Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20589 - pubb. 09/10/2018
Distrazione delle spese: riforma della sentenza in appello e diritto degli eredi del procuratore distrattario ad interloquire
Appello Catania, 06 Settembre 2018. Est. Maria Rosaria Carlà.
Processo civile – Distrazione delle spese – Riforma della sentenza in appello – Posizione degli eredi del procuratore distrattario – Diritto ad interloquire sul merito della controversia o sulle statuizioni concernenti le spese processuali – Esclusione
Gli eredi del procuratore distrattario, obbligato alla restituzione delle somme incassate a titolo di spese legali in forza di una sentenza di primo grado successivamente riformata in appello, al pari del loro dante causa non sono parti del processo nel quale le statuizioni sulle spese di lite assumono carattere meramente accessorio, e in tale veste subiscono gli effetti dell’eventuale riforma in sede di gravame senza avere diritto ad interloquire sul merito della controversia o sulle statuizioni concernenti le spese processuali, salvo che per ciò che concerne la distrazione concessa od omessa nonostante la richiesta. Nessuna lesione al diritto di difesa del procuratore è giuridicamente ipotizzabile quando, come nel caso di specie, questi non è parte del processo, non è legittimato ad interloquire sul merito della controversia, sull’esito della stessa, sulle conseguenti statuizioni concernenti le spese di lite, con l’unica limitata eccezione di quelle che dispongano, o non dispongano, la distrazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il difensore distrattario: figlio di un dio minore?
(Nicolò Crascì , Giudice nel Tribunale di Catania)
Chiamata a pronunziarsi su quaestio juris impastata di vita e di morte su cui, quantomeno nella giurisprudenza di legittimità, non risulta che constino precedenti, la Corte d’Appello di Catania perviene a conclusioni - frutto, in verità, di più di un salto logico - che suscitano infine non poche perplessità.
I fatti si riassumono rapidamente: Tizio vede a suo tempo accolta dall’adito Tribunale la propria domanda risarcitoria (per danni patiti in seguito ad intervento chirurgico la cui esecuzione si riconosceva non essere rimasta immune da condotte colpose), Tribunale che regola le spese di giudizio secondo soccombenza e le liquida, ex art. 93 c.p.c., in diretto favore del difensore distrattario dell’attore vittorioso. La Corte d’Appello adita dai soccombenti (i medici dell’equìpe che aveva operato, nonché la struttura ospedaliero-universitaria di cui la stessa equìpe faceva parte) riforma la sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria originariamente formulata dall’appellato e, quanto alle spese di giudizio, ritiene (in applicazione del testo del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. cui fare riferimento ratione temporis) che - sia di quelle di primo che di secondo grado - se ne giustifichi la compensazione per giusti motivi: ciò, tuttavia, mercè sentenza incontrovertibilmente nulla, essendo il difensore di detto appellato deceduto nelle more del giudizio di secondo grado senza che, prima che la causa fosse posta in decisione, venisse ritualmente dichiarata l’interruzione del processo, ex art. 301 c.p.c., stante la mancata costituzione di un nuovo difensore.
La sentenza – che nulla dispone in punto di restituzione delle somme al tempo corrisposte alla parte già vittoriosa ed al suo difensore distrattario - essendo nelle more deceduto anche il cliente non viene impugnata. Il difensore degli appellanti vittoriosi conviene a tal punto in giudizio sia gli eredi di detto cliente che quelli del difensore distrattario per richiederne la condanna alla restituzione di tutto quanto era stato corrisposto, benché forzosamente, in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado. Gli eredi del difensore distrattario, costituendosi in contraddittorio, eccepiscono che, benché avverso sentenza d’appello irrefutabilmente nulla non sia stato interposto ricorso per cassazione, tale nullità – bensì sanatasi nei confronti degli eredi del cliente ai sensi dell’art. 161 c.p.c. – nei loro confronti non si sia invece mai sanata non ricorrendo, invero, nel caso di specie l’eccezionale ipotesi in cui dottrina[1] e giurisprudenza[2] estendono al difensore distrattario la qualità di parte processuale: obiettano, cioè a dire, che – se il citato art. 161 c.p.c. statuisce che “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione” – nei confronti degli eredi di chi - non avendo mai assunto, come il difensore distrattario, la veste di parte processuale - non aveva titolo per proporre impugnazione non possa, affatto, ritenersi sanata la nullità affettante sentenza sul cui fondamento, tuttavia, anche nei loro medesimi confronti si pretenda di coltivare pretesa restitutoria.
Di diverso avviso sono i giudici di secondo grado etnei che - dopo aver bensì esattamente ribadito che “il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione”, che “il procuratore distrattario è parte “limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e dunque è legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questa, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura” (così anche Cass. Sez. L. sent. n. 11919 del 9.6.2015)”, che “L'istanza di distrazione non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale”, che ancora “Il procuratore distrattario dunque fisiologicamente subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado” – non altrettanto pertinentemente, tuttavia, richiamano di seguito l’arresto di Cass. III 14.12.2010 n. 25234: arresto con cui la Suprema Corte riconosce bensì la legittimazione della sola parte processuale colpita dall’evento interruttivo a far valere, in sede di impugnazione, la nullità di sentenza viziata dalla mancata interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. in rapporto, tuttavia, solo ed esclusivamente al “rilievo d’ufficio da parte del giudice” ovvero alla “eccezione della controparte”, non anche in rapporto alla posizione del difensore distrattario (e per esso dei suoi eredi) della stessa parte colpita da detto evento.
