Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21038 - pubb. 09/01/2019

Sul potere del giudice di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione

Cassazione civile, sez. III, 21 Settembre 2015, n. 18451. Est. Frasca.


Esecuzione forzata - Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni



Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina L. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

Svolgimento del processo

1. La Tolomeo Finance, s.r.l. con unico socio, rappresentata dalla SBS s.r.l. quale suo procuratore, ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., comma 7, contro la Curatela del Fallimento di M.C., F.P., M.M., Ma.Ma.Te. e C.S., avverso la sentenza del 3 marzo 2014, con la quale il Tribunale di Palermo, nella costituzione della Curatela e nella contumacia degli altri intimati, ha rigettato un'opposizione agli atti esecutivi.

2. Tale opposizione era stata proposta da essa ricorrente in relazione all'espropriazione forzata immobiliare introdotta con pignoramento del 13 febbraio 1997 dal Banco di Sicilia s.p.a. contro M.C., la F. e M.M. in forza di credito fondato su mutuo fondiario garantito da ipoteca volontaria.

In detta procedura - nella quale il Giudice dell'Esecuzione, a seguito del deposito nel 2004 di perizia di stima del valore dell'immobile, da parte del c.t.u. nominato, per l'importo di Euro 479.851,00, aveva delegato un notaio alle operazioni di vendita sempre nello stesso anno -la Tolomeo Finance, tramite la sua procuratrice, era subentrata alla creditrice pignorante in forza di intervento spiegato ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel 2007, a seguito di cessione del credito per cui si procedeva, derivante da un'operazione di cd. cartolarizzazione del 2006 ai sensi della L. n. 130 del 1999.

2.1. Il notaio delegato aveva proceduto alle operazioni di vendita, che si erano articolate: a) in data 17 gennaio 2008 con un tentativo di vendita all'incanto andato deserto per l'importo di stima (con aumento minimo di Euro 10.000,00); b) con un secondo tentativo in data 13 marzo 2008 ed un terzo il 20 febbraio 2009, sempre negli stessi termini del primo, patimenti infruttuosi; c) con un quarto infruttuoso tentativo di vendita in data 7 aprile 2009 per il prezzo base d'asta ridotto di un quinto, cioè di Euro 383.880,80 (sempre con aumento minimo di Euro 10.000,00); d) con una quinta vendita tentata per il giorno 10 marzo 2010 negli stessi termini di quella precedente ed ancora andata deserta; e) con una sesta tentata vendita per il 7 luglio 2010, nuovamente infruttuosa, al prezzo, ribassato di altro quinto rispetto a quello precedente, di Euro 307.105,00 (sempre con identico aumento minimo); f) ed in fine con una settima vendita per il 19 gennaio 2011 al prezzo base ridotto di altro quinto rispetto al precedente, cioè ad Euro 245.684,00 (con aumento minimo sempre di Euro 10.000,00): tale vendita era andata finalmente in porto con aggiudicazione a favore del C. per il prezzo di Euro 275.684,00 e, quindi, in mancanza di presentazioni di aumento di sesto nei termini, era divenuta definitiva.

2.2. In data 9 febbraio 2011 i debitori esecutati chiedevano al Giudice dell'Esecuzione di sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c., adducendo:

aa) che la stima di cui alla c.t.u. del 2004 era stata fatta dal ct. nel presupposto che l'immobile fosse destinato ad uso ufficio, mentre, in realtà, come emergeva dalla documentazione che si depositava, l'immobile era in effetti una villa, facente parte di un complesso residenziale con strade interne illuminate, posti auto e zone verdi;

bb) che, da una perizia giurata a firma di un architetto, emergeva che il valore dell'immobile era di Euro 744.746,00 e, quindi, di tre volte il prezzo di aggiudicazione;

cc) che queste circostanze, anche alla stregua di Cass. n. 6269 del 2003, giustificavano la chiesta sospensione della vendita, risultando il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore a quello "giusto".

2.3. Il Giudice dell'Esecuzione provvedeva sull'istanza con decreto dell'11 febbraio 2011, osservando preliminarmente "che sia in considerazione del tempo trascorso dalla stima del c.t.u., che delle ulteriori circostanze dedotte nell'istanza (e nella perizia giurata allegata) il valore di aggiudicazione potrebbe essere ormai incongruo, attese le variazioni del mercato immobiliare (oltre che le circostanze relative alla destinazione del bene, evidenziate nell'istanza)". Riteneva, quindi, "che appare opportuno disporre una nuova stima dell'immobile pignorato, allo scopo di valutare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 586 c.p.c., comma 1" e "altresì che, in considerazione dell'anomalia segnalata, appare opportuno nominare altro tecnico per verificare la fondatezza dei rilievi".

