Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20745 - pubb. 07/11/2018
Modifiche al contratto di mutuo ed effetti sulla idoneità del medesimo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Tribunale Padova, 13 Luglio 2018. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.
Contratto di mutuo – Modifiche di aspetti accessori – Idoneità a costituire esecutivo – Sussistenza
Non pregiudicano l’astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. le modifiche che non comportano novazione del rapporto, quali l’ammontare e il numero delle singole rate e la durata del piano di ammortamento, trattandosi di questioni accessorie che non incidono sul capitale da restituire o sulla percentuale degli interessi pattuiti, ma soltanto sulla definitiva quantificazione degli interessi (allungandosi il periodo di preammortamento) nonché sulla quantificazione del credito bancario ad una determinata data. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, sezione prima, riunito in Camera di Consiglio composta dai Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Maiolino, Presidente relatore
dott.ssa Caterina Zambotto, Giudice
dott.ssa Graziella Colussi, Giudice
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.7.2017, ha emesso la seguente
ORDINANZA
La società esecutata M. s.a.s. propone reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento con cui il GE ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta contestualmente all'opposizione ex art. 615 c.p.c. formulata dalla debitrice.
Queste in sintesi le doglianze della reclamante:
1. avere Banca Monte dei Paschi di Siena avviato la procedura esecutiva sulla base del titolo rappresentato dai contratti di finanziamento fondiario risalenti all'11 aprile 2002, quando le originarie pattuizioni erano state modificate nel 2003 e nel 2010: per effetto delle modifiche i contratti originari non potevano essere più azionati in via autonoma in sede esecutiva, giacché in sede di modifica si era intervenuti sui tempi di restituzione del capitale, lasciando invariata la data finale di restituzione ma riducendo il numero complessivo delle rate, che quindi risultavano di importo nettamente superiore rispetto a quanto inizialmente previsto dal piano di ammortamento;
2. premesso che la provvista per il pagamento delle rate veniva tratta dal conto corrente 30229-N (successivamente 30229.01), erroneamente la banca aveva contestato un saldo passivo su detto conto, essendo emerse molteplici irregolarità tali da imporre un riconteggio del saldo, che ad avviso della società opponente era in realtà attivo per euro 435.510,80: detto importo veniva opposto in compensazione rispetto al credito oggetto dell'iniziativa esecutiva;
3. l'esecutato contestava l'ammontare dell'importo azionato in via esecutiva, alla luce delle pattuizioni dei due finanziamenti fondiari che risultavano nulle per violazione della normativa bancaria, indeterminate e frutto di errori di calcolo.
Il GE ha rigettato l'istanza di sospensione, affermando sotto un primo profilo che le modifiche agli originari contratti di finanziamento fondiario attenevano ad elementi esclusivamente accessori della pattuizione, inidonei quindi a pregiudicare la legittimità dell'esecuzione avviata sulla base degli originari contratti di finanziamento.
In secondo luogo, il controcredito di oltre € 400.000 trovava fondamento solo in perizie di parte, senza allegazione della documentazione sottostante, ed in ogni caso non poteva essere opposto in compensazione in sede esecutiva, atteso che la questione delle irregolarità nella ricostruzione del saldo era contestata e già oggetto di autonomo giudizio.
Infine, non risultavano fondate le doglianze in ordine alla nullità delle pattuizioni del finanziamento fondiario ed in ogni caso la censura sollevata avrebbe al più giustificato la riduzione del debito per interessi, ma imponeva in ogni caso la restituzione del capitale.
Questi in sintesi gli odierni motivi di reclamo:
1. premesso che il titolo esecutivo per giustificare l'avvio della procedura esecutiva deve essere "autosufficiente" ovvero deve consentire la ricostruzione del credito senza ricorrere ad elementi esterni al titolo medesimo, nel caso di specie le modifiche del 2003 e del 2010 avevano inciso profondamente sui piani di ammortamento dei due finanziamenti cosicché la ricostruzione del credito pretendeva la valorizzazione anche delle pattuizioni oggetto di modifica: in particolare nel 2003 fu previsto che il capitale iniziasse ad essere rimborsato solo a partire dal 2005 e non a partire dal 2003 come originariamente pattuito (sostanzialmente era stato allungato il periodo di preammortamento), mentre nel 2010 era stato temporaneamente sospeso il rimborso del capitale per un anno stabilendosi il solo rimborso degli interessi; la stessa banca del resto aveva quantificato il proprio credito sulla base degli accordi di modifica del 2003e 2010 e non sulla base dell'originario art. 4 dei contratti di mutuo del 2002;
2. la società opponente aveva affermato in ricorso ex art. 615 c.p.c. la sussistenza di un controcredito restitutorio nei confronti di Monte dei Paschi di Siena sulla base non solo delle perizie di parte ma anche di tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto (contratti bancari ed estratti conto) cosicché non vi era alcun difetto probatorio. Neppure la questione della compensazione giudiziale – ad avviso del reclamante - era stata correttamente affrontata, atteso che il giudizio pendente n. 10025-2016, con riferimento al quale si affermava non potersi intervenire con compensazione giudiziale nella causa di opposizione all'esecuzione, non era stato introdotto dalla debitrice principale ma dai garanti, cosicché il giudicato che si fosse formato in quella sede non sarebbe stato opponibile nel rapporto processuale tra la società e la banca, pendendo il giudizio tra soggetti diversi: nulla quindi vietava l'operare della compensazione tra le reciproche pretese, tanto più che il mancato pagamento delle rate del finanziamento era stato determinato da una illegittima condotta della banca;
3. da ultimo la reclamante evidenziava di avere restituito nel corso degli anni una somma superiore a 690.000 € coprendo quasi integralmente il capitale mutuato.
