Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1203 - pubb. 07/05/2008
Omessa informazione, rating e responsabilità contrattuale
Tribunale Palermo, 13 Febbraio 2008. Est. De Gregorio.
Intermediazione finanziaria – Omessa informazione sulla natura del titolo in rapporto al profilo di rischio del cliente – Responsabilità contrattuale – Sussistenza.
Comporta violazione dei doveri informativi dell’intermediario - e da quindi luogo a responsabilità contrattuale - l’omessa informazione sulla natura del titolo, sulla circostanza che la negoziazione sia stata posta in essere per un titolo “non quotato” e in assenza di rating, sull’adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso. (Fattispecie relativa a obbligazioni Parmalat Finance Corporation). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano
omissis
Motivi della Decisione
Carla F. espone di aver concluso, in data 14 marzo 2003, su suggerimento del dipendente dell’Istituto di credito convenuto G. B., contratti di acquisto di titoli obbligazionari Parmalat al 6,0 %, scadenza 2006, per il controvalore di euro 14.000,00. B., in qualità di operatore titoli e gestore della clientela affluente, si era fatto garante della sicurezza e del buon rendimento dell’investimento.
Lamenta invece la mancata informazione sulla reale situazione economica della società emittente, che anzi era stata prospettata come una delle più sicure a livello mondiale e, pertanto di non essere stata posta in condizione di conoscere l’effettivo rischio connaturato a tale tipo di investimento.
Più precisamente, deduce l’attrice che era ben nota all’istituto di credito convenuto, al momento della conclusione del citato contratto d’acquisto, la scarsa propensione al rischio, peraltro dimostrata da precedenti investimenti, sempre relativi a titoli di stato (BOT) e lamentava che, al momento della sottoscrizione del contratto di acquisto, nessuna informazione circa il titolo le era stata data: in particolare, non era stata informata dalla banca che la società emittente obbligazione non era la società italiana Parmalat, bensì una società finanziaria olandese – Parmalat Finance Corporation BV -; che i titoli proposti ed acquistati non erano destinati, per come espressamente previsto dalla Offering Circular (il documento destinato agli investitori istituzionali contenente informazioni sull’emittente, sui garanti, sul regime giuridico dell’operazione), al pubblico dei risparmiatori; che il titolo venduto era stato, in maniera fuorviante e generica, definito PARMALAT 01 nell’ordine di acquisto, a fronte della reale denominazione PARMALAT FINANCE CORPORATION BV 6 06. Prosegue, poi, riferendo di non essere stata avvertita dagli stessi impiegati dell’istituto di credito, della crisi e del deficit finanziario del gruppo Parmalat e del conseguente tracollo delle obbligazioni dalla stessa acquistate.
L’attrice, quindi, censura la condotta negoziale della banca e del promotore B., in riferimento tanto a disposizioni di legge (D.Lgs. n. 24.2.1998 n. 58, c.d. TUF) che regolamentari (delibera Consob 1.7.1998 n. 11522) disciplinanti la materia dell’intermediazione finanziaria e poste a presidio di interessi generali, taluni di rango costituzionale, ed invocano l’invalidità ed inefficacia del contratto concluso. In particolare, contesta la violazione degli obblighi previsti a carico degli intermediari finanziari dal TUF (D. Lgs. 58/98) e dal Regolamento attuativo Consob 11522/98 e successive modifiche: cioè violazione degli obblighi di informazione e di non agire in conflitto d’interesse.