Sulla base di queste motivazioni il Giudice dell'esecuzione palermitano adottava i seguenti provvedimenti: a1) nominava un nuovo c.t.u. "affinchè lo stesso, esaminata la c.t.u. in atti, tenuto conto dei rilievi mossi nell'istanza depositata in data odierna, provveda alìaggiornamento della stima dell'immobile sopra indicato, depositando relazione scritta entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento."; a2) autorizzava "all'uopo, il consulente tecnico a effettuare un sopralluogo dell'immobile pignorato;"; a3) "invitava il professionista delegato a riferire in ordine all'eventuale prezzo di aggiudicazione definitiva (a seguito di eventuali aumenti di quinto ex art. 584 c.p.c.), soprassedendo in merito alla predisposizione del decreto di trasferimento sino al deposito della relazione di aggiornamento della stima (precisando altresì che il termine per il versamento del saldo prezzo - ove non ancora avvenuto - deve intendersi sospeso, fino a nuova disposizione, che seguirà il deposito della relazione di stima)"; a4) "assegnava fin d'ora alle parti ivi compreso l'aggiudicatario termine fino al 29/3/11 per eventuali note relative all'istanza ex art. 586 c.p.c."; a5) "si riservava ogni ulteriore provvedimento a seguito del deposito della relazione sopraindicata".

2.4. All'esito della stima effettuata dal nuovo c.t.u. e datata 4 novembre 2011 - nella quale, dandosi atto della formale destinazione urbanistica "a corpo accessorio destinato a studio professionale" e della possibilità di una variazione di destinazione in "abitazione in villini (Cat. A/7), ai sensi della Legge 724/94", si stimava il valore dell'immobile in Euro 578.677,00 al netto dell'esborso di Euro 52.807,00 considerato necessario per la regolarizzazione urbanistica - il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza fuori udienza del 13 dicembre 2011 revocava l'aggiudicazione in favore del C., autorizzava la restituzione in suo favore delle somme versate "a qualsiasi titolo" e mandava al delegato "di porre nuovamente in vendita l'immobile, prendendo, quale prezzo base, il valore da ultimo stimato dal consulente tecnico, valutando altresì l'opportunità di ricorrere a mezzi di pubblicità supplementare (o di implementare il sistema delle visite e comunque di verificare la completezza ed esaustività della descrizione del bene fatta nell'avviso di vendita e nella pubblicità già disposta)".

2.4.1. Il provvedimento, dopo il richiamo al suo precedente decreto, era giustificato dal Giudice dell'Esecuzione con la seguente motivazione: "considerato che, con relazione depositata in data 9/11/11, il c.t.u. all'uopo incaricato stimato il valore attuale dell'immobile in questione in Euro 578.700,00 (e a tale valore è pervenuto anche tenendo conto delle attuali condizioni di mercato, oltre che dell'effettiva consistenza del bene s'agito e dei costi necessari per la regolarizzazione degli abusi riscontrati); ritenuto che il prezzo di aggiudicazione a C.S. è pari a Euro 275.684,00; lette le memorie depositate dalle parti e dagli interessati nei termini concessi da questo giudice; osservato che la differenza percentuale tra il prezzo di aggiudicazione ed il valore di stima aggiornato è pari al 52,36% del valore di stima; rilevato, pertanto, che - anche volendo considerare uno spostamento fisiologico tra prezzo di aggiudicazione e prezzo di mercato - nel caso di specie risulta evidente la sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e il giusto prezzo dell'immobile (anche tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, dello stato di conservazione, della localizzazione, delle considerazioni formulate dal c.t.u. nella sua relazione estimativa, che in questa sede si intende richiamata, ecc.);

osservato in particolare che con specifico riguardo alle osservazioni dell'aggiudicatario provvisorio - se è pur vero che il libero gioco di offerte e rilanci, e la gara che si svolge conseguentemente, sono fattori astrattamente idonei a determinare il prezzo di mercato, correggendo eventuali deprezzamenti iniziali (e nel caso in esame possono anche essere dipese dal fatto che la c.t.u. in atti risaliva al 2004, con evidente incidenza negativa sull'appetibilità del bene), ciò non esime il giudice investito delle questioni ex art. 586 c.p.c. di accertare concretamente la giustezza del prezzo di aggiudicazione, così come determinato a seguito di eventuali rialzi (che potrebbero - come nel caso in esame - non colmare del tutto il divario fra base d'asta e il valore di mercato); diversamente argomentando si giungerebbe ad una disapplicazione dell'art. 586 c.p.c. (dato che in tutte le vendite giudiziarie vi è la possibilità di una gara tra offerenti) o a limitarne l'applicabilità ai soli casi di turbativa o di mancato funzionamento dei mezzi di pubblicità (eventualità queste "patologiche" e pertanto eccezionali)".

3. Decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla qui ricorrente il Tribunale di Palermo, con la sentenza impugnata ha motivato il rigetto, in questi termini:

1a) ha innanzitutto, in conformità a quanto aveva motivato il Tribunale collegiale in sede di reclamo cautelare (del cui provvedimento ha riportato un passo motivazionale esplicativo) "di doversi discostare dall'interpretazione della norma dell'art. 586 c.p.c." data da questa Corte con la sentenza n. 1612 del 2012, a suo dire confermativa delle precedenti sentenze nn. 4344 del 2010, 14634 del 2009, 23799 del 2007 e 8464 del 1999, nel senso che la sospensione da detta norma prevista, pur formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 della L.F., possa giustificarsi solo in presenza di interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo, in ragione della sua introduzione con la L. n. 203 del 1991;

1b) ha, quindi, dichiarato di condividere il diverso orientamento da questa Corte enunciato nella sentenza n. 6269 del 2003, nel senso che il presupposto applicativo dell'art. 586 non fosse solo l'esistenza di quelle interferenze e di essa ha riportato, condividendolo, un passo motivazionale;

