Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22440 - pubb. 03/10/2019
Il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca
Cassazione civile, sez. VI, 16 Luglio 2019, n. 19039. Pres. Frasca. Est. Iannello.
Pagamento del debito - Onere probatorio gravante sul debitore - Diversa imputazione del pagamento - Onere probatorio gravante sul creditore
Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico. (massima ufficiale)
Svolgimento del processo
che:
1. Con decreto notificato il 20/9/2010 il Tribunale di Trapani, su ricorso della Aster S.r.l., ingiunse a B.S. il pagamento della somma di Euro 22.088,43 per canoni di locazione relativi al periodo ottobre 2009/giugno 2010.
Vi si oppose l'ingiunta deducendo l'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 17.005,50.
Il tribunale, ritenendo che l'opposta non aveva dimostrato la controdedotta imputazione di pagamento a debiti più antichi, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l'opponente al pagamento della residua somma dovuta di Euro 5.032,93.
2. In accoglimento del gravame interposto dalla società, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da B.S., condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha infatti rilevato che, da un lato, le causali riportate nei bonifici attraverso cui erano stati eseguiti i pagamenti non recavano alcuna precisa imputazione degli stessi.
Ha inoltre soggiunto che, non controversa essendo l'unica fonte delle obbligazioni periodiche a carico della debitrice, rappresentata dal contratto di locazione in atti, ed avendo la locatrice dedotto l'inadempimento della conduttrice, era quest'ultima a dovere dimostrare di avere eseguito il pagamento dei canoni anteriori a quelli per cui è causa, mancando la quale legittimamente la Aster ha imputato i pagamenti ai debiti più antichi (ratei da marzo a settembre 2009).
3. Avverso tale sentenza B.S. propone ricorso per cassazione con un solo mezzo.
L'intimata non svolge difese nella presente sede.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Motivi della decisione
che:
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 1193 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia".
Sostiene, in sintesi, che la Corte d'appello erroneamente avrebbe ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul creditore, opposto/attore in senso sostanziale, atteso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale, titolo idoneo per l'emissione del decreto, non può costituire fonte di prova in favore della parte per la emessa.
Afferma che sarebbe giuridicamente errato il principio, applicato in sentenza, secondo cui l'opposto deve limitarsi a fornire la prova del rapporto obbligatorio, senza dover giustificare anche la quantificazione dell'esistenza della pretesa vantata e quella di presunti debiti pregressi.
Rileva che l'onere probatorio in capo alla Aster non può ritenersi assolto con la produzione in giudizio del c.d. partitario, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 2709 e 2710 c.c..
2. Il motivo è, in parte, inammissibile, là dove deduce vizio di motivazione secondo paradigma (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia) non più consentito dal nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in altra parte manifestamente infondato.
La Corte d'appello infatti, motivando nei termini sopra esposti, ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (v. ex multis, Cass. 04/10/2011, n. 20288; 09/01/2007, n. 205).
In piena coerenza con tale principio la Corte territoriale ha, da un lato, rilevato che il pagamento dedotto dalla opponente non poteva considerarsi riferito al credito monitariamente azionato (canoni di locazione relativi al periodo ottobre 2009/giugno 2010); dall'altro ha soggiunto che doveva considerarsi provata e anzi pacifica tra le parti la fonte - contratto di locazione - dei debiti pregressi (cui l'opposta, nella descritta situazione, ha legittimamente imputato detto pagamento).
Le censure della ricorrente, per contro, si appalesano da un lato manifestamente infondate, là dove sostanzialmente assumono l'esistenza di un principio opposto (essendo anche per tale profilo predicabile l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 360 - bis c.p.c., n. 1); dall'altro inconferenti là dove non si confrontano nè con l'esposta ratio decidendi ma piuttosto postulano un'affermazione non contenuta nella sentenza (quella secondo cui la prova dei debiti pregressi sarebbe desumibile dalle scritture contabili della opposta).
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non avendo l'intimata svolto difese nella presente sede non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese processuali.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019.