Perciò, dopo il rituale scambio di memorie, con l’istanza di fissazione di udienza ha concluso chiedendo: 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità di Banca ** S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e del promotore finanziario G. B., per la vendita delle obbligazioni denominate “Parmalat Finance Corporation BV 6% 06, codice ISIN XS 0123321068, stante la violazione delle norme di legge e regolamentari specificate. 2) Ritenere e dichiarare la nullità del contratto di negoziazione dei suddetti titoli, del contratto di acquisto e del relativo ordine, per i motivi meglio specificati negli atti di causa. 3) In via subordinata, annullare il contratto di acquisto dei suddetti titoli perché viziato da dolo o, comunque, da errore o, comunque, perché stipulato in conflitto d’interesse e/o, comunque, dichiararlo risolto per fatto e colpa di controparte. 4) In ogni caso, in conseguenza di tutte o alcune delle superiori statuizioni, condannare in solido Banca ** S.p.A. e G. B. alla restituzione, in favore di Carla F., del capitale investito, pari a € 14.000,00 e delle spese sostenute per l’operazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e, inoltre, condannare in solido, o in via alternativa, Banca ** S.p.A. e G. B. a risarcire sia i danni esistenziali, che si chiede vengano liquidati in € 5.000,00, sia i danni derivanti dalla perdita dei frutti, dalla data di acquisto dei titoli per cui è causa e fino all’effettivo soddisfo, che si chiedono nella misura descritta in atti di causa. Con vittoria di spese.
Ritualmente costituitasi, Banca ** S.p.A. chiede il rigetto delle domande attoree, deducendo: che l’attrice in data 4 marzo 2003 ha stipulato con l’Istituto bancario un contratto di deposito titoli e negoziazione in relazione all’apertura del deposito amministrato n. 2592232, e che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di negoziazione in strumenti finanziari, l’attrice aveva ritirato copia del contratto di intermediazione, del contratto di deposito titoli, del “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”; mentre si era rifiutata di fornire le informazioni relative alla conoscenza degli strumenti finanziari, per quanto concerne le esperienze in materia di strumenti finanziari, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio aveva indicato il CODICE 3, ossia medio-bassa propensione al rischio, con preferenza di titolo del mercato obbligazionario.
Evidenzia, ancora, che al momento della conclusione del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, era stata correttamente consegnata la documentazione di rito; che, al momento della conclusione dell’ordine di acquisto in oggetto, l’attrice era stata resa edotta delle caratteristiche del titolo, peraltro dotato, al momento della sottoscrizione dell’acquisto di rating pari a BBB- e non era affatto stata sollecitata all’investimento del dipendente dell’istituto di credito; che l’attrice aveva effettuato altri investimenti, anche relativi ad obbligazioni ad elevato rendimento e dunque a più alto rischio.
Contesta, infine, di aver violato alcun obbligo di informazione in ordine all’operazione proposta dall’attrice, poiché le informazioni in suo possesso all’epoca delle stipulazione del contratto non consentivano di avere conoscenza dello stato effettivo della situazione della Parmalat – i cui dati di bilancio non erano indicativi di per sé di alcuna particolare anomalia, né potevano far presagire il dissesto; l’estraneità di Banca ** al gruppo di Banche creditrici di Parmalat e dunque la insussistenza di qualsivoglia ipotesi di conflitto di interesse.
Quindi, Banca ** conclude chiedendo rigettare per i motivi esposti in atti ogni domanda ex adverso proposta e condannare l’attrice a rifondere alla convenuta Banca ** S.p.A. le spese i diritti e gli onorari di causa.
Sulla stessa linea difensiva della Banca si attestava le difese del convenuto B. G., il quale ha pure concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
Tanto premesso, la pretesa azionata si fonda sull’addebito all’intermediario finanziario di aver omesso di adempiere ai doveri imposti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria; e in primo luogo l’attrice ha avanzato domanda di nullità per violazione da parte dell’istituto di credito convenuto e del promotore di norme di comportamento previste dal T.U.F. (cioè il testo normativo di cui si dirà più avanti), genericamente e complessivamente considerate, che impongono una corretta informativa preventiva da fornirsi al cliente, una valutazione obiettiva e subbiettiva del rischio cui egli va incontro nell’acquisto di strumenti finanziari, e, asseritamente, un comportamento successivo all’acquisto.
Detta domanda va però rigettata per le considerazioni che seguono.
La normativa che occorre prendere in considerazione è quella del T.U. 24.2.1998 n. 58, recante: “Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito TUF), e del successivo regolamento attuativo del 1.7.1998.
