Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23154 - pubb. 05/02/2020

Cartolarizzazione: i crediti costituiscono un patrimonio separato e il debitore ceduto non può opporre al cessionario eccezioni relative a rapporti con il cedente

Cassazione civile, sez. III, 30 Agosto 2019, n. 21843. Pres. Travaglino. Est. Giaime Guizzi.


Cessione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999 ("cartolarizzazione") – Formazione di un patrimonio separato e destinato – Eccezioni del debitore ceduto – Opponibilità al cessionario – Limiti – Fattispecie



I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente). (massima ufficiale)


Segnalazione dell’Avv. Franco Benassi


Fatti di causa

1. La società Italfondiario S.p.a., in qualità di procuratrice della società Castello Finance S.r.l., ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 680/17, del 17 marzo 2017, della Corte di Appello di Bologna che - accogliendo il gravame esperito da L.G. e S.C. contro la sentenza n. 1386/10 del Tribunale di Parma - ha, da un lato, revocato, ritenendo fondata la loro opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale parmense n. 497/05 in favore della società Intesa Gestione Crediti S.p.a. (i cui crediti, in blocco, furono oggetto di cessione, nelle more del giudizio di opposizione, in favore di Castello Finance S.r.l.), nonchè, dall'altro, ha accolto la domanda riconvenzionale della L. e dello S., volta alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto in forza del rapporto contrattuale oggetto di giudizio, nella misura stimata in Euro 56.975,56, con interessi di legge a partire dal 1 luglio 1987.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che i predetti L. e S., con atto di citazione notificato il 30 maggio 2005, si opponevano al suddetto provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Parma in favore della società Intesa Gestione Crediti S.p.a. (successore a titolo particolare della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.), con il quale si ingiungeva loro il pagamento, rispettivamente, della somma di Euro 137.763,99, quanto alla L., nonchè quella di Euro 98.126,81, quanto allo S., costituitosi garante a favore dell'originario titolare del credito, con interessi moratori su entrambe le somme.

Oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, gli allora opponenti chiedevano la condanna alla restituzione di quanto - a loro dire indebitamente corrisposto in forza del rapporto di conto corrente intrattenuto con la predetta Cassa di Risparmio. Assumevano, infatti, di avere diritto a ripetere le somme versate in forza di pagamenti effettuati in difetto di valida causa, ed esattamente per interessi mai validamente pattuiti, per illegittima capitalizzazione trimestrale, nonchè per commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite.

Si costituiva in giudizio Italfondiario, nella già ricordata qualità di procuratrice di Castello Finance S.r.l., società resasi, "medio tempore", cessionaria di tutti i crediti di Intesa Gestione Crediti S.p.a., per averli acquisiti in blocco ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. da 1 e 4, eccependo, innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale di Parma dichiarava improcedibile l'opposizione, sul presupposto della tardività della costituzione in giudizio degli opponenti.

Proposto gravame dalla A. e dallo S., la Corte di Appello di Bologna, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare - previa espunzione degli addebiti a titolo di capitalizzazione di interessi passivi, di commissione di massimo scoperto e, infine, di interessi passivi a tasso ultralegale - il saldo finale del rapporto di conto corrente intercorso tra la A. e l'originaria titolare del credito, ovvero la già citata Cassa di Risparmio.

Orbene, in accoglimento del gravame, il giudice di appello revocava il decreto ingiuntivo e, nel ritenere fondata la domanda riconvenzionale riproposta dagli appellanti, condannava Italfondiario a pagare alla A. e allo S. l'importo di Euro 56.975,56, con interessi a partire dal 1 luglio 1987.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la società Italfondiario, sulla base di sette motivi.

3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte felsinea pronunciato in ordine alla dedotta carenza di legittimazione passiva di Castello Finance S.r.l., per essersi lo stesso reso cessionario, in blocco, dei crediti spettanti alla società Intesa Gestione Crediti S.p.a, a sua volta successore a titolo particolare della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., eccezione formulata sul rilievo che, ai sensi della A. n. 130 del 1999, artt. da 1 e 4 (richiamante, non casualmente, la disciplina dell'art. 58 del Testo Unico bancario, ad eccezione della previsione di cui al comma 5), la cessionaria avrebbe rilevato solo le situazioni soggettive attive creditorie, e non pure quelle passive.

Sempre con il primo motivo di ricorso si ipotizza violazione dell'art. 100 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il cessionario di un credito possa ritenersi legittimato passivo anche rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal debitore ceduto.