Ed ancor più rimarchevole appare il salto logico che affetta la successiva conclusione secondo cui “gli eredi del procuratore distrattario, obbligato alla restituzione delle somme incassate a titolo di spese legali in forza di una sentenza di primo grado successivamente riformata in appello, […..] subiscono gli effetti dell’eventuale riforma in sede di gravame senza avere diritto ad interloquire sul merito della controversia o sulle statuizioni concernenti le spese processuali, salvo che per ciò che concerne la distrazione concessa od omessa nonostante la richiesta”: essendo appena il caso di rilevare che, in realtà, altro è che detti eredi non abbiano titolo ad interloquire sul merito della controversia o sulle statuizioni concernenti le spese processuali, altra cosa è porre invece problema di nullità del titolo che abbia definito la controversia, ovvero invocare l’incontestabile diritto ad interloquire sulla possibilità di porre ad effetto titolo nullo anche nei confronti di chi – come il difensore distrattario ed i suoi eredi – non sia legittimato a far valere detta nullità e non possa, consecutivamente, ritenersi coinvolto da sanatoria fondata sulla circostanza della mancata opposizione, a mezzo di impugnazione del titolo, alla nullità medesima.
Gli stessi giudici giungono infine ad affermare che “Il passaggio in giudicato della sentenza che ha riformato la sentenza di primo grado in forza della quale il procuratore aveva direttamente riscosso, in quanto distrattario, le spese liquidate, pur quando sia affetta da un vizio (non riguardante l’unico profilo per il quale il distrattario è legittimato ad interloquire), rende non più modificabile anche il regime delle spese, travolgendo le difformi statuizioni adottate con la sentenza impugnata”, ed anche che “Nessuna lesione al diritto di difesa del procuratore è giuridicamente ipotizzabile quando, come nel caso di specie, questi non è parte del processo, non è legittimato ad interloquire sul merito della controversia, sull’esito della stessa, sulle conseguenti statuizioni concernenti le spese di lite, con l’unica limitata eccezione di quelle che dispongano, o non dispongano, la distrazione”: se non fosse, tuttavia, che non risulta affatto semplice comprendere come sentenza nulla possa passare in giudicato anche nei confronti di soggetto per il quale la nullità non si sia mai sanata né, tampoco, come si possa ammettere che anche chi non possa difendersi da una sentenza nulla debba nondimeno patirne gli effetti.
In definitiva, i giudici d’appello etnei avvalorano la singolare tesi (già fatta propria dal giudice di primo grado) che la nullità di sentenza rimanga sanata anche per gli eredi del difensore distrattario - che, nonostante ne derivino obblighi restitutori pure a loro carico, non abbiano tuttavia titolo ad impugnarla - sol che, per suo qualsivoglia insindacabile motivo, il cliente del de cuius abbia ritenuto di non interporre impugnazione: assunto mercè il quale, tuttavia, non soltanto si dà luogo ad una indebita ed erronea sovrapposizione tra validità della decisione e merito della decisione medesima, ma si giunge anche ad una paradossale – non si dica aberrante - applicazione del disposto del terzo comma dell’art. 157 c.p.c. secondo cui “La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa” dacchè, invero, quanto sentenziato finisce per valere quanto dire – sembra uno scherzo, ma non lo è affatto ….. - che il difensore che, con la sua morte, abbia reso nulla la sentenza pronunziata all’esito di processo di cui avrebbe dovuto dichiararsi (senza che tanto si registrasse tuttavia) l’interruzione non possa, in persona dei suoi eredi, tale nullità far valere per essere – secondo quanto hanno evidentemente ritenuto i giudici di secondo grado etnei - lo stesso soggetto “che vi ha dato causa”.
La mente corre, solo per una volta, a Shakespeare, per esclamare con l’Antonio del “Giulio Cesare”:”O judgment! Thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason!”.
E poiché anche a Cesare va evangelicamente dato quel che è di Cesare, mette conto di rilevare che pure la giurisprudenza della Suprema Corte in materia non si rivela del tutto coerente.
Se, infatti, deve riconoscersi che i supremi giudici non abbiano mai dubitato - facendo leva sul disposto dell’art. 389 c.p.c., che prevede altresì che le domande di restituzione di quanto sia stato in precedenza pagato in esecuzione di sentenza infine annullata senza rinvio si propongono (con le forme previste dall’art. 144 disp. att. c.p.c.) “al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata” - della possibilità, sia per l’impugnante vittorioso in cassazione che per quello vittorioso in appello, di richiedere la restituzione di quanto abbia in precedenza pagato - oltre che mediante apposita istanza contestualmente rivolta, nell’ipotesi di appello, allo stesso giudice dell’impugnazione - anche mediante l’instaurazione di ulteriore ed autonomo giudizio, deve tuttavia constatarsi che a volte si è bensì ritenuto che la proposizione di autonoma domanda al riguardo sia regolata dagli ordinari criteri di competenza[3], altre volte che la domanda che pur venga veicolata in separato ed ulteriore giudizio debba essere, nondimeno, in tutti i casi indirizzata al giudice dotato di quella speciale competenza funzionale derivantegli dall’essersi occupato dell’impugnazione il cui accoglimento abbia fatto insorgere l’obbligo restitutorio in favore dell’impugnante vittorioso[4].