Quest’ultimo è il regolamento CONSOB approvato con delibera 1 luglio 1998 n. 1152, avente portata integrativa dei superiori doveri, contenente una precisa e dettagliata prescrizione degli obblighi.
Esaminando questi ultimi, l’art. 21 TUF impone agli intermediari nell’attività di servizi di investimenti ed accessori di: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Dal canto suo, il regolamento, per quello che in questa sede interessa, all’art. 28 impone all’intermediario, prima della stipula del contratto di gestione, di chiedere all’investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, e l’eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni deve risultare dal contratto. Ancora, l’intermediario è tenuto a consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
La tipizzazione dei doveri di diligenza implica l’enucleazione della serie di comportamenti che in concreto l’operatore è tenuto a compiere, al fine di rendere l’operazione il più possibile trasparente e comprensibile anche ad un cliente scarso conoscitore dei meccanismi del mercato e degli strumenti finanziari. Certamente, la consegna del prospetto informativo del prodotto che il cliente si accinge ad acquistare unitamente alla descrizione verbale delle sue caratteristiche implica adempimento degli obblighi di diligenza. Ulteriori obblighi di carattere più dettagliato mirano a salvaguardare l’investitore da rischi elevati imponendo al soggetto abilitato: di acquisire un’adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi; di non procedere all’investimento se questo si rivela inadeguato alla situazione finanziaria dell’investitore, di non agire in situazioni di conflitto di interessi, di non effettuare operazioni prima di aver assolto prontamente gli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, di mettere a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano. Tutti tali obblighi sono codificati rispettivamente dall’art. 26 comma I lett. e) reg. consob 11522/98, dagli artt. 21 comma I lett. b) T.U.F. e 28 comma I lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall’art. 29 comma I reg. Consob 11522/98, ed impongono all’intermediario finanziario di:
- raccogliere informazioni necessarie dai clienti, richiedendo all’investitore - anche mediante moduli prestampati il cui utilizzo è stato legittimato dalla Consob – informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio, annotando l’eventuale rifiuto del cliente a rendere le risposte;
- astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo la ripetizione scritta dell’ordine preceduta dall’esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
Tali doveri mirano a tutelare l’interesse degli investitori e l’integrità del mercato (art. 21 comma I lett. a T.U.F. ed art. 26 comma I del consob 11522/98), assicurando correttezza e trasparenza dell’attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l’alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore.
Proprio la violazione di tali doveri comporta, secondo un indirizzo giurisprudenziale (pure seguito, in passato, da questo Tribunale), la nullità dei relativi contratti conclusi e ciò in considerazione della peculiare rilevanza degli interessi protetti di natura pubblicistica, identificabili con la tutela dei risparmiatori, soggetti deboli e in forte asimmetria informativa rispetto agli operatori abilitati, del risparmio pubblico, della correttezza ed efficienza del mercato dei valori mobiliari (cass. 07/03/2001 n. 3272; Trib. Mantova 18/3/2004).
Dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei precetti comportamentali che sovrintendono all’operato degli intermediari finanziari discenderebbe, ai sensi dell’art. 1418 comma I e III c.c., l’affermazione di nullità degli atti negoziali conclusi in loro dispregio; e da tali orientamenti giurisprudenziali discende la domanda di nullità proposta dall’attrice.
Il Tribunale ritiene di non (più) condividere l’interpretazione appena richiamata.
Invero, quanto alle nullità cd. “virtuali” derivanti da clausole negoziali contrarie a norma imperative, ritiene invece di sposare il più recente arresto del Supremo Collegio (Corte di Cassazione sez. I civ. 29 settembre 2005) ove viene evidenziato che la nullità del negozio può essere determinata solamente dalla violazione che incide sul contenuto obiettivo dello stesso, non anche quella relativa alla condotta prenegoziale o della fase esecutiva posta in essere da taluna delle parti.
La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418 comma I cod. civ., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi.
Proprio la netta distinzione, che caratterizza le norme sopra riportate, tra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a carico dell’intermediario impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell’intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e, ultimamente, presidiata dalla cd. nullità virtuale di cui all’art. 1418 c.c.
