Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1451 - pubb. 14/12/2008

Operatore qualificato, procedure interne di controllo e verifica della finalità dei prodotti derivati

Appello Milano, 13 Novembre 2008. .


Rapporti tra normazione primaria e secondaria – Testo unico della finanza (TUF) e regolamento Consob 11522/98 – Art. 21 TUF – Integrazione attraverso la normativa delegata di settore.

Intermediazione finanziaria – Dovere dell’intermediario di dotarsi di procedure interne – Criteri di trasparenza e ordinata sequenzialità – Ricostruzione delle modalità, tempi e caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi di investimento – Necessità.

Intermediazione finanziaria – Formazione di prodotti derivati OTC – Dovere dell’intermediario di predisporre procedure di ingegnerizzazione – Verifica della finalità di copertura dei rischi – Necessità – Condizioni applicate alla clientela – Fissazione di spread – Limitazione della discrezionalità degli operatori – Necessità.

Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Predisposizione di procedure per la verifica dei requisiti – Necessità.



La riserva di legge postulata dall'art. 1 delle legge 689/1981 non esclude la eterointegrazione normativa attraverso disposizioni di carattere secondario. Deve pertanto ritenersi consentito che la clausola generale dell'art. 21 della legge sulla intermediazione finanziaria (T.U.F.) - necessariamente elastica in ragione del tecnicismo della materia e della impossibilità di previsione nel dettaglio delle modalità attraverso le quali i soggetti si dotino di "risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento" - sia integrata dalla normazione delegata di settore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/98, che disciplina l’organizzazione e le procedure interne delle quali devono dotarsi gli intermediari autorizzati – concepito in modo tale da consentire l’adeguamento della regola di diritto all'evoluzione continua della materia e al tecnicismo specifico delle varie e imprevedibili innovazioni finanziarie introdotte dalla prassi -, precisa la natura dei prescritti doveri procedurali, sancendo che essi, oltre ad essere efficienti nell'interesse dell'intermediario, debbano essere anche improntati a criteri di trasparenza e ordinata sequenzialità nell'interesse dell'investitore e devono perciò essere confezionati in modo tale da "ricostruire" le modalità e i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli intermediari autorizzati devono predisporre procedure di ingegnerizzazione idonee a formare prodotti derivati OTC che consentano di coprire i rischi degli operatori qualificati ai quali tali prodotti sono destinati, così da evitare che l’utilizzo dei medesimi assuma finalità speculative estranee alla finalità di copertura dei rischi della clientela. Dette procedure devono altresì essere dirette a limitare la discrezionalità degli operatori nella fissazione degli spread applicati alle singole transazioni e tali da fornire anche a posteriori indicazioni sui criteri di determinazione dei ricarichi applicati alla clientela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli intermediari autorizzati devono predisporre accorgimenti procedurali per verificare l’effettivo possesso in capo alla clientela dei requisiti di operatore qualificato richiesti dall’art. 31 reg. Consob n. 11522/98. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Roberto Marcelli


 La Corte d'Appello di Milano

Prima Sezione Civile

Volontaria giurisdizione

[...omissis...]

nel procedimento iscritto al numero di ruolo della volontaria giurisdizione sopra riportato, deliberato nella camera di consiglio del 29.10.08, promosso con ricorso presentato

da

s.p.a. Unicredit Banca Mobiliare - X - con sede in Milano via Tommaso Grossi n. 10, in persona del suo legale rappresentante [...omissis...], e dai signori

 [...omissis...]

opponenti

contro

la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB),[...omissis...]

resistente

sentito il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2008, il seguente

DECRETO

1. Premesse in fatto.

In data 19.10.2004 la Consob inoltrava alla società Unicredito Italiano una richiesta di dati in merito all'operatività su contratti derivati non negoziati in mercati non regolamentati (c.d. derivati over the counter, d'ora in poi, per brevità, OCT). Una ulteriore richiesta informativa veniva inoltrata il 10.2.2005.