1c) ha, quindi, fornito una sorta di esegesi della motivazione della sentenza stessa, assumendo che essa "non può essere addotta a sostegno dell'interpretazione secondo cui sarebbero necessari almeno fattori, per così dire anomali o devianti, sinteticamente espressi dai "fatti nuovi sopravvenuti" o dalle "circostanze già note non considerate"", nonchè soggiungendo che, come aveva affermato l'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo "la sentenza esplicita in modo chiaro il principio della sufficienza della mera notevole sproporzione del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello giusto, costituito dal valore di mercato, e l'elencazione dei possibili indizi è meramente esemplificativa";

1d) ha, di seguito, aggiunto che "parimenti esemplificativa - come si desume dall'uso dell'avverbio "normalmente" - l'indicazione dei fatti nuovi sopravvenute o delle circostanze già note quali fattori che ("normalmente") determinano il valore oggettivo di stima".

Di seguito a queste considerazioni si è, poi, così espressa:

"appare, inoltre, di decisivo rilievo la considerazione che l'art. 586 c.p.c. attribuisce al G.E. un potere di revoca dell'aggiudicazione analogo a quello già contemplato nell'art. 108 della legge fallimentare del 1942, norma ove sicuramente non era presente lo scopo della lotta alla criminalità e del buon andamento della pubblica amministrazione e che è stata sempre interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso della sufficienza della notevole sproporzione oggettiva. A ciò si aggiunga che l'art. 108 L.F., come riformato dalla novella fallimentare, ha aggiunto l'inciso "tenuto conto delle condizioni di mercato" per qualificare la nozione di "ingiustizia" del prezzo di aggiudicazione, in ciò recependo la costante interpretazione giurisprudenziale e fugando definitivamente il dubbio che la qualificazione in termini di ingiustizia del prezzo di aggiudicazione richieda l'incidenza di fattori anomali o devianti. Di conseguenza, l'interpretazione della norma dell'art. 586 - cui ha aderito il g.e. - risponde ad una lettura costituzionalmente orientata della stessa, in quanto, aggiungendo il requisito delle interferenze illecite o di fattori devianti, si determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata a fronte di una condizione soggettiva omogenea, quale è quella del debitore esecutato di procedure esecutive immobiliari individuali e quella del fallito o sottoposto procedura concorsuale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.. Di più, ritenendo necessario il requisito delle interferenze illecite o dei fattori devianti, si potrebbe pervenire alla vendita dei beni del debitore anche "nummo uno", in evidente contrasto con altri principi costituzionali, che tutelano il diritto di proprietà e ne consentono un sacrificio, a tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, entro certi limiti. D'altro canto, l'interpretazione adottata non contrasta con la previsione di cui all'art. 591 c.p.c. (nella formulazione post riforma che ha incrementato il ribasso possibile da 1/5 1/4), nè con le direttive fornite ai delegati dai G.E.. L'accertamento della notevole sproporzione va effettuato, in base all'art. 586 c.p.c., soltanto ex post, quando l'aggiudicazione è già intervenuta, e non ex ante. L'accertamento successivo non può, invero, coincidere con una valutazione preventiva della notevole sproporzione: in primo luogo, perchè il g.e. non può stabilire in anticipo se i ribassi sono coerenti o meno con il notevole deprezzamento del mercato immobiliare interessato da una profonda crisi (a meno di non poter aggiornare continuamente la stima) ed, inoltre, non può prevedere in anticipo gli sviluppi e gli esiti della vendita, potendo ben verificarsi che l'indizione della vendita ad un prezzo di molto ribassato stimoli una maggiore partecipazione di soggetti interessati e, per l'effetto, una gara al rialzo che si concluda con l'aggiudicazione ad un prezzo più alto rispetto a quello base, in ogni caso, anche prescindendo dalle superiori considerazioni, la facoltà di procedere a successivi ribassi senza un limite numerico è prevista dal legislatore, con la conseguenza che la sua limitazione dovrebbe essere oggetto di modifica legislativa. Quanto all'aggiudicatario, sebbene numerose norme introdotte dai provvedimenti legislativi di riforma abbiamo rafforzato la sua tutela (vedi a titolo meramente esemplificativo l'art. 624-bis c.p.c. e l'art. 161 bis disp. att.), nessuna disposizione, tuttavia, attribuisce all'aggiudicatario una aspettativa o - addirittura - un diritto all'acquisto dei beni pignorati ad un prezzo "vile", essendo ciò, per di più, contrario a possibili manovre speculative. Per quanto concerne la posizione del creditore, questi dovrebbe avere un interesse convergente alla liquidazione del bene ad un prezzo non notevolmente sproporzionato rispetto al mercato. In ultimo, deve ritenersi infondata la lamentata violazione del principio di ragionevole durata del processo, che - come correttamente rilevato dal G.E. - non tiene conto della coesistenza, nel processo esecutivo, di una pluralità di interessi confliggenti e del loro necessario contemperamento, nonchè della circostanza che la definizione del processo non dipende soltanto dalla iniziativa delle parti o dagli organi della procedura.".

