Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23246 - pubb. 19/02/2020

Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 22 Gennaio 2020, n. 1392. Pres. Bronzini. Est. Raimondi.


Società cancellata dal registro delle imprese - Ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante - Inammissibilità - Conseguenze - Soggetto che ha conferito il mandato - Condanna alle spese - Condizioni - Ragioni



Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicchè non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore. (massima ufficiale)


 


Fatti di causa

1. - Nel 2001, antecedentemente alla domanda di rivendicazione o di insinuazione al passivo da cui ha tratto origine l'odierno giudizio di legittimità, Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. stipulò con (*) S.r.l. un contratto di assegnazione gratuita di un terreno con sovrastante fabbricato industriale nel quale la seconda avrebbe dovuto realizzare un impianto di confezione di vestiario e maglieria, occupando almeno 56 lavoratori.

Successivamente la stessa Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. convenne (*) S.r.l. in giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore per sentir dichiarare risolto il contratto per inadempimento e condannare la convenuta alla restituzione dell'immobile.

Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo con sentenza che fu appellata da Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. dinanzi alla Corte d'appello di Salerno.

Fin qui l'antefatto.

2. - Dichiarato dal Tribunale di Napoli nel 2011 il fallimento di (*) S.r.l., Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. propose in quella sede domanda di rivendicazione del già menzionato compendio immobiliare, chiedendo altresì, ai sensi della L. Fall., art. 93, comma 8, la sospensione della liquidazione del bene o in via subordinata l'ammissione al passivo fallimentare per il suo equivalente monetario.

3. - Contro il diniego della domanda, Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. propose opposizione, nei confronti del Fallimento, rimasto contumace, chiedendo, come risulta dal decreto impugnato, che fosse ammesso "allo stato passivo sotto condizione o con riserva il credito vantato, per l'equivalente del valore dell'immobile in contestazione, fino all'esito del giudizio civile promosso e allo stato pendente dinanzi alla Corte d'appello di Salerno avente ad oggetto la restituzione del lotto di terreno su cui il bene immobile insiste... in via subordinata sospendere la liquidazione del bene immobile in contestazione fino all'esito del giudizio civile promosso... in via di ulteriore subordine, in ragione del rapporto di pregiudizialità intercorrente tra i due riti, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sospendere l'instaurando procedimento di opposizione fino alla conclusione del giudizio pendente innanzi alla Corte d'appello di Salerno... o riunirlo al giudizio civile promosso".

4. - Con decreto del 27 marzo 2013 il Tribunale di Napoli respinse l'opposizione allo stato passivo osservando, per quanto ancora rileva:

-) che, alla data della dichiarazione di fallimento, il bene oggetto della domanda era di proprietà della società fallita, in forza dell'atto di cessione gratuita di cui si è detto, e non di Salerno Sviluppo S.c.a.r.l.;

-) che non sussistevano i presupposti per l'ammissione al passivo con riserva del credito vantato, dal momento che Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. non aveva chiesto, in sede di opposizione allo stato passivo, l'accertamento dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto stipulato con la società fallita e, dunque, della proprietà del bene oggetto del contratto di cessione gratuita;

-) che neppure poteva trovare applicazione della L. Fall., art. 96, comma 2, concernente i crediti condizionali, vedendo nella specie in questione non già l'efficacia di un diritto già esistente, bensì l'esistenza stessa del diritto alla restituzione del bene;

-) che l'ammissione con riserva non poteva d'altronde trovare fondamento sulla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che si era pronunciato soltanto sulla giurisdizione, con la conseguenza che non sussisteva alcun accertamento del credito anteriore alla dichiarazione di fallimento, nè sussistevano elementi tali da consentire di ritenere fondata e provata la pretesa creditoria azionata, mancando tra l'altro la prova dell'anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, di guisa che non poteva disporsi la sospensione della liquidazione del bene;

-) che non ricorrevano i presupposti per la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., "non potendo sussistere alcun conflitto di giudicato tra i due riti azionati".

5. - Per la cassazione del decreto Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. ha proposto ricorso per due mezzi.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

1. - Il controricorso è inammissibile in quanto notificato successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 370 c.p.c. (ricorso notificato il 26 aprile 2013; controricorso passato alla notifica il 4 novembre 2013).

2. - Il ricorso contiene due motivi.

2.1. - Il primo motivo denuncia: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla valutazione della richiesta 1.A) in ordine alla formazione di un titolo endoprocedimentale e/o alla ammissione condizionata, 1.B) oltre che sulla richiesta sospensione ex art. 295 c.p.c.".

Secondo la ricorrente il decreto impugnato sarebbe inficiato "dall'erronea interpretazione delle domande tutte rivolte al Tribunale", avendo essa inizialmente richiesto la formazione "di un titolo endoprocedimentale all'esito di un procedimento di accertamento sommario", sicchè "se anche non esplicitamente formulandone una domanda indipendente, la Salerno Sviluppo ha chiesto inequivocabilmente l'accertamento di merito da parte del giudice dell'opposizione allo stato passivo in termini di ricorrenza dei presupposti della domanda di nullità e/o risoluzione dell'assegnazione del bene volta alla formazione di un titolo endoprocessuale... o, comunque, ad una pronuncia di ammissione allo stato passivo con riserva o sotto condizione".

A "riprova della contraddittorietà della struttura motivazionale del provvedimento", lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto che l'opposizione allo stato passivo dà luogo "ad un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto è costituito non già dalla verifica delle ragioni di esclusione del credito... bensì delle questioni concernenti il credito".