Le risultanze emerse nel corso di tali indagini di vigilanza determinavano l'avvio di indagini ispettive nei confronti di due società del Gruppo *, e precisamente di Banca * (d'ora in poi X), società operante nella produzione di tali strumenti finanziari, e di Banca *** (Y), incaricata della relativa commercializzazione, al fine di ricostruire le soluzioni procedurali adottate e i comportamenti tenuti nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto OCT, dalla produzione alla distribuzione.

Nel periodo tra il 2.5.05 e l'11.1.06 aveva luogo la verifica ispettiva nei confronti di X, tesa ad accertare le modalità adottate per l'ideazione, l'ingegnerizzazione e la effettiva implementazione di prodotti derivati OCT.

Alla verifica faceva seguito una ulteriore iniziativa di vigilanza informativa nei confronti di X: il 30.10.2006 la Consob chiedeva a X notizie integrative e dati rispetto a quanto già acquisito in sede ispettiva. La banca riscontrava tale richiesta con due lettere datate 21 aprile e 30 maggio 2006. Nei confronti di Y, la Consob chiedeva alla Banca d'Italia di svolgere alcune verifiche, per quanto di interesse della Consob medesima, sull'operatività dei derivati.

Gli stralci dell'operazione ispettiva pervenivano alla Consob il 6.1.2005.

Il 17.1.06 la Consob chiedeva alla Banca d'Italia ulteriori notizie al riguardo e la trasmissione delle deduzioni dell'Y in relazione alle constatazioni formulate dalla Banca d'Italia per i profili di sua competenza. A seguito dell'esame della documentazione e delle informazioni acquisite, la Consob provvedeva alla formale contestazione ex art. 195 D.Lgs. n. 58/98 della violazione dell'art. 21 comma 1 lett. d) dello stesso decreto nonché dell'art. 56 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (poi sostituito dalla delibera Consob 29.10.2007, n. 16190) per "non essersi l'intermediario dotato di procedure interne idonee a garantire l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio di negoziazione" nei confronti degli esponenti aziendali  [...omissis...], nonché nei confronti di X in qualità di soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 195 comma 9 del TUF.

Le lettere di contestazione recanti la data del 22.8.2006 venivano notificate agli interessati tra il 23 agosto e il 3 settembre 2006.

Con nota del 7.9.06 X chiedeva, con l'adesione degli esponenti aziendali, l'accesso agli atti relativi alla procedura sanzionatoria e una proroga del termine per presentare le proprie deduzioni.

L'accesso veniva esercitato il 3.10.06 e il 3.11.2006 pervenivano alla Consob le deduzioni di X, cui tutti gli aziendali aderivano, ad eccezione del * che presentava deduzioni riguardanti la sua personale posizione.

Con relazione istruttoria del 19.3.2007 la Divisione Intermediari, Ufficio di Vigilanza e Albo Intermediari (DIN) formulava le valutazioni di sua competenza. Con note del 27.3.2007 l'Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob (USA) comunicava agli interessati l'avvio della parte istruttoria per la decisione del procedimento sanzionatorio con allegata la Relazione Istruttoria predisposta da DIN.

Con nota del 30.4.2007 X formulava deduzioni integrative, cui aderivano gli esponenti aziendali [...omissis...]. Con Relazione per la Commissione del 25.7.07 USA esprimeva le proprie considerazioni conclusive ritenendo definitivamente accertati i fatti oggetto di contestazione.

La Commissione, [...omissis...] con delibera n. 16069 del primo agosto 2007 ingiungeva alla Banca di pagare la complessiva somma di euro 268.500,00 con obbligo di regresso nei confronti dei nominati esponenti aziendali responsabili.

Con atto notificato il 15.10.2007 X e i 17 esponenti aziendali indicati in epigrafe presentavano opposizione ex art. 195 TUF avverso la delibera sanzionatoria, chiedendone la declaratoria di nullità o l'annullamento per i motivi che verranno di seguito esaminati.

La Consob, costituendosi ritualmente eccepiva sotto vari profili la inammissibilità della proposta opposizione, chiedendone nel merito il rigetto.

Dopo lo scambio di memorie, all'esito della discussione, la Corte si è riservata di decidere all'udienza del 29.10.2008. 

2. Osservazioni in diritto.

Va in primo luogo rilevata la inammissibilità della opposizione proposta dagli esponenti aziendali per carenza di legittimazione all'impugnazione.

Costoro, pur indicati nominativamente nel provvedimento sanzionatorio come autori materiali della violazione, non sono i concreti destinatari della sanzione irrogata nei soli confronti della spa X, la quale si atteggia per ciò stesso come l'unico soggetto giuridicamente legittimato a impugnarla.

Né la legittimazione delle persone fisiche può trarsi dalla natura solidale della responsabilità e dall'obbligo dell'ente di agire in regresso nei loro confronti, difettando nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario e non rilevando in questa sede i rapporti interni tra i coobbligati. Gli esponenti aziendali, in virtù dell'autonomia della loro situazione giuridica, possono trovare adeguata e piena tutela nell'ambito dell'azione di regresso senza subire alcun pregiudizio dall'esito del presente procedimento di opposizione ex art. 195 TUF, mentre il loro interesse di fatto alla rimozione della sanzione a carico dell'ente, per sottrarsi al futuro regresso, non può valere a renderli parti del processo promosso dall'immediato destinatario del provvedimento, dato che la solidarietà nel debito non dà luogo a un rapporto obbligatorio inscindibile tra amministrazione e coobbligati e la legittimazione (che è una condizione dell'azione comunque diversa dall'interesse) si sostanzia nella necessaria e formale coincidenza tra il soggetto al quale è inflitta la sanzione, e che perciò è chiamato al pagamento, e il soggetto che vi si oppone (ex multis, v. Cass., 10835/2008; Cass., 5139/07; Cass., 26944/06; Cass., 23783/04; Cass., 18389/03).

Rimane di conseguenza assorbito l'esame dei motivi di merito riferibili specificamente alla posizione degli esponenti aziendali.

Venendo quindi ai motivi di opposizione proposti da X, va sYto sgombrato il campo dalle doglianze sollevate in ordine alla legittimità dell'atto amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere (difetto di presupposto, sviamento di potere, contraddittorietà, perplessità, illogicità, carenze istruttorie, ecc.), la cui inammissibilità deriva dalla loro irrilevanza per incompatibilità con la struttura del giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione, giacche questo non introduce una impugnazione di mera legittimità dell'atto (difficilmente comprensibile in una sede cognitiva affidata a un giudice ordinario) ma, pur costruito come impugnazione di una sanzione, che incide su diritti soggettivi, postula un accertamento sul fondamento della pretesa ivi fatta valere, nei limiti segnati dai motivi di opposizione (Cass., 4588/2001; Cass., sez. lav., 5790/2003; Cass.S.U., 890/1994).

Meritano invece un puntuale esame, sia pure con la sintesi giustificata dalla natura del procedimento (camerale) e dalla forma dell'invocato provvedimento decisorio (decreto), gli altri motivi di opposizione, a partire da quello con il quale X deduce la illegittimità del procedimento sanzionatorio sotto il profilo del vizio, rilevante costituzionalmente per violazione degli artt. 3 (ragionevolezza) e 97 Cost. (buon andamento dell'azione amministrativa), derivante dalla concentrazione nella medesima autorità (Consob) delle funzioni istruttoria e decisoria, giacché la particolare sequenza e interazione di tali fasi (nonostante il criterio distintivo imposto dall'art.195 comma 2 TUF, cui la Consob ha dato attuazione con la delibera 21.6.2005 n. 15086) farebbe della finale sanzione il distillato (progressivo riassunto) degli atti precedenti.

La censura, basata sulla implicita e inaccettabile premessa che a una distinzione tra funzioni debba necessariamente corrispondere una separatezza dei soggetti deputati a svolgerle, non è condivisibile perché tutto il procedimento è costruito in modo tale da assicurare all'interessato, in ogni fase (compresa quella istruttoria), pieno diritto di contraddittorio e di difesa, e soprattutto perché la decisione finale della Commissione si fonda sulla cognizione piena, diretta e autonoma, di tutti gli atti (e non del loro riassunto) posti in essere nelle fasi precorse, dato che ogni passaggio da un ufficio all'altro è accompagnato dalla trasmissione di tutta la documentazione acquisita in precedenza. Sicché il carattere autarchico della procedura sanzionatoria all'interno della Consob, che è il frutto di una equilibrata scelta normativa volta a contemperare esigenze di efficienza dell'autorità di vigilanza (e quindi di buon andamento dell'azione amministrativa) ed esigenze di difesa degli incolpati, non sembra lesivo degli interessi di costoro, come tali presidiati dalla regola dell'autonomia dell'attività istruttoria (demandata agli uffici) e dell'attività decisoria (demandata alla Commissione).