4. Il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Palermo propone cinque motivi.

Nessuno degli intimati ha resistito.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia "violazione ed errata applicazione dell'art. 586 c.p.c. - Inesistenza, o comunque mancata identificazione, neppure indiziaria, da parte del Tribunale, di "fattori devianti" o "interferenze illegittime" nel procedimento di determinazione de prezzo della vendita forzata (in senso conforme: sentenze di Codesta Suprema Corte di Cassazione nn. 99/8464, 07/23799; 10/4344 e 12/1612, tutte disattese dal Tribunale di Palermo)".

Nel motivo, dopo il richiamo delle massime o di parti motivazionali delle sentenze citate nella riportata intestazione, si lamenta innanzitutto che il Tribunale si sia posto espressamente in contrasto con i principi da essa affermati in ordine al doversi ravvisare il punto di partenza per l'esercizio del potere dell'art. 586 c.p.c. in "interferenza di fattori devianti nella procedura di vendita" ed abbia invece ritenuto che l'esercizio del potere possa essere giustificato sulla base del "semplice criterio della mera sproporzione numerica di aggiudicazione e valore venale del bene nel libero mercato".

Si sostiene, poi, che il Tribunale, nel dichiarare di aderire a quello che ha definito come contrario e minoritario orientamento espresso da Cass. n. 6269 del 2003, avrebbe in realtà "forzato" la lettura della parte motiva della sentenza in cui questa Corte aveva affermato che "nella valutazione del "giusto prezzo", la cui nozione il legislatore ha voluto generica e priva di riferimenti a parametri precisi allo scopo di consentirne la adattabilità alla varietà delle ipotesi possibili, il giudice dell'esecuzione potrà avvalersi di elementi, anche indiziari, di natura la più varia, quali, ad esempio, i fatti notori, la presentazione tardiva di offerte all'incanto, il deposito di offerte di aumento del sesto, le notizie e le informazioni dovunque e da chiunque attinte, i fatti nuovi e sopravvenuti alla stima del bene immobile oggetto della vendita all'incanto".

La forzatura operata dal tribunale palermitano starebbe nell'affermazione che la sentenza avrebbe esplicitato in modo chiaro la sufficienza della mera notevole sproporzione del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello giusto costituito dal valore di mercato, in quanto avrebbe considerato quelli che chiama elementi indiziari in via meramente esemplificativa.

Nel caso di specie, poichè l'aggiudicazione era avvenuta per un prezzo che era stato determinato dalla naturale evoluzione della procedura di vendita articolatasi in ben sei tentativi e partendo da un prezzo base che aveva subito ribassi ai sensi di legge ed inoltre nel corso del suo svolgimento non erano intervenuti "fattori devianti" nè si erano avute "interferenze illegittime", l'esercizio del potere dell'art. 586 risultava del tutto ingiustificato.

2. L'esposizione degli altri quattro motivi ha come premessa espressa l'affermazione che riguarderebbe violazioni o false applicazioni di legge commesse dal Tribunale come conseguenza di quella denunciata con il primo motivo.

3. Con il secondo motivo si denuncia "violazione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche nella L. 14 maggio 2005, n. 80, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e L. 23 febbraio 2006, n. 51".

Vi si sostiene - con espresso riferimento al rilievo del Tribunale che l'aggiudicazione risultava effettuata ad un prezzo ingiusto perchè risultava una differenza del 52,36% fra il prezzo di aggiudicazione e quello di stima aggiornato - che l'esegesi dell'art. 586 c.p.c. prospettata dalla sentenza impugnata non sarebbe giustificabile alla stregua di esso, perchè non terrebbe conto che con la normativa evocata nell'intestazione del motivo, è ormai consentito, allo scopo di agevolare le vendite giudiziarie, il ribasso del prezzo di vendita non più per un quinto, bensì per un quarto, il che comporta che dopo due ribassi il bene pignorato potrebbe essere aggiudicato per un valore dimezzato rispetto a quello di mercato fissato dalla stima. Nel caso di specie del resto i ribassi, autorizzati già dal provvedimento di delega al notaio, erano stati addirittura tre, in seguito al verificarsi di inutili tentativi di vendita.

4. Con un terzo motivo si prospetta "contrarietà dell'ordinanza opposta e della sentenza impugnata alla L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione alla violazione della CEDU, ratificata ai sensi della L. 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo di cui all'art. 6, paragrafo 1".

Vi si argomenta che del tutto genericamente il Tribunale avrebbe replicato al rilievo della contrarietà dell'esercitato potere di cui all'art. 586 c.p.c. ai principi evocati nell'intestazione del motivo, tenuto conto che Cass. n. 15611 del 2002 ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 anche per l'esecuzione forzata e considerato che nel caso di specie l'inizio della proceduta esecutiva risaliva a ben 17 anni prima, a fronte di una durata stimata ragionevole nella materia in cinque anni. Generico sarebbe il richiamo che il Tribunale ha fatto agli altri interessi coinvolti nel processo esecutivo.

5. Con un quarto motivo si fa valere "mancata tutela del terzo aggiudicatario".

Vi si argomenta che l'effetto dell'esegesi dell'art. 586 fatta dal Tribunale sarebbe di scoraggiare i potenziali aggiudicatari- acquirenti, in manifesto contrasto con la filosofia dell'intervento legislativo già evocato a proposito dell'aumento della misura dei ribassi.