E se così è questa breve nota di commento la si vuol chiudere allora con un interrogativo, dopo aver voluto rimarcare che l’obbligo restitutorio che sorga in seguito a riforma in appello di sentenza di primo grado risulta, in realtà, privo nel diritto positivo di una sua disciplina processuale: non sarà forse arrivato il momento di ripensare l’estensiva applicazione di detto art. 389 c.p.c. alle sentenze d’appello? Il caso che si è preso in esame dimostra – irrefutabilmente, si consenta di dire – che onerare chi possa vantare il diritto alla restituzione di quanto abbia in precedenza pagato in esecuzione di sentenza di primo grado - che il giudice d’appello abbia riformato - della formulazione della relativa domanda nel corpo dello stesso atto di gravame preserva l’ordinamento processuale da corti circuiti logici e giuridici, quale quello in cui appare che siano tuttavia incorsi i giudici di secondo grado etnei: se, infatti, nell’accogliere l’impugnazione sottoposta al suo vaglio il giudice d’appello avesse reso pronuncia anche sulla domanda restitutoria accessoriamente rivoltagli (e se poi l’appellante tale domanda accessoria non avanzi, imputet sibi), tanto avrebbe fatto divenire parte processuale anche il difensore distrattario; di talchè gli eredi di questi medesimo avrebbero a tal punto potuto impugnare anch’essi la sentenza venendo, in difetto di impugnazione, a subire allora legittimamente gli effetti sananti di cui al sullodato art. 161 c.p.c.
Note
[1] De Stefano, La distrazione delle spese, Milano 1957; Giordano, Le spese del processo, Milano 2012.
[2] Si segnala, in particolare, la massima di Cass. III 03/05/2011 n. 9699, secondo cui “Resta preclusa al difensore distrattario l'impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, mentre solo nel caso in cui sorgesse contestazione non sull'entità o sulla compensazione delle spese ma sulla legittimità della disposta distrazione si instaurerebbe uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore potrebbe assumere la qualità di parte e l'impugnazione sarebbe proponibile anche da quest'ultimo ovvero contro lo stesso”). In materia la giurisprudenza di legittimità appare pacifica e consolidata: tra le più risalenti Cass. I 17.4.72 n. 1204, Cass. III 18.9.79 n. 4802, Cass. III 17.11.79 n. 5988, Cass. I 22.12.81 n. 6761, Cass. L 12.2.82 n. 865, Cass. I 29.7.85 n. 4378; in tempi più recenti Cass. III 19/08/2003 n. 12104, Cass. III 13/05/2010 n. 11596, Cass. III 30.5.2017 n. 13516. E si consideri altresì che i confini entro cui al difensore distrattario si presta ad essere attribuita la qualità di parte processuale legittimata a proporre impugnazione sono stati ulteriormente ristretti dall’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, venute a fissare con Cass. SS.UU. 7.7.2010 n. 16037 l’innovativo principio secondo cui “L'omessa pronuncia da parte del Giudice adito sull'istanza di distrazione presentata dall'avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio da parte dell'organo giudicante e, pertanto, è emendabile con il rimedio impugnatorio specifico della correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. Il ricorso al predetto rimedio impugnatorio, anziché a quelli ordinari è, infatti, giustificato dal fatto che la decisione sulla predetta istanza è essenzialmente obbligata e che la relativa declaratoria accede a quanto complessivamente sancito in merito alla controversia in esame, senza però assumere una propria autonomia formale. La mancata pronuncia sull'istanza di distrazione promossa dall'avvocato è, dunque, riconducibile ad una mera disattenzione da parte del Giudice, tenuto conto anche del fatto che la concessione della distrazione, ricorrendone le condizioni, quali la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dell'avvocato e la formale richiesta di distrazione in suo favore, non è soggetta ad alcuna forma di valutazione giudiziale, atteso che il Giudice è vincolato a quanto asserito dal professionista. Ne deriva che in siffatta ipotesi, in cui sussiste un errore materiale di natura omissiva che rende palese la divergenza tra quanto statuito dal Giudice e quanto egli avrebbe dovuto esprimere in forza di un obbligo normativo, il rimedio esperibile è quello del procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali volto a ricostruire la volontà oggettiva dell'organo giudicante, quale elemento immanente nell'atto per dettato ordina mentale, e non un'impugnazione ordinaria che, invece, è finalizzata alla correzione ed eliminazione di errori di giudizio (In tal senso, nel caso concreto, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione promosso dall'avvocato avverso la sentenza in cui non vi era alcuna statuizione da parte dell'autorità giudicante sulla propria istanza di distrazione)”.
