Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12130 - pubb. 23/02/2015

Responsabilità della banca per il pagamento di assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario

Tribunale Mantova, 13 Gennaio 2015. Est. Bernardi.


Responsabilità della banca ex art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 per il pagamento di assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario - Natura contrattuale - Violazione dei criteri stabiliti dalla circolare ABI del 7-5-2001 - Impossibilità della prestazione per causa non imputabile - Insussistenza

Trasmissione dell’assegno bancario tramite posta ordinaria - Concorso colposo del soggetto emittente l’assegno - Insussistenza



La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, l'incasso di un assegno bancario, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha -nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno- natura contrattuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’inosservanza delle cautele indicate nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (nel caso di specie omessa richiesta al presentatore del titolo della consegna di due documenti di identità muniti di foto e mancata identificazione del presentatore -non correntista- tramite il ricorso a soggetti fidefacienti conosciuti dalla banca) esclude che l’istituto di credito possa fondatamente dedurre che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non è ravvisabile un concorso colposo in capo al soggetto che ha utilizzato il servizio di posta ordinaria per trasmettere l’assegno bancario al destinatario poi trafugato da terzi, posto che tale comportamento non ha alcun rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno verificatosi e consistito nel pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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