6. Con il quinto motivo si deduce "contrarietà della sentenza de qua, relativamente all'erronea applicazione dell'art. 586 c.p.c. nell'interesse del ceto creditorio".

L'esegesi fatta propria dal Tribunale, comportando la rinnovazione della vendita e, quindi, nuovi costi per la procedura esecutiva, essendo presumibile una certa durata dei relativi tentativi, nonchè, nella situazione di recessione del Paese, una probabile nuova aggiudicazione ad un prezzo più basso, se non equivalente, rispetto a quello della prima aggiudicazione e, quindi, anch'esso "non giusto", determinerebbe la revocabilità dell'aggiudicazione, con conseguente sequenza di tentativi di vendite all'infinito. Tutto ciò si risolverebbe in un danno per il creditore procedente.

7. L'esame dei motivi del ricorso può procedere congiuntamente, in quanto rispetto al primo motivo le argomentazioni svolte negli altri sono sostanzialmente strettamente connesse.

7.1. Il Collegio ritiene opportuno partire dalla verifica della prospettazione del Tribunale di Palermo che nella giurisprudenza di questa Corte vi sarebbero due orientamenti sull'esegesi dell'art. 586 c.p.c..

Di quello che il Tribunale dice minoritario e cui dichiara di aderire sarebbe espressione Cass. n. 6269 del 2003, mentre dell'altro sarebbero espressione le altre decisioni che lo stesso Tribunale ha evocato.

Ritiene il Collegio che l'affermazione dell'esistenza di due distinti e contrapposti orientamenti non possa essere accettata nei termini in cui, sebbene diffusamente, l'ha argomentata il Tribunale di Palermo.

E' vero soltanto che nelle decisioni che questa Corte ha reso sull'esegesi dell'art. 586 c.p.c. si colgono delle differenze di tessuto argomentativo che, ad un'attenta lettura, si palesano soltanto frutto di implicazioni derivanti dalla fattispecie che di volta in volta la Corte si è trovata ad affrontare, spesso nella logica che, anteriormente alla modifica dell'art. 360 c.p.c. con l'aggiunta dell'attuale ultimo comma, da parte della riforma del D.Lgs. n. 40 del 2006, vietava l'accesso alla Corte ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 con il ricorso straordinario, che, com'è noto, è l'impugnazione avverso la sentenza ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

7.2. Conviene, dunque, ripercorrere le motivazioni delle sentenze che, secondo l'assunto del Tribunale sarebbero in contrasto con quella del 2003, che esso ha dichiarato legittimare la sua decisione.

7.2.1. Cass. n. 8464 del 1999, nella sua motivazione si pronunciò per la prima volta sull'esegesi della norma e dopo avere registrato che il novellato art. 586 cod. proc. civ. risultava modellato formalmente sull'art. 108 della legge fallimentare e perseguiva lo scopo di contrastare "tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di formazione del prezzo nelle vendite forzate immobiliari", in quanto collocata "nel contesto più generale di "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"", di cui alla rubrica della L. 12 luglio 1991, n. 203 (al cui comma 1, art. 19-bis, si doveva la novella), espressamente affermò che ai fini della concreta esegesi della norma, occorreva individuare la nozione di "prezzo giusto", "i termini della comparazione di questo requisito" ed "i limiti entro i quali il potere di sospensione può essere esercitato".

Notò, quindi, che "i primi due elementi sono concettualmente collegati" e che "i dati della comparazione" erano "rappresentati ... dal prezzo realizzato con l'aggiudicazione e da quello che, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato raggiunto nel sistema della vendita concretamente scelto e delineato dalla legge". Dopo di che soggiunse che "questa nozione esclude che, secondo la norma, il secondo termine di paragone (il "prezzo giusto")" potesse essere "rappresentato dal prezzo di mercato o da quello che consenta un migliore risultato economico, in quanto, stante la possibilità delle offerte dopo l'incanto ai sensi dell'art. 584 c.p.c., comma 1, l'innovazione normativa si ridurrebbe in una mutile ripetizione". Rilevò a conferma di tale assunto che "d'altra parte, l'operare del solo fattore prezzo migliore, attraverso la inevitabile rinnovazione di atti esecutivi già compiuti (con l'accertamento che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto il processo è restituito in una fase nella quale il giudice può provvedere all'assegnazione del bene, disporre l'amministrazione giudiziaria o fissare un nuovo incanto), comporterebbe un aggravio di costi nella procedura esecutiva e possibili manovre dilatorie, poste in atto dal debitore o da altri interessati secondo le convenienze individuali, prive di sicuri elementi di riscontro".

Osservò, quindi, che "la differenza tra i due termini, in secondo luogo, deve essere "notevolmente inferiore"", cioè non "solo di grado superiore, ma .,.anche rilevante", e, di seguito, rilevò che "talora è stato sostenuto che elemento significativo della rilevanza può essere ricavato dalla notevole differenza tra il prezzo fissato per l'incanto e quello dell'aggiudicazione", per soggiungere che "si tratta di un criterio che non è assoluto, come è facile verificare nei casi di esito negativo di un primo incanto seguito da uno nuovo a prezzo ribassato (art. 591 c.p.c., u.c.)".

