Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17128 - pubb. 28/04/2017

Segnalazione in centrale rischi e fumus boni iuris

Tribunale Cuneo, 04 Aprile 2017. Est. Biasci.


Art.669-terdecies c.p.c. – Segnalazione illegittima – Fideiussione – Requisito di strumentalità – Rapporto di inerenza attuale tra oggetto e lite in corso – Fumus boni iuris – Periculum in re ipsa



Il “fumus boni iuris” deve essere inteso quale ragionevole apparenza del diritto, ossia quale verosimiglianza in merito alla fondatezza della pretesa dedotta.

E' condivisibile l'orientamento maturato in seno alla giurisprudenza in forza del quale, in tema di segnalazioni alla Centrale rischi, la 'irreparabilità' del pregiudizio di cui all’art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una restitutio in integrum.

In particolare, deve ritenersi condivisibile da parte l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale, qualora il soggetto illegittimamente segnalato sia un imprenditore, il periculum in mora consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione qualora tale segnalazione possa determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, allarmati da una situazione di insolvenza in realtà inesistente, così determinando difficoltà anche insormontabili per l'accesso al credito bancario, consistente nella lesione del merito creditizio del soggetto segnalato con la conseguente difficoltà di accesso a nuove linee di credito, un pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia la necessità di ricorrere al credito per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (Tribunale Milano, 14 aprile 2016).

Deve altresì ritenersi condivisibile da parte di questo Tribunale il più recente orientamento maturato in seno alla giurisprudenza in forza del quale, a seguito di una segnalazione illegittima, il periculum è in re ipsa, di talchè si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un’ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell’impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini altamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l’iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali”. (Tribunale Milano, 16 giugno 2015).

Nel caso in cui sia stata richiesta l'adozione di un provvedimento cautelare in corso di causa, deve esistere un rapporto di inerenza attuale tra la domanda oggetto del provvedimento d'urgenza e la lite in corso, tale per cui detta lite deve comprendere nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento cautelare, rimanendo irrilevante il fatto che in seno alla causa di merito non sia stata specificamente formulata la domanda in relazione alla quale vengono chiesti i provvedimenti d'urgenza (Cassazione 9740/94; Cassazione 7049/83).

Nel solco tracciato dalla Cassazione, deve essere sottolineato da questo Tribunale come la giurisprudenza di merito si sia espressa nell'affermare la sussistenza del requisito di strumentalità tra la domanda cautelare proposta in corso di causa diretta ad ottenere la cancellazione dell'illegittima segnalazione dalla centrale rischi rispetto alla domanda di accertamento avanzata nel giudizio di merito (Trib. Verona 18 marzo 2013).

La domanda spiegata in sede cautelare è posta in rapporto di strumentalità rispetto al bene giuridico tutelato in seno al giudizio di merito, rappresentato dall'accertamento dell'insussistenza in capo al reclamante di posizioni debitorie rispetto al soggetto reclamato. (Massimiliano Elia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Elia

Tribunale Milano, 14 aprile 2016;

Tribunale Milano, 16 giugno 2015;

Corte di Cassazione 9740/1994;

Corte di Cassazione 7049/1983;


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