La banca opposta si è costituita sia nella prima fase sommaria che avanti al Collegio per il procedimento di reclamo, sostenendo, oltre all’infondatezza delle singole censure mosse al rapporto di conto corrente, che:
1. le due modifiche contrattuali del 2003 e 2010 attengono esclusivamente a questioni accessorie rispetto alla complessiva pattuizione (ad es. il numero di rate), cosicché l'originario contratto di mutuo costituiva adeguato titolo esecutivo, senza che fosse necessario munire di formula esecutiva anche le successive modifiche ovvero munirsi la creditrice di decreto ingiuntivo;
2. il controcredito fatto valere dalla società esecutata è in realtà lo stesso credito oggetto del giudizio autonomo, per quanto non pendente nei confronti di M. s.a.s.: quindi per effetto del principio dell'efficacia riflessa del giudicato la sentenza che avesse concluso quel procedimento avrebbe manifestato i propri effetti anche nei confronti della debitrice principale.
Il reclamo non appare fondato e va rigettato.
In primo luogo, la tesi dell’opponente in ordine all’inidoneità dei contratti originari di finanziamento a sostenere l’iniziativa esecutiva della banca procedente non convince.
Nel caso di specie, pacifico che non sia intervenuta novazione, tanto che si interviene sulla sola clausola 4 dell’originario contratto, non è infatti in contestazione l’intervenuta risoluzione dei finanziamenti ricevuti da M.: cosicché non è in discussione l’obbligo di restituire il capitale non versato e gli interessi (in ordine al cui ammontare si dirà in seguito). Il problema quindi che si pone è se quegli originari contratti di finanziamento rogati da notaio (quindi con le caratteristiche chieste dall’art. 474 c.p.c.) siano idonei a fungere da titolo esecutivo a sostegno della procedura intrapresa nonostante le modifiche intervenute successivamente.
Ebbene, considerato che le modifiche sono attinenti sostanzialmente al numero di rate, le stesse incidono sull’ammontare delle singole rate e quindi sul piano di ammortamento: ma il contratto di finanziamento iniziale rimane idoneo a giustificare la pretesa esecutiva della banca, che comunque ha diritto di pretendere il pagamento delle somme erogate in base a quel mutuo ed alle condizioni ivi previste. Il numero di rate e la connessa questione della durata della fase di preammortamento sono questioni accessorie giacché non incidono sul capitale da restituire o sulla percentuale degli interessi pattuiti: incidono solo sulla definitiva quantificazione degli interessi, allungandosi il periodo di preammortamento, nonché sulla quantificazione del credito bancario ad una determinata data, giacché evidentemente il piano di ammortamento contestuale alla pattuizione è diverso da quello disceso dalla modifica. Ma queste differenze attengono al quantum della pretesa, che può essere rivista in sede distributiva, ma non pregiudicano l’astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo atto a sostenere l’odierna esecuzione ai danni di M.: il piano di ammortamento infatti non è parte essenziale del titolo esecutivo.
In secondo luogo, non sussiste adeguato fumus boni juris a sostegno della eccezione di compensazione giudiziale sollevata da M.
Richiamando invero gli insegnamenti di Cass. SSUU n. 23225/2016, che entrambe le parti conoscono, anche seguendo la tesi della reclamante per cui il distinto giudizio n. 10025/2016 r.g., pendendo tra diverse parti, non avrebbe efficacia diretta sul presente giudizio di accertamento del controcredito vantato dalla correntista, deve ritenersi che l’accertamento svolto nel procedimento ex art. 615 c.p.c. in ordine al credito restitutorio originato dagli illegittimi addebiti sul conto n. 30229.01 non appare allo stato idoneo a giustificare la pretesa compensazione giudiziale.
Invero, premesso che il presente giudizio ha ad oggetto sia il credito della banca nei confronti della mutuataria, che la stessa opponente contesta nel quantum (come meglio si dirà) che il controcredito ex art. 2033 c.c. della correntista nei confronti della banca, ricorda la Suprema Corte come “la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perché per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purché reputato di "pronta e facile liquidazione"”.