3.2. Con il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non si sia minimamente intrattenuto sulla tipologia contrattuale, ovvero cessione di crediti in blocco disciplinata dall'art. 58 del Testo Unico bancario e dalla L. n. 130 del 1999, artt. da 1 a 4), per il cui tramite il credito azionato in via monitoria, e successivamente oggetto di opposizione, era pervenuto alla propria mandante Castello Finance S.r.l..

3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - deduce nuovamente violazione dell'art. 100 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1260 c.c. e ss., oltre che con gli artt. da 1 a 4 della già citata L. n. 130 del 1999, per avere la Corte territoriale ritenuto che il pagamento, nei confronti del cedente il credito, possa essere oggetto di ripetizione di indebito, da parte del "solvens", pure nei riguardi del cessionario e non del solo cedente.

Si assume, infatti, che l'azione di ripetizione dell'indebito, stante la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, sia circoscritta ai rapporti fra il "solvens" e il destinatario del pagamento, di talchè legittimato passivo sarebbe solo colui che ha ricevuto la prestazione.

3.4. Il quarto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riguardo all'azione di cui all'art. 2033 c.c..

Si imputa alla sentenza impugnata l'assoluto malgoverno delle regole di distribuzione dell'onere della prova in sede di ripetizione dell'indebito.

L'illustrazione del motivo muove dal presupposto che, in caso di esercizio dell'azione ex art. 2033 c.c., l'inesistenza della "causa debendi" sia un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda, sicchè la relativa prova incombe all'attore. Si ritiene, pertanto, che - in applicazione di tali principi - anche in caso di azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca sia a carico del cliente/attore soddisfare l'onere di allegazione e prova. In particolare, esso dovrà investire sia le annotazioni, o parti di esse, eseguite a suo debito "sine causa", nonchè, soprattutto, i pagamenti effettuati a fronte di tali illegittime scritturazioni a debito; dimostrazione, di norma, da fornire con la produzione degli estratti conto, con la conseguenza che, per il caso in cui vi siano carenze per periodi più o meno rilevanti, in relazione a quest'ultimi non si potrà dire fornita nè la prova della scritturazione illegittima, nè quella del relativo pagamento indebito.

Su tali basi, pertanto, si contesta il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, laddove ha posto a carico della banca l'onere di provare l'integrale evoluzione del rapporto, dalla genesi alla chiusura dello stesso, e ciò attraverso la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, ricollegando alla mancata produzione la conseguenza che il saldo del primo estratto depositato, se negativo, deve essere sempre ricondotto a zero, nonchè ritenendo, infine, che la richiesta stragiudiziale di pagamento da parte della banca - anche in presenza di una successiva domanda giudiziale di ripetizione di indebito, con conseguente condanna restitutoria, proposta da parte del correntista - comporti l'inversione dell'onere della prova.

3.5. Con il quinto e sesto motivo - proposti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3) - è ipotizzata violazione e falsa applicazione, da un lato, degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè, dall'altro, dell'art. 2033 c.c..

Ci si duole che gli interessi sulla somma da restituirsi a titolo di ripetizione dell'indebito siano stati attribuiti in difetto di specifica domanda.

Inoltre, con la scelta di far decorrere dal 1 luglio 1987 gli interessi, la Corte di Appello, sempre in assenza di apposita domanda, è pervenuta ad affermare, in assoluta autonomia, uno stato di malafede dell'"accipiens", contravvenendo al principio secondo cui lo stesso deve essere sempre adeguatamente dedotto e provato.

3.6. Infine, con il settimo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 c.c. e ss. nonchè dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 100 c.p.c..

Si censura la sentenza impugnata laddove ha disposto la condanna a pagare l'importo di Euro 56.975,56 anche in favore dello S., sebbene questi fosse rimasto estraneo al rapporto contrattuale di conto corrente, avendo assunto solo la veste di garante, contravvenendo, in questo modo, al principio secondo cui il fideiussore non può esercitare nei confronti del creditore, a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, essendo lo stesso estraneo alla sua sfera giuridica.

4. La A. e lo S. hanno resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, svolgendo anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

In particolare, i controricorrenti - non senza previamente eccepire l'inammissibilità del ricorso per asserita mescolanza di censure - ne hanno chiesto, nel merito, il rigetto.