Di conseguenza, non può sanzionarsi con la nullità il negozio ove risulti inosservato l’obbligo informativo perché l’informazione non assurge a requisito dell’atto a pena di nullità, ma anzi, per quanto discende dalle norme del T.U.F. richiamate, qualifica il comportamento dell’operatore finanziario, con condotta da valutare in termini di diligenza nella fase delle trattative o dell’adempimento.
In altri termini, dette norme non sono che una specificazione dei principi generali in tema di informazione e correttezza, già sanciti dagli artt. 1337 e 1375 c.c., alla cui violazione segue solo l’esperibilità del rimedio della risoluzione e/o risarcitorio, nonché – sussistendone eventualmente i presupposti – l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste a carico dell’intermediario.
Tale opzione interpretativa, tra l’altro, non si pone in contrasto con le esigenze di tutela dell’investitore sottese alla predisposizione degli obblighi imperativi di cui all’art. 21 d. lgs 58/98 e della conseguente normativa regolamentare, tenuto conto che essa consente il pieno ristoro del pregiudizio da questi patito mediante l’esperimento dell’azione risarcitoria e/o di risoluzione per inadempimento.
Passando ad esaminare la domanda di annullamento del contratto (di acquisto del titolo Parmalat), secondo la difesa attrice l’istituto di credito convenuto non solo ha agito in conflitto di interessi, vendendo ad un proprio cliente il titolo di una società collegata alla Parmalat S.p.A., a sua volta fortemente debitrice nei confronti delle banche, tra cui la stessa Banca ** (o comunque la sua capogruppo, Banca Banca ****); ma altresì ha venduto un titolo che si trovava nella disponibilità dello stesso convenuta, che di tutto ciò avrebbe pure omesso di darne avviso alla cliente, posto che la formula utilizzata nella copia dell’ordine di acquisto (vedi copia richiesta di esecuzione del 13.3.2003, e copia ordine di acquisto del 14.4.2003, versate in atti dalla Banca) non specifica affatto l’esistenza del conflitto né la sua estensione.
L’assunto non è nel caso di specie fondato.
Fermo restando – come anche la stessa Consob ha già avuto modo di riconoscere – il fatto che l’esistenza di una esposizione creditoria della banca nei confronti dello stesso emittente non determina di per sé la sussistenza del conflitto di interesse, rileva il Collegio che, a maggior ragione, deve escludersi anche la astratta possibilità di un conflitto di interesse nel caso, come il presente, in cui la convenuta non era creditrice, in particolare, della società emittente il prestito obbligazionario (Parmalat Finance Corporation BV) di cui è causa: per quanto emerso in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante di Banca ** S.p.A., oltre che documentato dalla Banca (con prospetto riepilogativo delle posizioni creditorie verso Parmalat), era solo Banca Banca **** (“capogruppo” di Banca ** S.p.A.) ad essere appunto creditrice del gruppo Parmalat; e di conseguenza, risultando diverse le soggettività giuridiche, nessun conflitto è ipotizzabile. In ogni caso, poi, la situazione di conflitto di interessi rilevante agli effetti della contestazione di violazioni comportamentali è solo quella attuale, ossia una situazione in cui l’intermediario non solo potenzialmente, ma anche effettivamente, realizzi un suo interesse in conflitto con quello del cliente, cosa che, nel caso di specie, non è stato provato sia avvenuto; non è provato, cioè, che il titolo venduto era già detenuto dalla Banca.
Passando alla disamina delle ulteriori domande, nel presente giudizio l’attrice ha (anche) chiesto di accertare la responsabilità negoziale dell’Istituto di credito convenuto e del promotore finanziario, per avere sostanzialmente taciuto il rischio connesso alla sottoscrizione dei titoli obbligazionari Parmalat, e conseguentemente condannarli alla risoluzione del contratto e al risarcimento di tutti i danni subiti.