Ebbene, “se il requisito della liquidità del controcredito opposto in compensazione manca, ma il giudice dinanzi al quale è formulata l'eccezione ne ritiene la facile e pronta liquidabilità - giudizio di fatto, insindacabile in cassazione - può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte del controcredito che riconosce esistente” o anche sospendere in via cautelativa la condanna al credito principale. Ma nel caso di specie il controcredito restitutorio vantato dalla correntista non è certo, non è liquido e non è neanche di pronta liquidazione: richiede infatti la disamina di complesse questioni giuridiche, non solo di natura bancaria (la validità della clausola relativa agli interessi e commissioni, la capitalizzazione degli oneri, il superamento della soglia usuraria e gli effetti sul conto, eccetera) ma anche prettamente civilistica (ad es. la prescrizione), che peraltro rischiano di atteggiarsi in modo diverso a seconda che si discuta del credito della banca o del credito restitutorio del correntista. Cosicché non è giustificata la sospensione della verifica del credito principale in attesa della verifica sul controcredito.
Quindi non può al riguardo che richiamarsi l’indicazione venuta dalla Cassazione, che tra i principi conclusivi chiarisce che “C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale (…) l' esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale”.
Infine, con riguardo ancora alla questione del controcredito restitutorio sul conto corrente, va sottolineato come solo in sede di reclamo M. abbia sottolineato l’aspetto della (pretesa) responsabilità della banca all’origine dell’inadempimento al contratto di mutuo. La questione è in effetti delicata, giacché se i finanziamenti non sono stati pagati perché il conto corrente da un punto di vista meramente contabile non consentiva di trarre la provvista per le relative rate, deve rilevarsi che è effettivamente plausibile che il saldo di quel conto acceso nel lontano 1991 fosse viziato da alcune illegittime prassi contrattuali (ad es. in ordine alla determinazione del tasso debitorio ovvero alla nota questione dell’anatocismo).
Sennonché nel ricorso ex art. 615 c.p.c. le contestazioni relative al conto corrente 30229.01 erano citate solo a sostegno del controcredito restitutorio e della connessa eccezione di compensazione giudiziale, ma non per invocare una responsabilità della banca per aver “procurato” l’inadempimento ai contratti di finanziamento: su detta questione pertanto non verte alcun tempestivo motivo di opposizione.
Da ultimo non giustificano la richiesta sospensione neanche le doglianze relative al quantum oggetto di precetto.
Già il fatto che la stessa reclamante affermi di avere restituito un importo di € 690.000 rispetto al capitale di € 800.000 (i due finanziamenti ammontavano l’uno ad € 600.000 e l’altro ad € 200.000) esclude che si possa oggi procedere alla sospensione della procedura esecutiva: il residuo debito (anche a titolo di solo capitale) di € 120.000 autorizza il creditore a procedere esecutivamente, riservando alla fase distributiva la valutazione di eventuali errori nei conteggi del residuo debito.
Va peraltro ulteriormente osservato come le stesse doglianze in ordine alla validità delle clausole dei mutui relativi a tassi e commissioni secondo la stessa difesa di M. determinerebbero la sostituzione della clausola invalida con il tasso legale oppure quanto previsto dall’art. 117 TUB. Ma allora deve in radice escludersi che possa ipotizzarsi la sola restituzione del capitale: la gratuità del mutuo è sanzione prevista per la sola ipotesi di usura dall’art. 1815 c.c., ma tutte le altre fattispecie di invalidità di singole clausole contrattuali relative alla restituzione della somma oggetto di finanziamento determinano solo la sostituzione della clausola invalida con la relativa previsione normativa.
Cosicché il debito residuo di M., quand’anche fossero condivisibili le doglianze inerenti i finanziamenti, è senz’altro superiore alla somma di € 120.000 ed a maggior ragione giustifica l’avvio dell’attività esecutiva. La diversa questione del valore dei beni oggetto di esecuzione, che la reclamante indica circa in € 1 milione ed € 200.000, potrà eventualmente essere considerata in sede di vendita, laddove gli immobili possono eventualmente essere messi in vendita in momenti separati, anche tenendo conto della contestuale prosecuzione dei giudizi di merito relativi al conto corrente menzionato.
In conclusione, il reclamo non appare fondato e va rigettato: il periculum evidenziato (in parte con riferimento al signor D., che è coinvolto dalla esecuzione in via di fatto ma non certamente giuridica, colpendo l’esecuzione la società) non rileva nella valutazione odierna, atteso che i “gravi motivi” idonei a giustificare la sospensione dell’esecuzione attengono alla probabilità di accoglimento dell’opposizione formulata.
Gli oneri a carico della soccombente sono liquidati in dispositivo.
Si dà, infine, atto dell’obbligo per la parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 17, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Tutto ciò premesso, il Collegio
PQM
1) rigetta il reclamo;
2) liquidate le spese di lite sostenute dalla reclamata in € 2.500,00, oltre 15%, IVA e CPA come per legge, condanna la reclamante alla loro rifusione integrale;
3) dà atto dell’obbligo gravante sulla società reclamante del versamento dell’ulteriore somma pari al contributo unificato versato in sede di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 13, comma 17, D.P.R. n. 115 del 2002.
Si comunichi.
Padova, 13.7.2017