[3] In tal senso, tra le più recenti, Cass. SS.UU. ord. 2.7.2004 n. 12190, secondo cui “E' orientamento giurisprudenziale che la domanda di restituzione, oltre a essere senz'altro esperibile davanti al giudice di rinvio, congiuntamente o disgiuntamente a quella oggetto della lite principale, e, in caso di cassazione senza rinvio, davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, può essere proposta anche in via autonoma (come nel caso specifico), cioè al di fuori del giudizio di rinvio concernente la causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, rispettando le normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda. Si è, infatti, osservato che, se il giudizio di rinvio è estinto o non è più proponibile, viene meno la competenza funzionale del giudice del rinvio e l'azione restitutoria va proposta secondo le regole ordinarie e al giudice in base ad esse competente (v. fra tante: Cass. 19.2.2003, n. 2480; 28.8. 2000, n. 11261; 21.4.1994, n. 3795)”; e Cass. L 28.8.2000 n. 11261, “La proposizione davanti al giudice di rinvio delle domande conseguenti alla sentenza di cassazione è prevista dall'art. 389 c.p.c. soltanto per il caso in cui il giudizio di rinvio sia stato validamente instaurato. La predetta norma non ha, peraltro, carattere cogente, potendo la parte interessata proporre le relative istanze in via autonoma dinanzi al giudice competente in sede ordinaria, con le modalità di introduzione del giudizio previste dall'art. 144 disp. att. c.p.c.”.
[4] In tal senso, tra le più recenti, Cass. III 10.5.2002 n. 6731, nella cui motivazione si legge che “L'attuale ricorrente, precisando le conclusioni in appello, aveva chiesto che, in caso di riforma della sentenza, le altre parti fossero condannate a restituirgli la somma di £ …, aumentata di interessi e rivalutazione, che aveva loro pagato a titolo di rimborso delle spese processuali liquidate nella stessa sentenza - ciò risulta dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza d'appello. Una domanda di questo tipo può essere proposta in appello, perché il diritto alla restituzione di quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza riformata, sebbene possa essere fatto valere in un giudizio autonomo (arg. ex art. 389 cod. proc. civ.), ha il suo proprio giudice in quello investito della impugnazione della sentenza, dalla cui riforma o cassazione il diritto deriva (art. 336 cod. proc. civ.), come dimostra il fatto che, trattandosi di cassazione con rinvio, la domanda può essere proposta al giudice di rinvio. Ancora, se l'esecuzione della sentenza è chiesta ed eseguita dopo che l'appello è stato proposto, la domanda può essere proposta sino alla precisazione delle conclusioni”; e Cass. III Ord. 29.8.2008 n. 21901, “La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, va proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anche nel caso in cui il giudizio di rinvio non sia stato mai introdotto ovvero si sia estinto”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato N.C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania C.G., S.G. e I.G.G., nella qualità di eredi di F.G., nonché R.M.C., M.G.C., N.C. e A.C., nella qualità di eredi dell’avv. N.C., esponendo:
con sentenza n. 1333/02 del Tribunale di Catania, Sezione Stralcio, egli era stato condannato, in solido con A.R., R.I. e G.S. e con l’Università degli Studi di Catania al pagamento in favore di F.G. della somma di € 16.301,64, oltre interessi e spese ed oltre € 4.051,86 per spese liquidate in favore del procuratore distrattario avv. N.C.;
con atto di precetto notificato il 29.4.2003 F.G. gli aveva intimato il pagamento, in solido con il R., il S. e la I., della somma di € 24.108,15, di cui € 16.301,64 per sorte capitale ed € 7806,51 per interessi e rivalutazione; con il medesimo atto l’avv. C. aveva a sua volta intimato il pagamento delle somme distratte in suo favore per compensi professionali;
F.G. ed il suo difensore avevano quindi proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti dell’Università degli Studi di Catania sino alla concorrenza della somma di € 24.000,00; indi il G.E. aveva assegnato a F.G. la somma di € 13.425,32 e al suo difensore distrattario avv. C. la somma di € 6.624,00, di cui € 880,69 per spese;
dopo il decesso del G. (in data 24.1.2005) gli eredi, unitamente all’avv. C., avevano continuato a percepire ulteriori somme da parte dell’Università degli Studi di Catania;
in data 20.4.2006 era deceduto anche l’avv. N.C.;
in seguito, la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 230/2007, in riforma della sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dal G. nei confronti dei convenuti, compensando le spese di lite.
Tutto ciò premesso, il C. agiva in giudizio nei confronti degli eredi di F.G. e degli eredi dell’avv. C. chiedendo la condanna dei primi alla restituzione della somma di € 2.798,98, oltre interessi legali dall’avvenuto pagamento alla data della domanda, e degli eredi C. alla restituzione della somma di € 8.163,69, incassata come da precetto notificato in data il 19.6.2005, il tutto in proporzione alle quote ereditarie dei convenuti, oltre accessori e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 6.2.2008 si costituivano in giudizio R.M.C., M.G.C., N.C. e A.C., nella qualità di eredi dell’avv. N.C., i quali preliminarmente eccepivano la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., stante la mancata precisazione nell’atto di citazione dell’esatta misura del credito restitutorio singolarmente fatto valere nei confronti di ciascuno di loro, lamentando che la mancata precisazione del petitum non consentiva loro di eccepire l’incompetenza per valore del giudice adito per ogni singola domanda formulata. Ancora eccepivano la nullità della sentenza della Corte d’appello su cui era fondata la pretesa restitutoria dell’attore e la conseguente inopponibilità nei loro confronti delle statuizioni ivi contenute, deducendo che la causa era stata posta in decisione ad una udienza di discussione successiva al decesso dell’avv. C. senza che fosse dichiarata l’interruzione del processo, e senza alcuna possibilità per loro di avvalersi dei mezzi di impugnazione consentiti facendo valere la nullità della sentenza conseguente alla mancata interruzione del giudizio quale motivo di impugnazione, potendo essi impugnare la sentenza solo in caso di controversia sulla distrazione. Contestavano, infine, la proposizione da parte del C. di separata azione per la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello, deducendo che tale restituzione avrebbe dovuto essere disposta dal giudice della impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio, perché ciò avrebbe consentito loro di impugnare la sentenza per il capo relativo alla restituzione, non essendo invece ammissibile l’instaurazione a tal fine di separato contenzioso. In subordine, deducevano che la somma eventualmente dovuta in restituzione doveva essere limitata a quanto liquidato a favore del difensore distrattario in sentenza, escluso l’ulteriore aggravio derivante dalla necessità per il creditore delle somme liquidate di procedere ad esecuzione forzata. Chiedevano, infine, di essere autorizzati a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. gli eredi del defunto G.F. per essere da costoro garantiti e manlevati, con domanda di condanna al rimborso di quanto fossero eventualmente condannati a corrispondere all’attore.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 22.2.2008 si costituivano in giudizio C. e S.G., quali eredi di F.G., dichiarando di aderire alla domanda dell’attore di restituzione della somma indicata nell’atto introduttivo, e, al contempo, chiedendo il rigetto della richiesta di condanna in solido, dovendo darsi applicazione all’art. 752 c.c., relativo alla contribuzione pro quota degli eredi al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari. Offrivano quindi banco iudicis la somma di € 989,99 ciascuno, chiedendo di essere estromessi dal giudizio.
