Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1737 - pubb. 26/05/2009
Informazione sulla singola operazione e phone banking
Tribunale Mantova, 31 Marzo 2009. Est. Bettini.
Intermediazione finanziaria – Informazioni relative alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all’adeguatezza dell’operazione – Necessità – Conoscenze in possesso dell’investitore – Pregressa operatività – Irrilevanza.
Intermediazione finanziaria – Servizio di phone banking – Obbligo dell’intermediario di informare l’investitore delle specifiche caratteristiche dell’operazione – Sussistenza.
L’intermediario deve informare l’investitore delle caratteristiche del singolo strumento finanziario, del rischio ad esso connesso e dell’adeguatezza dell’operazione e ciò a prescindere dalle effettive conoscenze in possesso dell’investitore e da quanto avvenuto in occasione di precedenti operazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’obbligo dell’intermediario di informare l’investitore delle specifiche caratteristiche del titolo negoziato deve essere assolto anche nel caso in cui gli ordini di negoziazione vengano impartiti mediante il servizio di phone banking. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi
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