Concluse, quindi, che "il vero è che l'art. 586 citato pone il giudice dell'esecuzione di fronte ad un ventaglio di elementi che debbono essere adattati al caso concreto nel quadro di quella operazione di contrasto delle illegalità perseguite dalla norma. In questo contesto deve essere valutato anche l'elemento della rilevanza del prezzo indicato come giusto ed essa deve essere determinata discrezionalmente dal giudice".

Con tale affermazione la sentenza sembrò ancora ribadire quanto desunto dall'origine della norma, cioè che il suo finalismo fosse di evitare illegalità.

Senonchè, nel prosieguo indicò la valutazione del giudice dell'esecuzione come frutto non di "determinazione arbitraria, ma di valutazione adeguatamente motivata con criteri esatti e coerenti" e, quindi, ritenne (paragrafo 4.3.) che nella specie "la valutazione compiuta nella sentenza impugnata circa i vantaggi della sospensione della vendita" fosse stata esaurientemente condotta e ne spiegò le ragioni, che non si erano basate affatto sull'esclusione di una interferenza illecita, bensì sulla circostanza che il maggior valore del compendio che si era prospettato come ragione giustificativa della chiesta sospensione, era stato apprezzato correttamente dal giudice della sentenza impugnata assumendosi che, "anche a volere stabilire una coincidenza tra prezzo giusto e valore commerciale, la stima compiuta dall'esperto era frutto di un giudizio induttivo e non di una obbiettiva valutazione di mercato", "che il valore ricavato dalla rendita catastale non sarebbe stato notevolmente superiore a quello offerto", che "non risultavano aumenti di valore dei prezzi degli immobili, semmai una flessione degli stessi", che l'offerta di acquisto, pervenuta al debitore "non appariva seria in quanto proveniente da società con un capitale di appena 20 milioni, che non offriva alcuna garanzia circa l'effettivo pagamento del prezzo offerto".

7.2.1.1. La riportata motivazione suggerisce i seguenti rilievi:

aa) la sentenza, pur partendo dalla premessa della giustificazione del potere di sospensione in ragione della tematica evocata dalla rubrica della 1. n. 203 del 1991 e desumendone che lo scopo della nuova norma doveva essere ricostruito in modo conforme allo scopo del provvedimento legislativo che l'aveva introdotto, siccome evidenziato dalla sua rubrica, aveva in realtà evocato quest'ultima nella sua totalità, cioè tanto nel riferimento alla "lotta alla criminalità organizzata", quanto alla "trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa", e lo aveva fatto senza alcuna enfatizzazione, ma aveva anzi parlato genericamente di "interferenze illegittime", senza dire che con tale formulazione intendeva riferirsi alla necessità che si trattasse di interferenze dovute alla criminalità ed alludendo, quindi, successivamente espressis verbis al "contrasto delle illegalità", concetto parimenti non evocante necessariamente quelle interferenze;

bb) la sentenza aveva poi, in concreto scrutinato e, dunque, valutato nella loro congruenza in iure rispetto allo scopo della norma le ragioni che, poste a base dell'istanza ex art. 586 c.p.c., erano state ritenute inidonee a giustificare la sospensione dal giudice dell'esecuzione e dal giudice dell'opposizione e che - come, del resto, emerge anche dallo svolgimento del processo della decisione nulla avevano a che fare con la prospettazione della verificazione di interferenze provenienti da criminalità organizzata;

cc) la sentenza non espresse, dunque, una valutazione di approvazione della decisione di merito giustificandola per il fatto che non erano state allegate interferenze illecite.

Questo emergeva dall'analisi complessiva della sentenza.

7.2.2. Successivamente alla sentenza ricordata, Cass. n. 5073 del 2000 ripetè, quasi con le stesse parole, lo stesso tessuto argomentativo ed anche con riferimento alla vicenda oggetto del processo di merito, reputò corretto il diniego della sospensione, osservando nel paragrafo 5. della motivazione che: "La valutazione compiuta nella sentenza impugnata circa i vantaggi della sospensione della vendita è stata esaurientemente condotta. Infatti, il tribunale, non solo ha escluso che fossero emersi elementi di perturbazione degli incanti, ma ha ritenuto che non vi erano elementi per ipotizzare in futuro una migliore collocazione dell'immobile sul mercato. Quest'ultima conclusione è stata ricavata da numerosi elementi negativi, dettagliatamente indicati, quali: alcuna offerta di acquisto con aumento del sesto del prezzo della vendita era pervenuta in cancelleria; oltre all'aggiudicatario nessun altro interessato aveva partecipato all'incanto; il prezzo realizzato era superiore di oltre cento milioni a quello di base di asta; la destinazione dell'immobile ad opificio industriale e le difficili condizioni di sviluppo industriale della zona limitavano notevolmente la platea dei potenziali interessati all'acquisto; le precarie condizioni di manutenzione dell'immobile; la non convenienza economica di una eventuale divisione in lotti del cespite, il carattere unitario del quale rappresentava di per sè elemento della sua valorizzazione".