In corso di causa era disposta ed eseguita la rinnovazione della citazione in favore di G.I.
All’udienza del 17.2.2009 parte attrice precisava la domanda deducendo che i convenuti eredi C. erano tenuti alla restituzione in suo favore della somma di € 4.081,84, oltre accessori.
La causa, posta in decisione all’udienza del 15.3.2011, era rimessa sul ruolo a seguito di astensione del giudice assegnatario. Era, infine posta in decisione all’udienza del 16.7.2012, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 3862/2012 il Tribunale adito, premesso che l’art. 754 c.c. impone al coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario l’onere di far valere la sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota proponendo rituale eccezione propria, potendo in caso contrario essere convenuto per il pagamento dell’intero, rigettava l’eccezione di nullità rilevando che gli eredi C., costituendosi in giudizio, si erano limitati ad eccepire di essere tenuti solo pro quota al pagamento richiesto con la domanda attorea, null’altro specificando tempestivamente circa la consistenza della propria quota. Indi, con riferimento alla prospettata questione di competenza per valore, rilevava che la difesa degli eredi C. si era solo riservata di proporre l’eccezione in esito alla indicazione di quanto ciascuno dei convenuti fosse tenuto a versare pro quota, sul presupposto che detta indicazione spettasse all’attore, e che neppure il giudice aveva rilevato d’ufficio l’eventuale propria incompetenza. Ancora, disattendeva l’eccezione di nullità della sentenza della Corte d’appello su cui era fondata la pretesa restitutoria dell’attore, rilevando che la causa di nullità avrebbe dovuto essere fatta valere con l’impugnazione della sentenza ad opera della parte colpita dall’evento interruttivo. Riteneva, quindi, non censurabile l’omessa statuizione di condanna alla restituzione delle somme percepite dal difensore distrattario o la mancata impugnazione in cassazione da parte dell’attore, il quale aveva invece inteso instaurare per il recupero delle somme versate autonomo giudizio.
Riconoscendo dunque la fondatezza della domanda proposta dall’attore, condannava gli eredi G. al pagamento in favore del C. della somma di € 2.293,11 ciascuno, oltre interessi legali dalla riscossione al soddisfo, detratta la somma di € 989,99 già corrisposta da C.G. e da S.G.. Condannava altresì gli eredi C., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore della somma di € 4.081,84, oltre interessi legali dalla data della riscossione al soddisfo. Infine, accoglieva la domanda di manleva proposta dagli eredi C. nei confronti degli eredi Grasso, e, pertanto, condannava questi ultimi a tenere indenni i primi delle somme che fossero tenuti a versare in favore dell’attore. Rigettava la domanda proposta dall’attore di riconoscimento della rivalutazione monetaria. Rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal C., rilevandone la tardività e, comunque, l’infondatezza per mancanza di prova dell’an e del quantum asseritamente subito.
Concludeva compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello R.M.C., M.G.C., N.C. e A.C. per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza del giudice di prime cure per avere disatteso, in rito, la propria eccezione di nullità della citazione e trascurato il tema della incompetenza pure da loro proposto, nonché per vizio di ultrapetizione in relazione alla condanna disposta nei loro confronti in solido; 2) difetto di motivazione in merito alla eccepita nullità della sentenza posta a fondamento dell’azione restitutoria promossa dal C.. Precisavano, quindi, di avere provveduto a notificare l’atto d’appello anche agli eredi di F.G. ai fini della integrità del contraddittorio. Deducevano, infine, di avere immediatamente provveduto a dare esecuzione alla sentenza mediante pagamento della somma di € 4.798,45, di cui € 4.081,25 per sorte capitale ed il resto per interessi, nonché, a seguito di notifica di atto di precetto, della ulteriore somma di € 146,37. Chiedevano, pertanto, in accoglimento dell’interposto gravame, rigettarsi la domanda proposta dal C. nei loro confronti e condannarsi quest’ultimo alla restituzione della somma di € 4.944,82, corrispostagli in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi corrispettivi dalla riscossione al saldo, e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
N.C., costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 9.11.2013, contestava le avverse censure e chiedeva il rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado. Chiedeva altresì la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, contestando la compensazione delle spese disposta con la sentenza impugnata.
