Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16151 - pubb. 11/11/2016

Minore nato da maternità assistita e con due madri: l’atto di nascita può essere trascritto

Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016, n. 19599. Est. Lamorgese.


Donne legate da un rapporto di coppia – Procedura di maternità assistita – Gravidanza a seguito di donazione di ovocita dalla propria partner – Assimilabilità alla fecondazione eterologa – Ragioni e distinzioni

Atto di stato civile straniero – Compatibilità con l’ordine pubblico straniero – Valutazione – Chiarimenti



La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, integra un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne (Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Torino che aveva dunque ritenuto trascrittibile l’atto di nascita del minore. La questione che si poneva, per la prima volta all’esame della Suprema Corte, consisteva nello stabilire se la trascrizione in Italia dell’atto di nascita, formato in Spagna e valido per il diritto spagnolo, di un bambino che risulti figlio di due donne coniugate in quel Paese – una spagnola, che l’ha partorito, e una italiana, che ha donato l’ovulo – fosse consentita oppure contrastante con l’ordine pubblico, a norma del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, e L. n. 218 del 1995, art. 65. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di stato civile straniero (nella specie, dell’atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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