L'opponente lamenta preliminarmente il superamento del termine perentorio di 90 giorni prescritto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 nel convincimento che nella fattispecie il dies a quo dovrebbe decorrere dall'11.1.2006, data di chiusura della verifica ispettiva su X compiuta da Consob.

Il motivo non è fondato.

Premesso che il procedimento sanzionatorio inizia con la contestazione degli addebiti agli autori degli illeciti e non certo con il compimento di atti riferibili all'attività di vigilanza che a quelli è prodromica, occorre precisare che le lettere di contestazione furono notificate entro il 22 agosto del 2006, laddove l'attività di vigilanza e di acquisizione di dati si era sviluppata fino al 28.6.2006 (dunque meno di 60 giorni prima).

Ora non sembra condivisibile la tesi che il termine previsto nell'art. 14 legge 689/1981 debba farsi decorrere da una data anteriore al completamento delle attività di acquisizione delle necessarie informazioni funzionali alla complessiva verifica della correttezza del comportamento dell'intermediario. Secondo il noto insegnamento enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 9.3.2007 n. 5395) il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non coincide nella pura constatazione dei fatti nella loro materialità, esigendosi complesse valutazioni che non possono essere effettuate nella immediatezza della percezione. Da qui la conseguenza che l'accertamento non può farsi coincidere con il giorno finale dell'attività ispettiva ove occorra una ulteriore attività istruttoria e valutativa, specie quando, come avvenne nel caso concreto, si tratti di esaminare e raffrontare una ingente mole di documenti e di ricostruire i processi di produzione e commercializzazione di prodotti finanziari (derivati) altamente sofisticati e complessi nell'ambito di strutture coordinate all'interno di un gruppo bancario (X e Y).

Risulta comunque che la Consob, dopo aver condotto la verifica ispettiva nei confronti di X tra il 2 maggio 2005 e l'11.1.06 al fine di accertare le modalità di ingegnerizzazione dei derivati OCT e le soluzioni commerciali adottate per la loro distribuzione tramite Y, svolse una ulteriore e specifica attività di vigilanza chiedendo in data 30 marzo 2006 alla stessa X dati e notizie integrative rispetto a quanto già fornito in sede ispettiva, ricevendo risposte parziali in data 21 aprile e 30 maggio 2006 (la Banca di Italia, richiesta fin dal 2005 di svolgere talune verifiche sull'operatività in derivati nei confronti di Y, inviò la propria relazione ispettiva il 6.12.2005, cui seguì una integrazione pervenuta alla Consob il 20.3.06).

Si trattò di iniziative pertinenti e congrue per una completa acquisizione di dati informativi (non noti in precedenza) ai fini di una compiuta cognizione e valutazione prodromica all'accertamento che non avrebbe potuto ragionevolmente essere conclusa sulla base delle indagini anteatte e che, anche se messa in relazione soltanto con la lettera del 30 maggio 2006, con la quale X ebbe a rispondere a una precisa richiesta di informazioni integrative (concernenti la remunerazione delle attività e più precisamente il meccanismo di formazione del costo) deve ritenersi tempestivamente svolta nel rispetto del termine previsto nell'art. 14 legge 689/1981, tenendo conto degli approfondimenti necessari rispetto a una enorme mole documentale e alla varietà delle circostanze oggettive e soggettive da valutare al fine di configurare gli illeciti amministrativi e procedere alle formali contestazioni.

Ciò premesso, va pure disatteso il motivo di censura (che riveste carattere centrale nella economia della opposizione) attinente alla carenza dei requisiti di tassatività e precettività delle disposizioni (art. 21 comma 1 lett. d) TUF e art. 56 del Regolamento Intermediari) delle procedure interne che la Consob ritiene violate.

