Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1416 - pubb. 22/11/2008
Obblighi informativi contrattuali e attività di consulenza
Tribunale Oristano, 23 Agosto 2008. Est. Monica Moi.
Intermediazione finanziaria – Oggetto del contratto di negoziazione – Attività informativa circa l’inadeguatezza dell’operazione – Obbligo di consulenza per tutto lo svolgimento del rapporto – Sussistenza – Avvertimento dell’aggravamento del rischio – Necessità.
Qualora il contratto di negoziazione e trasmissione ordini preveda che l’intermediario sia tenuto alla prestazione di un’attività informativa circa l’adeguatezza dell’operazione, l’impegno assunto dall’intermediario è di vera e propria consulenza per tutto lo svolgimento del rapporto e quindi anche nel periodo successivo all’acquisto dei titoli, con conseguente obbligo di avvertire il cliente dell’aggravamento del rischio (nella specie obbligazioni argentine). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)
Segnalazione dell'Avv. Andrea Rossini
Il testo integrale
(1) La decisione del Tribunale di Oristano contiene alcuni interessanti spunti di riflessione nel percorso argomentativo che ha condotto alla condanna dell’Istituto di Credito alla restituzione delle somme investite dai propri clienti.
Il collegio, infatti, nel premettere che i titoli argentini sono sempre stati caratterizzati da un profilo di speculatività (via via accentuatosi nel corso del tempo), ha precisato che la Banca, con la stipula del contratto di negoziazione “si era impegnata ad effettuare anche un’attività di consulenza”, consistente nella obbligatoria valutazione dell’operazione richiesta in rapporto alla natura del titolo ed alle caratteristiche del cliente.
Inoltre, in considerazione del fatto che il rapporto “era per sua stessa natura destinato a svolgersi protraendosi nel tempo… ragionevolmente i clienti avevano fatto affidamento sulla prosecuzione del servizio di consulenza durante tutto lo svolgimento del rapporto” anche in ragione della norma che prevede l’obbligo, per gli intermediari, di operare in maniera tale che i clienti siano sempre adeguatamente informati.
Da tutto ciò, il Collegio ha fatto conseguire il dovere, per la Banca, di “svolgere esattamente e correttamente la prestazione di consulenza anche nel periodo successivo all’acquisto degli strumenti finanziari”.
Pertanto, in capo alla Banca, è stato riconosciuto un preciso obbligo di informazione, nei confronti dei propri clienti, sia durante le operazioni di negoziazione, che successivamente e per tutta la durata del rapporto.
La condanna della Banca discende dall’avvenuto riconoscimento di tale mancata completa informazione sui rischi connessi all’operazione, anche in riferimento all’aggravamento del rischio quale conseguenza del progressivo declassamento delle obbligazioni.
Inoltre è stato ribadito, sulla scia di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che la mera consegna del “documento sui rischi generali, attesa la genericità dell’informativa, non esaurisce l’esigenza di tutela dei risparmiatori”.
Ma, ancora, è stata sanzionata anche una deprecabile prassi (spesso seguita dalle Banche) consistente le far sottoscrivere ai propri clienti documenti redatti “in automatico” giacchè “il segno di croce che può leggersi nella copia dell’ordine di acquisto… risulta apposto nel margine esterno sinistro del modulo, fuori da ogni riquadro ed a metà strada tra la casella relativa agli investimenti e quella relativa all’oggetto, di talchè è impossibile ricondurlo ad alcuna delle dichiarazioni contenute nel modulo in esame”: da ciò consegue che non vi è prova dell’effettiva segnalazione al cliente dell’inadeguatezza dell’operazione.
Infine, è stata respinta l’eccezione di compensazione con le somme già incassate dagli attori, non essendo stato determinato l’ammontare del relativo credito e difettando, quindi, il necessari requisito della “liquidità”, e soprattutto è stata respinta la domanda riconvenzionale di riduzione del risarcimento per “concorso del fatto colposo del creditore” (la mancata adesione all’offerta pubblica di scambio) considerando che la stessa Banca aveva – in una missiva inviata ai titolari di obbligazioni argentine – evidenziato la complessità dell’operazione che “proponeva ai creditori un sacrificio ampiamente superiore a quello richiesto in passato da altri paesi in difficoltà. (Andrea Rossini)
Testo Integrale