Anche in tal caso vanno ripetute le stesse considerazioni svolte a proposito della sentenza del 1999 circa l'esclusione dell'ancoraggio della norma ad interferenze illecite derivanti dalla criminalità organizzata: la Corte esaminò l'operato del giudice dell'esecuzione ancorchè esso non riguardasse affatto una fattispecie in cui era stato allegato che e doveva stabilirsi se vi erano o non vi erano state interferenze di quel genere.

7.2.4. Nella successiva sentenza n. 6269 del 2003, che il Tribunale di Palermo ha considerato espressione di un orientamento difforme da quello che, partendo dalla sentenza del 1999, sarebbe a suo avviso prevalente, questa Corte esaminò una fattispecie in cui il potere di sospensione era stato esercitato e ritenuto legittimo dalla sentenza impugnata pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro un'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare innanzi al tribunale di Palermo, revocata la aggiudicazione, aveva sospeso la vendita sul rilievo che l'ordinanza del gennaio 1998, dispositiva dell'incanto ai sensi dell'art. 576 c.p.c., conteneva la indicazione del prezzo base dell'asta conforme al valore di stima di cui ad una perizia del gennaio 1986 e non già al valore aggiornato della successiva stima pur effettuata nel novembre del 1996.

La sentenza osservò, innanzitutto che "L'art. 586 c.p.c., nel testo modificato della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 19 bis, suo comma 1 riconosce al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere la vendita "quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto". La disposizione - di contenuto analogo a quella dell'art. 108 della legge fallimentare ed improntata, quale aspetto della generale ratio della L. n. 203 del 1991 di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, alla esigenza di evitare le eventuali interferenze illegittime nelle vendite forzate immobiliari con incanto - prevede che il giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento con il quale è stato individuato l'aggiudicatario definitivo, può, invece che emettere a suo favore il decreto di trasferimento del bene immobile, pronunciare ordinanza di sospensione della vendita, restituendo, in tal modo, il procedimento di espropriazione alla fase dell'incanto, che si terrà secondo le nuove e più favorevoli condizioni di vendita. La sospensione della vendita, che viene disposta con ordinanza impugnabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., costituisce l'esercizio di una facoltà del tutto discrezionale, che, se adeguatamente motivata, sottrae il relativo provvedimento al controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione, dato che nella valutazione del "giusto prezzo", la cui nozione il legislatore ha voluto generica e priva di riferimenti a parametri precisi allo scopo di consentirne la adattabilità alla varietà delle ipotesi possibili, il giudice dell'esecuzione potrà avvalersi di elementi, anche indiziali, di natura la più varia, quali, ad esempio, i fatti notori, la presentazione tardiva di offerte all'incanto, il deposito di offerte di aumento del sesto, le notizie e le informazioni dovunque e da chiunque attinte, i fatti nuovi e sopravvenuti alla stima del bene immobile oggetto della vendita all'incanto".

Come si vede la premessa della motivazione è assolutamente identica a quella delle due sentenze precedenti circa l'origine della norma ed anche in tale caso si evocò nuovamente come correlato ad essa il concetto di "interferenze illegittime". E' vero che vi era un elemento di apparente novità nella sottolineatura del carattere discrezionale del potere del giudice dell'esecuzione, ma tale sottolineatura, che si collocava in un contesto in cui ancora non era stato introdotto l'art. 360 c.p.c., u.c. e che si correlava ai limiti del controllo della Corte di cassazione, risultò in concreto ridimensionata dalle situazioni successivamente esemplificate.

