui peraltro nessun profilo d’urgenza ricorre né è stato dedotto), resta del tutto impregiudicato;

- ritenuto pertanto che il reclamo sia inammissibile e che ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita;

- considerato che, stante il recente contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla ammissibilità del reclamo, si giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese del presente grado, rimanendo quelle di primo grado interamente a carico del reclamante;

 

 

P.T.M.

- dichiara inammissibile il reclamo e condanna la reclamante a rifondere alla società reclamata le spese della presente fase, compensandole per la metà e, per l’effetto, liquidandole in complessivi € 945,00 (riducendosi al minimo quelle relativa alla fase decisionale) oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.


Mantova, li 26 novembre 2020. 

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli