La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11908 - pubb. 15/01/2015

Il Tribunale di Milano conferma la propria linea interpretativa: la responsabilità del medico ospedaliero è extracontrattuale

Tribunale Milano, 02 Dicembre 2014. Est. Bichi.


Medico dipendente e/o collaboratore della struttura sanitaria – Autore della condotta attiva o omissiva produttiva del danno subito dal paziente col quale tuttavia non ha concluso un contratto diverso ed ulteriore rispetto a quello che obbliga la struttura nella quale il sanitario opera – Responsabilità – Natura giuridica – Extracontrattuale – Sussiste – Argomenti ulteriori – Cass. civ. 7909/2014

Struttura sanitaria – Lesioni causate al paziente - Responsabilità – Natura giuridica – Contrattuale – Sussiste – inadempimento – Omesse verifiche post-operatorie idonee ad elidere il processo patologico insorto – Art. 1218 c.c.

Danno iatrogeno – Lesione causata su pregresso stato patologico con incremento della morbosità – Cd. danno incrementativo – Risarcibilità – Criteri

Lesioni subite dal congiunto – Domanda risarcitoria dei parenti estranei al ristretto nucleo familiare – Presupposto per l’accoglimento – Convivenza – Sussiste



Il tenore letterale dell’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) sia stata ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare). Ciò anche a fronte delle debolezze emerse nell’applicazione del cd. contratto da contatto sociale al paradigma del medico ospedaliero. Di tale complessa problematica, tutt’altro che univoca, quasi in maniera didascalica, si trova riscontro nella recente pronuncia n. 7909/2014 dove la Corte di Cassazione, chiamata a dare una qualificazione del termine “contratto” in riferimento ad ipotesi responsabilità sanitaria in relazione all’applicazione  dell'art. VIII, paragrafo 5, della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335), ha avuto modo di sottolineare, proprio in caso di qualificazione di domanda risarcitoria da errato trattamento medico – ancorchè nell’ambito di interpretazione ancorata al diritto internazionale – che essa non può essere ritenuta contrattuale. Infatti, sottolinea la Corte, tale configurazione “contrattuale” opera “allorché la richiesta di indennità trovi la sua ragione giustificativa nell'applicazione di un contratto, da intendere come accordo bilaterale (o plurilaterale) su singole clausole, che vanno adempiute dalle parti contraenti”, escludendo che possa assumere tale natura il contratto da “contatto sociale” frutto esclusivo della elaborazione giurisprudenziale italiana, a fronte di una riconduzione, per tutti gli altri stati contraenti, della responsabilità del medico ospedaliero nell’ambito extracontrattuale o per tort. Queste osservazioni valgono ad evidenziare che appare davvero al di fuori dei limiti interpretativi imposti dall’art. 12 delle disposizioni della legge in generale elidere il significato del richiamo all’art. 2043 c.c. (qualunque portata ad esso voglia attribuirsi) assumendo che il legislatore non può che essersi inconsapevolmente confuso, a fronte di una elaborazione della responsabilità da contatto del medico ospedaliero asseritamente granitica, consolidata e universalmente condivisa. Infatti la situazione su cui è intervenuto il legislatore del 2012 deve essere descritta in termini affatto diversi e ben più problematici. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d’opera professionale (anche se nell’ambito della cd attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d’opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall’art. 1218 c.c. In particolare, non può che affermarsi la sussistenza di un rilevante inadempimento al contratto di spedalità da parte dell’istituto sanitario dove, nel caso concreto, non siano state effettuate quelle doverose verifiche post-operatorie che avrebbero permesso, con alta probabilità, interventi elidenti le conseguenze di quel processo patologico che ha determinato la maggiore invalidità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il danno incrementativo è quello risultante da una lesione causata su un soggetto con pregresso stato patologico, causativa di un aggravamento. In questi casi: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinasi attraverso una pedissequa applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente; b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Perchè possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico: solo in tal modo assume rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (4253/2012). Principio di diritto che – in difetto di particolari prospettazioni che consentano una  valutazione nel concreto – determinano il rigetto della domanda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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