Quanto alla sospensione di cui all'art. 295 c.p.c., il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato la non ricorrenza dei relativi presupposti, giacchè "tra le due questioni vi è un vero e proprio vincolo di consequenzialità/dipendenza, in quanto l'uno costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra".

2.2. - Il secondo motivo denuncia: "Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto con riferimento alla L. Fall., art. 96; L. Fall., art. 72 ed art. 295 c.p.c.".

Si sostiene nuovamente che il giudice avrebbe errato ad interpretare la domanda giudiziale, non avendo tenuto conto della reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito, ed avrebbe altresì errato laddove "non considera valido il titolo della Salerno Sviluppo, evidenziato come esistente ed costituente il presupposto necessario di quello della Fallita, e rifiuta l'istanza di ammissione con riserva rivolta al fallimento. Si tratta, si rinnova anche in questa sede, di istanze dovute, oltre ad essere le uniche perseguibili ai sensi di legge in presenza di una domanda trascritta in data precedente alla dichiarazione di fallimento...".

Ed ancora "nelle more di una statuizione, sussiste la necessità di una ammissione con riserva ovvero, in subordine e ritenendosi il giudice delegato incompetente sul punto, sarebbe necessaria ed auspicabile la sospensione del giudizio pure richiesta e disattesa".

3. - Il ricorso è inammissibile.

3.1. - Il primo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

3.1.1. - Anzitutto, il decreto impugnato è stato pronunciato il 27 marzo 2013, sicchè ricade nell'ambito di applicazione del vigente art. 360 c.p.c., n. 5, il quale consente al ricorrente per cassazione di dolersi dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e non più dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

Il motivo è stato dunque spiegato sulla base di una norma processuale non più vigente.

3.1.2. - D'altro canto, come è noto, l'interpretazione della domanda e delle eccezioni rientra nel compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere sindacato in Cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione e non anche per il suo contenuto (v. p. es. già Cass. 13 luglio 1965, n. 1479), naturalmente entro i limiti in cui il sindacato della motivazione è tuttora consentito, e cioè nell'ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del "minimo costituzionale" (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

E, se è pur vero che il principio testè ricordato, secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente, peraltro nei limiti in cui tra breve si dirà, all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259), è altrettanto vero che, nel caso in esame, il ricorso non contiene affatto una comprensibile censura di inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

3.1.3. - Per di più il motivo, laddove volto a sostenere che Salerno Sviluppo S.c.a.r.l. avrebbe chiesto "l'accertamento di merito da parte del giudice dell'opposizione allo stato passivo in termini di ricorrenza dei presupposti della domanda di nullità e/o risoluzione

dell'assegnazione", è totalmente privo del requisito dell'autosufficienza, giacchè dal ricorso neppure emerge perchè mai il contratto di assegnazione gratuita del bene (contratto il cui contenuto è appena accennato) sarebbe afflitto da nullità o suscettibile di essere dichiarato risolto per un inadempimento i cui esatti termini non sono punto precisati: nè si comprende come e quando tali aspetti sarebbero stati sottoposti all'esame del giudice dell'opposizione.

Ed invero, a pagina 3, nota 5, del ricorso si fa riferimento all'assunzione di lavoratori in numero inferiore a 56 unità lavorative, ma non è dato comprendere da dove il giudice di merito avrebbe dovuto desumere l'obbligo di osservanza di detta soglia, così come non si comprende se il Tribunale sia stato posto in condizione di verificare se l'inadempimento degli investimenti programmati, menzionati nella medesima nota, ma neppure essi riconducibili ad una qualche specifica previsione contrattuale, fossero stati comprensibilmente dedotti.

Ciò detto, è agevole rammentare che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (p. es. Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).

Sicchè, anche a voler disancorare il contenuto del motivo dalla rubrica, e a voler leggere in esso una denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., il motivo sarebbe comunque inammissibile perchè non autosufficiente.

3.1.4. - Ed anzi, il decreto impugnato contiene la trascrizione delle conclusioni prese in sede di opposizione allo stato passivo da Salerno Sviluppo S.c.a.r.l.: ed in tale conclusioni una domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità o risoluzione del contratto è totalmente assente, nè il ricorso indica, al di là del generico richiamo ad una più penetrante verifica della volontà della parte interessata, quali specifici elementi il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto tener presenti per ritenere proposta detta domanda, che viceversa la società aveva spiegato in altra sede, chiedendo con l'opposizione l'ammissione del proprio credito con riserva o in via condizionale all'accoglimento dell'impugnazione, di cui si è già detto, introdotta dinanzi alla Corte d'appello di Salerno.

3.1.6. - Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., l'inammissibilità discende recta via dall'applicazione del principio secondo cui la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d'essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione. Ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di cassazione, nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti più effettivamente in corso (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18026; Cass. 10 novembre 2015, n. 22878).

Nel caso di specie nè il ricorso, nè la memoria illustrativa, menzionano elementi tali da far ritenere che il giudizio dinanzi alla Corte d'appello sia tuttora pendente.

3.2. - Anche il secondo motivo, recante denuncia di violazione di legge, è inammissibile.

Vale difatti osservare che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l'interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l'applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso in esame il ricorso non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma concerne esclusivamente la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale come si è visto ha ritenuto: a) che la società opponente non avesse proposto una domanda volta alla caducazione del contratto intercorso con la società poi fallita; b) che non sussistero i presupposti per la sospensione della liquidazione ovvero per la sospensione del giudizio di opposizione.

4. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019.