I.G., C.G. e S.G., sebbene ritualmente evocati in giudizio, rimanevano contumaci. All’udienza del 24.11.2017 la causa era posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti costituite, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati S., C. e I.G.G., non costituitisi nel presente grado di giudizio benché ritualmente citati.
Nel merito, gli appellanti preliminarmente reiterano eccezione di nullità della citazione alla stregua degli artt. 163 nn. 3) e 4) e 164 c.p.c. per insufficiente determinazione del petitum, lamentando che l’attore N.C. si sia limitato, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a richiedere nei loro confronti la condanna al pagamento del quantum dovuto in restituzione “in proporzione alle quote di eredità” di ciascuno di loro, anziché individuare per ciascuno l’esatta misura numeraria del credito restitutorio preteso. Si dolgono altresì che tale modalità di proposizione della domanda abbia loro impedito di sollevare eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, determinandosi quest’ultima, nell’ipotesi di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, in base al valore di ogni singola domanda proposta. Indi deducono la inapplicabilità al caso di specie dell’art. 11 c.p.c., secondo il quale il valore della causa che derivi da richiesta di adempimento per quote di un’obbligazione si determina in base al valore dell’intera obbligazione, poiché, in base all’art. 754 c.c., gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente, in proporzione della loro quota ereditaria. Si dolgono, altresì, che il giudice di prime cure sia incorso in un vizio di ultrapetizione, avendoli condannati al pagamento della somma di € 4.081,25, oltre interessi dalla riscossione al soddisfo, in solido tra loro, in ragione di una errata interpretazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli eredi convenuti che non specifichino, nei tempi processuali riservati alla proposizione di eccezioni in senso proprio, le rispettive quote ereditarie, sono esposti alla richiesta del creditore di pagamento del presunto credito per l’intero.
Orbene, il giudice di prime cure, disponendo la condanna in solido degli eredi dell’avv. C. alla restituzione in favore del C. delle somme da costui versate, nella causa promossa nei suoi confronti da F.G. ed in esecuzione della sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente, all’avv. N.C. in quanto procuratore distrattario delle somme dovute a titolo di spese legali dell’attore, ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale “la norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius" secondo il valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà tra le rispettive obbligazioni (giusto il principio "nomina et debita haereditaria ipso iure dividuntur"), deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare, al creditore, questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero” (in termini v. Cass. Sez. 3, sentenza n. 7216 del 05/08/1997; Sez. 3, sentenza n. 15592 del 12/07/2007; Sez. 3, sentenza n. 6431 del31/03/2015).
La regola di diritto, ad avviso degli appellanti, sarebbe stata però non correttamente declinata dal giudice di prime cure, essendo richiesto ai coeredi di precisare la loro condizione di coobbligati passivi nei limiti delle rispettive quote ereditarie, non già di specificare il valore delle quote medesime.
L’enunciazione di principio va poi, nel caso di specie, coordinata con la domanda proposta dal C., il quale nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto la condanna degli odierni appellanti, quali eredi dell’avv. N.C., alla restituzione della somma di € 8.163,69 (poi ridotta in corso di causa ad € 4.081,84), “il tutto in proporzione alle quote di eredità dei singoli convenuti”. Se dunque è vero che i convenuti eredi C. non hanno sollevato eccezione afferente alla loro condizione di coobbligati entro i limiti delle rispettive quote ereditarie, è altrettanto vero che la domanda dell’attore nei confronti di ciascuno di loro è, ab origine, formulata in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno degli eredi, e che solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 16.7.2012 - e, dunque, tardivamente - l’odierno appellato ha richiesto la condanna degli eredi dell’avv. C. in solido.
Il rilievo proposto sul punto si appalesa dunque fondato.
Di contro deve essere disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, riproposta alla stregua degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., per insufficiente determinazione del petitum, sul rilievo che l’attore non abbia precisato l’esatta misura del credito restitutorio vantato nei confronti di ciascuno dei coeredi, in tal modo precludendo loro di sollevare eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.
Osserva in proposito il Collegio che, se è vero che, a fronte della domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario, è onere degli eredi eccepire la propria condizione di coobbligati passivi entro i limiti della propria quota, e ciò per sfuggire ad una condanna al pagamento dell’intero in ragione dell’applicazione della regola della solidarietà tra condebitori, va pure considerato che – sì come chiarito dalla Suprema Corte con la recente sentenza della sez. II n. 10808 del 26.5.2015 - l'obbligo di ciascun erede di pagare solo la propria parte del debito, ex art. 752 e 754 cod. civ., non comporta l'esistenza, originaria, di una pluralità di autonomi rapporti tra creditore e singoli eredi, giacché il debito di ciascuno di essi ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio (“essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi”). Così in particolare recita la sentenza n. 10808/2015 citata: “Il fatto che, ai sensi dell'art. 752 c.c.,i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art. 754 c.c., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, infatti, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte", a norma dell'art. 1314 c.c., ma non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno ("pro quota") ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del "de cuius", la quale determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio (Cass. 17-9-3008 n. 23765; Cass. 27-9-2007 n.20338)”.
