La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12455 - pubb. 22/04/2015
Legge cd. Balduzzi e azione di regresso della struttura sanitaria contro il medico
Tribunale Milano, 31 Gennaio 2015. Est. Gattari.
Responsabilità del medico ospedaliero – Natura giuridica – Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Balduzzi – Natura extracontrattuale – Sussiste
Responsabilità del medico ospedaliero – Natura giuridica – Alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Balduzzi – Natura extracontrattuale – Sussiste – Conseguenze – Azione di regresso della struttura sanitaria
Responsabilità medica – Azione di regresso della struttura sanitaria verso il medico dipendente che ha eseguito l’intervento – Caratteristiche
Dopo l’entrata in vigore della cd legge Balduzzi (vd, in particolare, Trib. Milano sent. n. 9693 del 23 luglio 2014, in Foro It. 2014, 11, I, 3294), se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. Nel caso in cui la struttura sanitaria adita dal paziente danneggiato, chiami in causa a titolo di regresso il medico (libero professionista) che in concreto ha svolto la prestazione medica, la pretesa della medesima è disciplinata dall’art. 2055 commi 2 e 3 c.c., senza che il professionista possa invocare nel caso concreto limitazioni al diritto di rivalsa della struttura sanitaria basate sul contratto collettivo di categoria o sul contratto di collaborazione professionale concluso dalle parti. L’azione della struttura convenuta non si fonda infatti sul rapporto negoziale intercorso con il professionista, bensì sul diritto riconosciuto dall’ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate (art. 2055 comma 2 c.c.). Ora, poiché sulla base dell’indicazione contenuta nell’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi la responsabilità risarcitoria del medico – che non ha concluso nessun contratto con il paziente - per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c., il soggetto che agisce in regresso ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico, sul quale pretende di riversare in tutto o in parte le conseguenze risarcitorie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’impresa sanitaria tenuta ad adempiere le prestazioni oggetto del contratto di spedalità non può pretendere con l’azione di regresso di far ricadere integralmente le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento sul proprio dipendente/ausiliario se non provando sia che la condotta del soggetto di cui si è avvalsa per adempiere ha concretato un fatto illecito (causativo del danno che la struttura sanitaria è tenuta a risarcire al paziente), sia che essa è stata la sola che abbia determinato l’evento dannoso, senza vi abbiano concorso altre condotte attive o omissive imputabili alla stessa impresa sanitaria che agisce in regresso (perché tenute da altri suoi dipendenti/collaboratori, come in caso di responsabilità di equipe, o perché riconducibili a carenze organizzative e/o gestionali dell’impresa sanitaria). Le condotte che a vario titolo possono contribuire alla produzione dell’evento lesivo subito dal paziente non legittimano certo la pretesa di riversare sul singolo corresponsabile anche quella percentuale di danno non riferibile alla condotta colposa del medico convenuto in regresso dalla struttura sanitaria: poiché “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali” (comma 3 dell’art. 2055 c.c.), è dunque onere di chi agisce in regresso provare che al convenuto - corresponsabile verso il terzo danneggiato - è attribuibile l’integrale obbligazione risarcitoria o comunque una percentuale della stessa superiore a quella dell’attore, in ragione di una maggiore incidenza causale o di una maggiore gravità della colpa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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