Il ricorso incidentale, come detto, si articola in due motivi.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c., lamentano che la Corte felsinea non abbia condannato anche Intesa Sanpaolo S.p.a. (nuova denominazione assunta da Intesa Gestione Crediti S.p.a.) al pagamento degli interessi indebitamente percepiti nel rapporto di conto corrente oggetto di causa, disattendendo una specifica domanda da essi riproposta in appello.

Con il secondo motivo, anch'esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), sempre in relazione all'art. 112 c.p.c., si dolgono del fatto che, nuovamente non provvedendo su specifica domanda, la sentenza impugnata non abbia condannato Intesa Sanpaolo al risarcimento dei danni da essi subiti, per non aver potuto usufruire di maggiori risorse finanziarie.

5. Italfondiario ha resistito, con controricorso, a propria volta, al ricorso incidentale, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

 

Ragioni della decisione

6. In via preliminare va disattesa l'eccezione preliminare dei controricorrenti, circa l'inammissibilità dell'impugnazione principale.

6.1. Invero, quanto alla denunciata "mescolanza" di censure eterogenee, è sufficiente qui rilevare che "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene "a contrario", si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01).

7. Ciò detto, il ricorso principale è fondato, nei termini di seguito precisati.

7.1. I motivi primo, secondo e terzo - che sono suscettibili si trattazione congiunta, giacchè pongono, sotto diversi angoli visuali, il tema del difetto di legittimazione passiva di Italfondiario (o meglio, di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, se è vero che la "legitimatio ad causam" va sempre valutata alla stregua della prospettazione che se ne faccia nella domanda, dovendo escludersene, pertanto, la ricorrenza quando dalla domanda stessa emerga il suo difetto; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2156) - sono fondati.

7.1.1. La questione da essi posta, attinente - come appena precisato - non alla legittimazione passiva, ma alla titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (precisazione che, peraltro, è priva di conseguenze, giacchè anche il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice; cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 2156 del 2016, cit.), in assenza di precedenti specifici di questa Corte, deve essere vagliata confrontandosi con la tesi, recepita dalla sentenza impugnata, espressa dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui - (anche) in caso di cessione "in blocco" dei crediti, effettuata ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. da 1 a 4 - sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante.

7.1.2. Si tratta di un indirizzo (espresso, tra gli altri, da Trib. Milano, sent. 12 gennaio 2016; Trib. Pavia, sent. 12 ottobre 2016; Trib. Napoli Nord, sent. 10 novembre 2016; Trib. Rieti, sent. 18 aprile 2017 e Trib. Catania, sent. 19 marzo 2018) secondo cui la cessione dei crediti "in blocco" troverebbe la sua disciplina nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 (cd. "TUB"), con la conseguente applicabilità del principio enunciato da questa Corte, secondo cui detta norma, "nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 26 agosto 2014, n. 18258, Rv. 632303-01), realizzando una disciplina "reputata strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della (parte) cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedono la limitazione della responsabilità del cessionario" (così già Cass. Sez. 1, sent. 10 febbraio 2004, n. 264, Rv. 570009-01).

Nè in senso contrario - sempre secondo questo indirizzo della giurisprudenza di merito - costituirebbe argomento decisivo quello qui invocato dall'odierna ricorrente, ovvero il mancato richiamo, nella L. n. 130 del 1999, art. 4, del comma 5 dell'art. 58 del "TUB", giacchè, anzi, tale scelta potrebbe intendersi nel senso che la legge sulla "cartolarizzazione" ha inteso stabilire l'efficacia immediata del trasferimento (anche) delle passività al cessionario, intendendo escludere quel regime "transitorio", in forza del quale i debitori ceduti, a loro volta titolari di crediti, "hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (dell'art. 58), di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione", restando, però, stabilito che, decorso tale termine, "il cessionario risponde in via esclusiva".

D'altra parte, sebbene il codice civile - diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272) - non detti, per la cessione del credito, una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria. Difatti, il suo consenso, come noto, non è necessario ai fini dell'attuazione del trasferimento del credito (tanto che la cessione è ricostruita come negozio "bilaterale"; così già Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 1973, n. 1928, Rv. 365017-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 1, sent. 18 dicembre 2007, n. 26662, Rv. 600956-01), essendo, del resto, per il debitore indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare all'uno o all'altro. D'altra parte, però, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, si ritiene che il debitore ceduto possa "opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto" (Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575, Rv. 543196-01; in senso analogo Cass. Sez. 5, ord. 20 aprile 2018, n. 9842, Rv. 648359-01).