Rispetto tali domande, deve subito evidenziarsi il difetto di legittimazione passiva del promotore finanziario B.: se è lui che ha materialmente concluso il negozio, egli lo ha fatto, per come emerge dall’ordine del 14.3.2003, in nome e per conto della Banca; ed è quindi solo nei confronti di essa che si è avuto il perfezionamento del contratto di cui, in questa sede, si vogliono annullare i dannosi effetti.
Per la invocata responsabilità risarcitoria della banca per violazione degli obblighi di informazione, va premesso che l’onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall’operazione conclusa grava sul soggetto abilitato, a norma dell’art. 23 comma VI T.U.F. (norma che può ritenersi specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall’art. 1218 c.c.), convenuto in giudizio dal cliente per i danni a questi cagionati.
In questo caso, l’intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione, ma deve dar prova di aver agito con la specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all’attività professionale esercitata (art. 1176 II comma c.c.).
In caso di pretesa ulteriore di risoluzione e risarcimento del danno (come nel caso di specie), sull’investitore permane l’onere probatorio in punto di danno e di nesso di causalità con la violazione dei doveri allegata.
Tornando ai doveri imposti alla banca, esaminandoli in ordine temporale, essi si sostanziano principalmente nel dovere di informarsi e nel dovere di informare.
Nel caso concreto, dall’istruttoria è emersa la violazione da parte della convenuta di tali doveri, ed in primo luogo delle regole generali di comportamento sancite dall’art. 21 co. I lett. d) TUF: “disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi” e dall’art. 26 D. Consob 11522/98, tra le quali alla lett. e) è previsto che “Gli intermediari autorizzati, nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato mobiliare.., e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dai servizi nonché dei prodotti diversi dal servizio di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire”.
Detta norma, in dettaglio, pone a carico degli intermediari e nell’interesse degli investitori un obbligo di conoscenza, che è più della semplice informazione, sui prodotti da loro offerti, conoscenza che si estende alla loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro destinazione tra il pubblico dei consumatori.
Va sottolineato che si tratta di conoscenza che il risparmiatore, investitore non professionale, per esperienza, per cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad un giudizio completo sulla operazione finanziaria che si appresta a sottoscrivere.
Nel caso di specie, l’ordine di acquisto sottoscritto il 13/14.3.2003 dall’attrice non contiene alcuna indicazione sulla natura del titolo, sulla circostanza che negoziazione sia stata posta in essere o meno per un titolo “non quotato” e in assenza di rating, sull’adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso.
A questo proposito occorre ribadire che potendosi inquadrare lo schema negoziale posto in essere dalle parti nel contratto di mandato, con il mandante in posizione di netto svantaggio sul mandatario, in ragione del profondo divario di informazioni e cognizioni tecniche possedute dalle parti, quest’ultimo è tenuto, usando della diligenza del professionista avveduto, ad indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l’eventuale inadeguatezza delle operazioni che intenda comunque compiere, illustrandogliene i motivi.
E può essere considerato, nello schema del mandato, anche il solo ordine di acquisto impartito dal risparmiatore, sulla base del contratto-quadro preesistente a monte con l’intermediario (cioè quello di deposito titoli e negoziazione in relazione all’apertura del deposito amministrato stipulato in data 4.3.2003: (cfr. copia detto, versata in atti).
In altri termini, il contratto quadro stipulato a monte con la Banca è da assimilare allo schema tipico del contratto di mandato, rispetto cui gli ordini all’intermediario di acquisto dei bond per cui è causa sono assimilabili alle disposizioni date dal mandante a compiere di volta in volta atti giuridici di acquisto e/o vendita di titoli, nella esecuzione del rapporto di mandato; rapporto per il quale la diligenza richiesta è quella specifica di cui all’art. 1710 c.c..
Tornando al rapporto sottoposto al vaglio del Tribunale, può dirsi che tale diligenza sia mancata, perché non vi è prova che la Banca abbia reso edotta l’attrice della situazione afferente il titolo venduto, atteso che, come detto, il relativo “ordine” non reca alcuna la dicitura in ordine alla natura del titolo, alla circostanza che negoziazione sia stata posta in essere o meno per un titolo “non quotato” e in assenza di rating, ed infine in ordine all’adeguatezza della operazione in ragione delle caratteristiche degli investitori e sul rischio ad essa connesso.
Né è emerso che il promotore finanziario abbia compiutamente avvertito, né oralmente né tantomeno (e soprattutto) per iscritto, l’odierna attrice delle caratteristiche precise del titolo. A tal fine, lo stesso B., in sede di prova per interpello, ha sostanzialmente confermato di avere fornito alla cliente le scarse informazioni che erano sui documenti che F. sottoscrisse (cioè il documento del 13.3.2003 denominato offerta fuori sede, e l’ordine di acquisto del giorno dopo), espressamente ammettendo di non avere comunicato che si trattava di titoli olandesi, informazione che B. ha detto di non avere: ma ciò non esime la posizione del promotore o della Banca: o egli non si è adeguatamente informato sul titolo in vendita, ovvero la Banca ha omesso di fornirgli detta informazione.
Nonostante il possesso da parte dell’attrice di un portafoglio con titoli diversificati, comprati però dopo quello per cui è causa, l’acquisto di bond Parmalat, in quanto caratterizzato da un grado elevato di rischio, deve ritenersi connotato da un pregnante obbligo di informazione in capo all’operatore proponente.
L’attrice, invece, non è stata posta in condizione di conoscere tutte le informazioni “necessarie affinchè gli investitori potessero pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull’evoluzione dell’attività dell’emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti” che a tenore dell’art. 94 comma 2 T.U.F. costituiscono l’oggetto del prospetto destinato alla pubblicazione.
Né è consentito alla Banca trincerarsi, senza alcuna dimostrazione, dietro l’allegazione dell’imprevedibilità del crack finanziario dell’emittente e dell’ignoranza delle caratteristiche del titolo, non avendo dimostrato, come era suo preciso onere, la diligenza profusa nell’acquisizione di cognizioni circa le caratteristiche del prodotto finanziario e, non ultimo, nella sua rappresentazione all’investitore.
Conclusivamente, deve rilevarsi che nella condotta della Banca convenuta è mancata sia la valutazione di non adeguatezza dell’operazione rispetto alle qualità della cliente – attrice, e soprattutto è mancata puntuale informazione resa circa l’operazione eseguita e le caratteristiche precise del titolo oggetto di negoziazione, tale da integrare grave inadempimento legittimante la risoluzione e risarcimento dei danni. Perciò, la domanda formulata, ex art. 1453 c.c., da Carla F. va accolta, con declaratoria di risoluzione del contratto di acquisto del titolo Parmalat.
In punto di ristoro del danno patito, non avendo la parte attrice allegato specificamente e provato (estremamente generica è la deduzione in punto di danno esistenziale, che presuppone quantomeno l’incidenza su valori costituzionalmente rilevanti), l’esistenza di ulteriori danni, tale risarcimento andrà limitato alla misura di € 14.000,00, pari alla somma impiegata per l’acquisto rivelatosi del tutto insoddisfacente, con contestuale restituzione alla Banca del titolo ancora detenuto (quale effetto automatico della risoluzione). Banca ** va così condannata al pagamento di detta somma di € 14.000,00=, oltre gli interessi legali dalla data della negoziazione sino al completo soddisfo (tali da compensare anche il danno da ritardato ristoro); mentre l’attrice dovrà restituire i titoli oggetto della negoziazione dei 13/14.3.2003 (non si provvede ad espressa condanna, mancando apposita domanda della Banca convenuta, la quale sul punto ha solo dedotto in ordine alla conseguenza che deriverebbe dall’accoglimento della risoluzione: così, da ultimo, nelle note conclusionali del 22 maggio 2007).
In ragione della particolarità delle questioni trattate, degli ancora oscillanti orientamenti giurisprudenziali su questi temi, possono dirsi sussistenti giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite rispetto Banca **, e l’integrale compensazione rispetto alla posizione di B.; la liquidazione in dispositivo.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della III Sezione civile il 22 giugno 2007.
Testo Integrale