Secondo X, proprio per la indeterminatezza dell'art. 21 lett. d) del TUF, non sanata dalla altrettanto generica e uniforme previsione del Regolamento, la valutazione in ordine alla sussistenza della violazione non sarebbe stata effettuata sulla base di un preesistente parametro normativo, ma ricostruita ex post attraverso la sanzione, in contrasto con l'essenziale principio di tipicità legale dell'illecito amministrativo.

Ma posto in linea generale che la riserva di legge postulata dall'art. 1 delle legge 689/1981 non esclude la eterointegrazione normativa attraverso disposizioni di carattere secondario (Cass., 27.11.2003 n. 18128), deve ritenersi consentito che la clausola generale dell'art. 21 della legge sulla intermediazione finanziaria - necessariamente elastica in ragione del tecnicismo della materia e della impossibilità di previsione nel dettaglio delle modalità attraverso le quali i soggetti si dotino di "risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività di investimento" - sia integrata dalla normazione delegata di settore.

Ora, la formula dell'art. 56 del Regolamento Consob risulta congrua allo scopo giacché nei limiti compatibili con la coessenziale esigenza di adeguare la regola di diritto all'evoluzione continua della materia e al tecnicismo specifico delle varie e imprevedibili innovazioni finanziarie introdotte dalla prassi, precisa la natura dei prescritti doveri procedurali, sancendo che essi, oltre ad essere efficienti nell'interesse dell'intermediario, debbano essere anche improntati a criteri di trasparenza e ordinata sequenzialità nell'interesse dell'investitore e devono perciò essere confezionati in modo tale da "ricostruire" le modalità e i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi.

Tutto ciò, considerando l'intero testo dell'art. 56 del Regolamento nel raffronto con l'art. 21 del TUF, dà luogo a un sistema normativo dotato di sufficiente determinatezza, potendo la indispensabile duttilità delle clausole astratte trovare la traduzione pratica nelle disposizioni interne e negli strumenti adottati per la prestazione dei servizi da parte di operatori professionalmente qualificati muniti delle competenze tecniche necessarie per comprendere ex ante quali siano le modalità procedurali e organizzative appropriate per adeguare la propria condotta all'osservanza della legge nell'interesse dei risparmiatori e del mercato.

Le deficienze accertate per il periodo 1.3.03-21.7.05 si pongono quindi come specifiche e concrete violazioni dei citati precetti normativi: infatti esse riguardano principalmente la mancata adozione di procedure di ingegnerizzazione idonee a formare prodotti derivati OTC idonei a coprire i rischi degli operatori qualificati ai quali erano destinati, nonché a giustificare, con criteri ex ante suscettibili di ricostruzione, le condizioni applicate alla clientela (c.d. meccanismo di pricing).

E' emerso invero che nonostante la dichiarata politica di gruppo contemplasse la vendita di prodotti derivati atti ad assicurare la copertura di rischi finanziari (soprattutto di piccole e medie imprese), la procedura di controllo (c.d. semaforo) predisposta da X (attraverso l'uso di particolari codici) era in sostanza finalizzata alla gestione del rischio di insolvibilità del cliente, assumendo perciò una valenza meramente speculativa: a fronte di un costo certo, il cliente si esponeva a nuovi rischi, sicché solo condizioni di mercato particolarmente favorevoli avrebbero consentito di ammortizzare i ricarichi applicati dalla banca. Emblematiche in tal senso sono le esplicite motivazioni, emergenti dalla documentazione commerciale di X, circa le caratteristiche di prodotti derivati (segnatamente del prodotto "Sunrise Swap") concepiti dalla banca in funzione dei propri bisogni di stabilità e contenimento del rischio ("sterilizzare il valore del portafoglio a fronte di una riduzione o stabilità dei tassi d'interesse"), anziché dell'interesse della clientela.

