Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23622 - pubb. 22/05/2020

Effetti della sentenza Lexitor nell’ordinamento italiano

Tribunale Torino, 21 Marzo 2020. Est. Astuni.


Estinzione anticipata (125-sexies TUB) - Riduzione del costo del credito - Costo totale del credito (art. 121, lett. e) TUB) - Distinzione tra oneri up front e oneri recurring - Irrilevanza (Corte di Giustizia 11 settembre 2019 Lexitor) - Conseguenze processuali - Riduzione dei costi assicurativi - Indennizzo ex art. 125-sexies, comma 2 TUB



L’interpretazione “tradizionale” e radicata nell’ordinamento italiano dell’art. 125-sexies TUB, che escludeva gli oneri c.d. up front dal perimetro della riduzione del costo del credito cui il cliente ha diritto in sede di estinzione anticipata, non è più sostenibile all’esito della sentenza dalla Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 (c.d. Lexitor), che ha sancito che la riduzione deve includere tutti i costi a carico del consumatore, superando così inequivocabilmente la distinzione tra oneri up front e oneri recurring.

La diretta applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor discende dal fatto che la norma interna (125-sexies TUB) è trasposizione della regola sancita dalla direttiva (art. 16 direttiva 2008/48), e deve dunque essere letta in conformità a quest’ultima come interpretata dalla Corte di Giustizia.

La nuova interpretazione dell’art. 125-sexies TUB promossa dalla sentenza della Corte di Giustizia è vincolante anche nel decidere controversie relative ai contratti già in essere al momento dell’intervenire dell’arresto, in quanto l’eccezionale potere di limitare nel tempo gli effetti di una certa interpretazione di un precetto compete esclusivamente alla Corte di Giustizia nel contesto della stessa sentenza che la afferma; deve quindi escludersi l’ammissibilità di un nuova remissione alla Corte di Giustizia perché “riveda” il giudicato Lexitor modulando diversamente gli effetti di tale pronuncia.

Sulla base della nuova lettura dell’art. 125-sexies TUB, il cliente ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito in sede di estinzione anticipata; pertanto dovrà, in sede processuale, allegare 1) che il finanziamento rientra nel campo di applicazione del credito ai consumatori, 2) l’esercizio della facoltà di estinzione anticipata e 3) il trattenimento di costi a qualsiasi titolo da parte del finanziatore. È dunque divenuta irrilevante la qualifica dei costi (come recurring o come up front), o l’eventuale scarsa trasparenza del testo contrattuale in merito (che determinava la qualificazione come recurring). Tale “semplificazione” processuale esplica i suoi effetti anche nei processi già pendenti.
Il Giudice dovrà altresì - almeno incidentalmente - pronunciare la nullità della eventuale clausola contrattuale che escluda determinati oneri dalla riduzione del costo del credito per violazione dell’art. 125-sexies TUB.

Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell’impresa assicuratrice). Ciò non in base ad un’assunzione volontaria dell’obbligo in thesi legalmente gravante sull’impresa assicurativa (sulla base del generale Accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2018 - di per sé derogabile dal finanziatore predisponente nel contesto del singolo contratto di credito) ma imperativamente in forza dell’art. 125-sexies TUB. La riduzione dei costi assicurativi avverrà secondo il criterio pro rata temporis, ovvero in base al criterio definito dal contratto (meno favorevole per il cliente), che deve tuttavia, a pena di inefficacia, essere conforme ai criteri definiti dagli artt. 22 comma 15-quater e 15-quinquies del d.l. 179/2012 e dell’art. 49 reg. Isvap n. 35/2020, oltre che chiaro e comprensibile per il cliente.

L’indennizzo di cui all’art. 125-sexies, comma secondo, TUB, ha primariamente la funzione di ristorare il finanziatore degli interessi perduti per l’estinzione anticipata del contratto in uno scenario colpito da un calo dei tassi di mercato rispetto al tasso convenuto sul capitale rimborsato anticipatamente, e inoltre, quella di permettere al finanziatore di recuperare eventuali spese amministrative generate dalla richiesta di rimborso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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