Siffatto principio, del resto, ha trovato applicazione con riguardo a quella forma di cessione "in blocco" di crediti (eventualmente, pure futuri) che è costituita dal contratto di factoring, e ciò sul rilievo che "anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella L. 21 febbraio 1991, n. 52", esso resti "una convenzione atipica", sicchè la sua "disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 c.c. e segg.". Di conseguenza, si è ritenuto che "la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà", sicchè "il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01).

Siffatti rilievi, nella misura in cui confermano che la cessione non possa "mai pregiudicare la posizione del debitore ceduto", sembrerebbero confortare la conclusione che costui, così come può opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità o esatto adempimento del negozio da cui deriva il credito ceduto, possa far valere verso il cessionario le pretese creditorie derivanti dalla (in)validità e dall'(in)esatto adempimento di quel titolo negoziale, confortando la tesi già recepita dalla prevalente giurisprudenza di merito in relazione alla questione oggetto del presente giudizio. Vale a dire, che, in presenza di una cessione effettuata ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. da 1 a 4, qualora sia domandato dal debitore ceduto "l'accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto di mutuo del confronti di un soggetto che si è spogliato del credito in virtù dell'operata cessione", deve ritenersi "insussistente la legittimazione passiva della società cedente per essere unica legittimata passiva la società cessionaria" (così, da ultimo, Trib. Catania, sent. 19 marzo 2018, cit.).

7.1.3. Questa ricostruzione, benchè non risulti priva di un adeguato sostrato argomentativo, non è, tuttavia, corretta, per le ragioni di seguito indicate.

7.1.4. Deve, infatti, rilevarsi che la ricostruzione appena illustrata finisce, in definitiva, per annullare - quasi per "sublimazione" - la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c..

Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di "cartolarizzazione" disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato.

7.1.4.1. In relazione al primo di tali aspetti occorre qui rammentare che la L. n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.

Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonchè al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.

Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perchè non soddisfatti dai debitori, ovvero perchè inesistenti o, al limite, perchè già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori. Ovvero, proprio quanto accadrebbe, nella specie, se si ammettessero, come statuito dalla sentenza impugnata, il A. e lo S. ad esigere il pagamento dell'importo di Euro 56.975,56, oggetto della condanna in via riconvenzionale, anche dalla Castello Finance s.r.l..

Già su tali basi, dunque, deve ritenersi che i soli controcrediti oggetto di compensazione, di cui sia titolare il debitore ceduto, non possano essere che quelli - dotati degli attributi della certezza, esigibilità e liquidità - suscettibili di compensazione legale.

7.1.4.2. Tale conclusione, del resto, trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nella L. n. 130 del 1999, art. 4, comma 2.

Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla "data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)", nonchè, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data". Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti "sorti posteriormente" alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del "patrimonio separato a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione.

7.2. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso principale comporta l'assorbimento dei restanti quattro, nonchè dello stesso ricorso incidentale, atteso il carattere dirimente ("recte": pregiudiziale) del rilevato difetto di titolarità, dal lato passivo, della società Castello Finance S.r.l., in persona del suo procuratore, società Italfondiario S.p.a. Per la medesima ragione, alla cassazione della sentenza impugnata segue la decisione della causa nel merito, con rigetto della proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 497/05, emesso dal Tribunale di Parma, con condanna della A. e dello S. a corrispondere alla società Castello Finance S.r.l., in persona del suo procuratore, società Italfondiario S.p.a., rispettivamente, la prima, la somma di Euro 137.763,99, nonchè, il secondo, quella di Euro 98.126,81, con interessi moratori, dalla data di emissione sino al saldo, su entrambi gli importi.

8. L'assenza di precedenti di legittimità costituisce giusto motivo ex art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo originario, ovvero anteriore alle modifiche di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio, essendo stato il giudizio di merito introdotto con atto di citazione notificato il 30 maggio 2005) - per l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti ed il ricorso incidentale, cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione a al decreto ingiuntivo n. 497 del 2005 del Tribunale di Parma, e, revocato lo stesso, condanna A.G. e S.C. a pagare alla società Italfondiario S.p.a., in qualità di procuratrice della società Castello Finance S.r.l., rispettivamente, la somma di Euro 137.763,99, quanto alla A., nonchè quella di Euro 98.126,81, quanto allo S., oltre interessi moratori dalla data di emissione al saldo, compensando integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019.