Da tali principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, consegue che la domanda proposta dal C. in primo grado è compiutamente determinata sia con riferimento al petitum (individuato nella somma dallo stesso versata all’avv. C. quale procuratore distrattario a seguito della sentenza di primo grado n. 1333/02 del Tribunale di Catania, riformata in appello) che per la causa petendi (insita nella caducazione delle statuizioni in forza delle quali il procuratore aveva intrapreso nei confronti del condannato in primo grado azione esecutiva, ottenendo il pagamento delle somme riconosciute con la sentenza di primo grado a titolo di compensi professionali, e nel conseguente diritto alla restituzione delle somme versate). Né sotto tale profilo rileva la omessa individuazione della somma partitamente pretesa nei confronti di ciascuno degli eredi, attesa l’unicità genetica dell’obbligazione del de cuius.
Quanto alla questione della incompetenza per valore del Tribunale, la sentenza impugnata correttamente osserva come “il difensore dei convenuti eredi dell’avv. C. si sia soltanto riservato di proporre l’eccezione in esito alla indicazione di quanto ciascuno di essi fosse tenuto a versare pro quota e sul presupposto che detta indicazione spettasse all’attore”. Tale rilievo non solo trova puntuale conferma nella espressa riserva dei convenuti di proposizione di eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in esito alla integrazione della domanda attorea sollecitata ai sensi dell’art. 164 co. 4 e 5 c.p.c. (riportata alla pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta, ultimo capoverso), ma neppure è contrastato dal proposto motivo di gravame sul punto, dolendosi gli appellanti non che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato le proprie difese, ma che non abbia espresso alcuna valutazione sul mancato rilievo d’ufficio della questione nel termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (ovvero entro l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.). Tale censura non coglie però nel segno, posto che quando sia mancata tempestiva eccezione di parte di incompetenza del giudice adito e questi abbia altresì omesso di rilevare d’ufficio la questione nel rispetto delle richiamate preclusioni poste dal codice di rito, la competenza deve intendersi ormai definitivamente radicata presso lo stesso giudice.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza n. 230/07 della Corte d’appello di Catania, posta a fondamento della pretesa restitutoria del C., senza alcuna reale motivazione. Sotto tale profilo gli stessi sostengono che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto detta sentenza opponibile nei loro confronti, benché affetta da nullità per effetto della mancata interruzione del processo a seguito del decesso dell’avv. C., precisando che, non essendo legittimati, come eredi del procuratore distrattario, a proporre impugnazione se non in caso di controversia sulla distrazione, nei loro confronti la nullità della sentenza d’appello non può dirsi sanata ex art. 161 c.p.c.; conseguentemente, nel presente giudizio essi non possono essere ritenuti legittimati passivi, dovendo semmai la parte soccombente in primo grado e poi vittoriosa in appello far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite in forza della sentenza di primo grado non nei confronti del difensore distrattario (o, come nel caso in questione, nei confronti degli eredi di quest’ultimo), ma della sola parte difesa.
Tale motivo d’appello è infondato.
Premesso sul punto che l'istanza di distrazione consiste nel sollecitare l'esercizio del potere-dovere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il difensore distrattario assuma la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione, “quando, cioè, la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione” (così Cass. sez. III, 15/04/2010 n. 9062, che a sua volta richiama: Cass., nn. 8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, 20321/05, 4792/06, 20531/08). Si è detto in particolare che il procuratore distrattario è parte “limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questa, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura” (così anche Cass. Sez. L. sent. n. 11919 del 9.6.2015). L'istanza di distrazione non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Da ciò la Suprema Corte trae motivo per affermare – nella sentenza 9062/2010 cit. – che “non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale”.
In sostanza, la pronuncia sulle spese non perde il proprio carattere di accessorietà in ragione del fatto che esse possano essere distratte a favore del procuratore della parte vittoriosa: “Così come il difensore non è parte nel giudizio benchè l'art. 93 c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso”. Il procuratore distrattario dunque fisiologicamente subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado, fatto salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire alla controparte. Con recente ordinanza della Sez. 6-3 n. 25247 del 25.10.2017 la Corte ha ancora ribadito i suddetti principi, affermando altresì che “il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente ingiudizio”.
E’ stato del pari chiarito che, in caso di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza di primo grado di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, costituente titolo esecutivo, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo è il difensore distrattario, “quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto alla rifusione dell’intera diminuzione patrimoniale subita, con gli interessi dal giorno del pagamento” (così in massima Cass. Sez. III sent. n. 8215 del4/4/2013).
Se dunque è vero che la morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo e preclude ogni attività processuale, da ciò conseguendo, nel caso in cui non sia stata dichiarata l’interruzione, la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, è vero del pari che solo la parte colpita da tale evento interruttivo, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, è legittimata a far valere detta nullità in sede di legittimità, essendo invece precluso sia il rilievo d’ufficio da parte del giudice che l’eccezione della controparte (v. Cass. Sez. III sent n. 25234 del 14.12.2010).