Parimenti, per quanto riguarda le condizioni economiche applicate alle operazioni in derivati strutturate da X, difettavano criteri direttivi per delimitare la discrezionalità degli operatori (di Y) nella fissazione deglispread applicati alle singole transazioni. Il che ha impedito all'organo di controllo di ricostruire le condizioni economiche effettivamente applicate alla clientela, laddove invece opponente, rivendicando la libertà delle scelte di politica commerciale, ha dimenticato che è sindacabile l'adeguatezza dei profili organizzativi (procedure interne) volti ad assicurare la prestazione del servizio secondo canoni di diligenza, correttezza e trasparenza, i quali avrebbero comportato la limitazione dei margini, di discrezionalità dei singoli operatori e la possibilità di fornire a posteriori indicazioni analitiche sui criteri di determinazione dei ricarichi, indicazioni che X ha invece fornito a Consob solo in termini sintetici ed evasivi [...omissis...]. Tali addebiti sono tanto più gravi se si considera che l'elevato livello di sofisticazione e complessità dei prodotti derivati OTC e la possibilità, concretamente verificatasi, che il loro utilizzo assumesse finalità speculative estranee alle finalità di copertura di rischi della clientela, obbligava l'intermediario a corredare la propria attività con tecniche procedurali particolarmente stringenti onde evitare ogni potenziale profilo di opacità. E il fatto che quei rischi (forieri di perdite multiple rispetto al capitale investito) si siano concretamente riversati sulla quasi totalità dei clienti, esposti a onerose e plurime rinegoziazioni nelle quali gli operatori di Y decidevano in piena autonomia gli ulteriori ricarichi destinati ad essere ripartiti con X (generando una molteplicità di reclami), lungi dal costituire la base dell'accertamento, costituisce semplicemente il riscontro indiziario ex post di un difetto genetico di strutturazione del prodotto finanziario, la cui distribuzione tramite Y non era assistita da alcun meccanismo di controllo.

Anche rispetto agli ulteriori addebiti mossi da Consob a X le censure svolte dall'opponente (con particolare riferimento alla incidenza dei doveri informativi dei consiglieri di amministrazione) non paiono in grado di scalfire la fondatezza delle risultanze dell'accertamento.

A parte la mancata documentazione di accorgimenti procedurali per verificare l'effettivo possesso in capo alla clientela dei requisiti di operatore qualificato richiesti dall'art. 31 Reg. Consob n. 11522/98, non è contestabile che il Consiglio di Amministrazione di X fosse all'oscuro della attività di costruzione dei nuovi prodotti finanziari, giacché non risulta che l'amministratore delegato abbia mia riferito alcunché di specifico sulla materia in occasione delle sedute del CdA, benché la ideazione e successiva commercializzazione di tali innovativi prodotti avesse un significato strategico e non rientrasse nell'orbita delle comuni operazioni aziendali.

Né è condivisibile l'assunto difensivo che non fosse necessario passare dal Consiglio di amministrazione per dare corso a una modifica dell'assetto organizzativo, in quanto i membri del consiglio di amministrazione, ancorché sforniti di deleghe, erano tenuti a vigilare sull'andamento generale della gestione in materia di intermediazione mobiliare in forza dello speciale disposto dell'art. 190 comma 1 TUF. Inoltre, se è vero che il novellato art. 2392 c.c. ha soppresso il generale dovere di vigilanza a carico degli amministratori non delegati, costoro, ai sensi dell'art. 2381 c.c., hanno il potere-dovere di impartire direttive agli organi delegati ed eventualmente avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Da qui anche la necessità che i delegati alimentino un flusso informativo (sulle operazioni e procedimentalizzazioni di maggior rilievo) per rendere possibile ai deleganti l'esercizio delle loro prerogative.

In definitiva, tutti gli addebiti posti a base della impugnata sanzione amministrativa risultano confermati.

Per il principio di soccombenza gli opponenti sono tenuti a rimborsare alla controparte le spese del procedimento liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, Sezione prima civile, così provvede:

1) dichiara inammissibile l'impugnazione proposta da [...omissis...];

2) rigetta l'opposizione proposta dalla s.p.a. Banca * - X avverso la delibera Consob 1.8.2007 n. 16069;

3) condanna in solido gli opponenti a rifondere alla Consob le spese del procedimento [...omissis...].

Così deciso in Milano, il 29.10.08

Il Presidente est.
[...omissis...]


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