Da tali coerenti arresti giurisprudenziali va desunto il principio di diritto secondo il quale gli eredi del procuratore distrattario, obbligato alla restituzione delle somme incassate a titolo di spese legali in forza di una sentenza di primo grado successivamente riformata in appello, al pari del loro dante causa non sono parte del processo nel quale le statuizioni sulle spese di lite assumono carattere meramente accessorio, e in tale veste subiscono gli effetti dell’eventuale riforma in sede di gravame senza avere diritto ad interloquire sul merito della controversia o sulle statuizioni concernenti le spese processuali, salvo che per ciò che concerne la distrazione concessa od omessa nonostante la richiesta.
Il passaggio in giudicato della sentenza che ha riformato la sentenza di primo grado in forza della quale il procuratore aveva direttamente riscosso, in quanto distrattario, le spese liquidate, pur quando sia affetta da un vizio (non riguardante l’unico profilo per il quale il distrattario è legittimato ad interloquire), rende non più modificabile anche il regime delle spese, travolgendo le difformi statuizioni adottate con la sentenza impugnata. Nessuna lesione al diritto di difesa del procuratore è giuridicamente ipotizzabile quando, come nel caso di specie, questi non è parte del processo, non è legittimato ad interloquire sul merito della controversia, sull’esito della stessa, sulle conseguenti statuizioni concernenti le spese di lite, con l’unica limitata eccezione di quelle che dispongano, o non dispongano, la distrazione.
Né, nell’ipotesi considerata, subisce una deroga il principio secondo il quale è obbligato alla restituzione delle somme il solo procuratore distrattario che le ha incassate in forza di un titolo successivamente caducato, e non la parte che, in ogni caso, è tenuta a corrispondere al proprio difensore i compensi per l’opera prestata. Sul punto Cass. Sez. III ord. n. 13516 del 30.5.2017 afferma che “il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore”, e che di conseguenza “rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008, Rv.605450)”.
Di ciò del resto ha dato conto la sentenza impugnata accogliendo la domanda di manleva proposta dagli odierni appellanti nei confronti degli eredi di G.F.
Nessuna conseguenza può, infine, derivare dalla scelta, legittima, del C. di agire separatamente ai fini della restituzione delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado a seguito della riforma in appello.
Per questi motivi, in parziale accoglimento dell’interposto gravame, ed in riforma della sentenza impugnata, gli appellanti C.R.M., C.M.G., C.N. e C.A., nella qualità di eredi dell’avv. N.C., vanno condannati alla restituzione in favore dell’appellato C.N. della somma di € 4.081,84, oltre accessori sì come statuito nella sentenza di primo grado, in proporzione della rispettiva quota ereditaria.
Per il resto l’appello principale deve essere respinto.
Deve infine essere delibata la doglianza tempestivamente proposta dall’appellato in merito alla compensazione delle spese di lite operata nel primo grado di giudizio. Sostiene in proposito il C. che le ragioni addotte dal primo giudice per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali avrebbero semmai suggerito la condanna degli odierni appellati secondo l’ordinaria regola della soccombenza.
Sotto tale profilo, premesso che per la proposizione dell'appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21615 del 15/11/2004), va poi osservato che le ragioni poste a fondamento della disposta compensazione - con un generico richiamo alla peculiarità della controversia e alla genesi del giudizio - non appaiono integrare i presupposti normativi (soccombenza reciproca o altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione) richiesti dall’art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (successivo alla novella operata con Legge 28.12.2005 n.263).
Si rende dunque necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull’esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. Sez. III sent n. 15483/2008; Cass. Sez. III sent. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. Sez. VI – L. ord. N. 6259 del 18.3.2014; Cass. Sez. L. sent n. 11423 dell’1.6.2016), esito che appare, pur a seguito del parziale accoglimento del gravame nei termini in precedenza chiariti, sfavorevole agli odierni appellanti.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione in favore dell’appellato C.N. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, alla stregua del valore della causa, per il giudizio di primo grado in conformità ai parametri di cui al D.M. 140/2012, vigenti all’epoca della pubblicazione della sentenza del Tribunale in data 28.12.2012 (v. in particolare Cass. sez. un., 12.10.2012 n. 17405), e per l’appello alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ed in particolare:
in relazione al giudizio di primo grado, nella misura di € 1728,00, di cui € 178,00 per spese, € 1550,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge;
in relazione al giudizio d’appello, in complessivi € 1830,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato. Con distrazione in favore dell’avv. E.C., procuratore dell’appellato C., dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 885/2013 R.G., in sede di impugnazione della sentenza resa dal Tribunale di Catania, Sezione Quarta Civile, n. 3862/12 depositata in data 28.12.2012, decidendo sull’appello proposto da C.R.M., C.M.G., C.N., C.A. contro C.N., nonché nei confronti di G.I.G., G.C. e G.S., n.q., così statuisce:
in parziale accoglimento dell’appello proposto da C.R.M., C.M.G., C.N. e C.A., nella qualità di eredi dell’avv. N.C., ed in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellanti alla restituzione in favore di C.N. della somma di € 4.081,84, oltre accessori sì come statuito nella sentenza di primo grado, in proporzione della rispettiva quota ereditaria;
rigetta per il resto l’interposto gravame principale;
in accoglimento dell’appello incidentale proposto da C.N., condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore del suddetto appellato delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado nella misura di € 1728,00, di cui € 178,00 per spese, € 1550,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, e per l’appello in complessivi € 1830,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato, con distrazione in favore dell’avv. E.C., procuratore dell’appellato C., dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte di Appello in data 29.6.2018.