La motivazione della sentenza continuava, peraltro, in questi termini: "Sulla scorta di dette premesse deve essere rigettata la censura preliminare avanzata in ricorso, secondo cui un limite oggetti vo ostativo alla sospensione della vendita sarebbe da individuare nel fatto che, una volta indicato il prezzo base ai sensi dell'art. 576 c.p.c., comma 1, n. 2, nel provvedimento che dispone la vendita, l'aggiudicazione risulti ormai avvenuta ad un prezzo non inferiore a quello indicato. La tesi prospettata dai ricorrenti - in virtù della quale sarebbe preclusa al giudice dell'esecuzione la valutazione successiva di congruità del prezzo di aggiudicazione rispetto al cd. giusto prezzo qualora, prima della aggiudicazione, non sia stata esercitato nè il potere officioso della revoca ex art. 487 nè sia stata proposta la opposizione ex art. 617 c.p.c. in ordine al provvedimento di vendita sul punto relativo all'art. 576 c.p.c., comma 1, n. 2 - non trova, infatti, il riscontro dell'argomento letterale della norma; nè detta preclusione può, in qualche modo, essere giustificata dal diverso argomento secondo cui, nella mancata impugnazione degli atti della fase precedente l'aggiudicazione, la sospensione della vendita sarebbe consentita nella sola ipotesi in cui l'aggiudicazione abbia costituito l'effetto di interferenze illegittime nel procedimento di formazione del relativo prezzo. Invero, la lettera della legge è ben chiara nel senso che il parametro, rispetto al quale deve essere espresso il giudizio di notevole inferiorità del prezzo in rapporto a quello giusto, è il valore oggettivo di stima dell'immobile al momento della vendita, quale determinato, normalmente, da fatti nuovi sopravvenuti, dei quali il giudice della esecuzione non poteva tener conto al momento della formazione del provvedimento di vendita, ovvero derivante da circostanze a tale momento già note, le quali non siano state affatto prese in considerazione dallo stesso giudice oppure, all'epoca erroneamente apprezzate, siano ancora suscettibili di venire attualmente in evidenza. Il che è quanto si è verificato nel caso di specie, nel quale la stima degli immobili indicata nel provvedimento di vendita corrispondeva ad un valore già allora inferiore a quello del cd. prezzo giusto, sicchè, ove anche si potesse ritenere in ciò realizzato un errore del giudice dell'esecuzione, detto errore restava rimediabile mediante apprezzamento del fatto sopravvenuto, nuovo dal punto di vista soggettivo e, comunque, evidenziato dalle parti nella valenza diversa da quella prima ritenuta. Inoltre, nonostante che la modifica all'art. 586 c.p.c. sia stata inserita nel più generale contesto degli scopi della L. n. 203 del 1991, la sospensione della vendita nel caso previsto suppone soltanto la valutazione di sproporzione, di cui innanzi si è detto, per il fatto oggettivo della notevole inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione, per cui la norma, che deve essere intesa come corrispondente anche alla esigenza di tutela dei creditori (procedenti ed intervenuti) ed all'interesse dello stesso debitore esecutato, non richiede la sussistenza, altresì, di reali o paventate interferenze illecite nella procedura. Infine, quanto alla pretesa preclusione del suddetto potere di incidere sul prezzo base ai fini del nuovo esperimento di vendita all'incanto (che i ricorrenti deducono in base all'argomento che quello in precedenza fissato non potrebbe essere modificato in quanto assistito dalla presunzione di congruità conseguente alla mancata revoca ed all'omessa opposizione ex art. 617 c.p.c.), deve questa Corte, richiamando la motivazione svolta ad altri fini con una pregressa sua decisione (Cass., n. 5073/2000), ribadire che, mentre quella compiuta ai fini della emissione dell'ordinanza di sospensione della vendita costituisce vera e propria valutazione risolutiva di eventuale contrasto, quella, invece, che il giudice dell'esecuzione compie per la indicazione del prezzo base della vendita ex art. 576 c.p.c. è attività di mero impulso delle operazioni di vendita, dalla quale non può derivare la preclusione del tipo di quella eccepita".

In questa seconda parte della motivazione si segnalava per la prima volta effettivamente l'espressa affermazione che il presupposto dell'esercizio del potere di sospensione non richiede la sussistenza, altresì, di reali o paventate interferenze illecite nella procedura, nonostante l'origine della norma.

Senonchè, per quanto si è rilevato in precedenza a proposito delle due sentenze già citate, tale affermazione non sembra, come ritiene il Tribunale di Palermo porsi in contrasto con Cass. n. 8464 del 1999, perchè, s'è già veduto, che essa stessa non aveva affatto evocato come presupposto del potere "le interferenze illecite", bensì - in sintonia, peraltro, con l'ampiezza del titolo della L. n. 203 del 1991 e, quindi, con la finalità dell'intervento - le interferenze meramente "illegittime" e, dunque, un concetto ben più lato.

Nella sentenza del 2003 il punto che si segnala come particolarmente importante è semmai la sottolineatura che il presupposto del potere deve essere basata su fatti nuovi, sebbene la loro novità la si dica possibile anche solo come novità soggettiva.

Un vero e proprio contrasto fra le prime due sentenze e quella del 2003 (la cui motivazione per molti versi trovasi ripetuta dalla coeva Cass. n. 6272 del 2003), in realtà, non sembra affatto manifestarsi, specie se si considera che sia la sentenza del 1999, sia quella del 2000, avevano di fronte - come s'è detto - casi nei quali certamente la negazione della sospensione era stata motivata non già per l'inesistenza di interferenze illecite dovute alla criminalità organizzata, bensì sulla base della valutazione di elementi invocati all'uopo che ne prescindevano.

7.2.5. La sentenza n. 23799 del 2007 scrutinò un motivo di ricorso con cui si sosteneva che la decisione impugnata fosse incorsa "nella contraddizione di ritenere contemporaneamente che la norma citata persegue lo scopo di contrastare possibili interferenze illegittime nel procedimento di formazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari e di evitare che il prezzo di questa vendita sia fissato con notevole separazione tra quello di aggiudicazione e quello giusto". In ordine a detto motivo la sentenza osservò che: "L'art. 586 cod. proc. civ. (novellato dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 19 bis), secondo cui il Giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", formalmente modellato sulla L. Fall., art. 108, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, considerata la sua collocazione nell'ambito della citata legge di contrasto della criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. La norma non contiene indicazioni di individuazione "del prezzo giusto"; presuppone, tuttavia, che alla determinazione di questo si giunga attraverso la comparazione di quello concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata; sostanzialmente in questo senso: Cass. 6 agosto 1999, n. 8464, 19 aprile 2000, n. 5073. In altri termini, alla sospensione concorrono il fatto obbiettivo che il prezzo di aggiudicazione sia "notevolmente inferiore a quello giusto" e le interferenze illegittime nella sua determinazione. Errano, pertanto, i ricorrenti quando denunciano che nella decisione siano presenti due elementi contrastanti, che, invece, sono elementi concorrenti. Per completezza, si aggiunga che nella sentenza impugnata si da atto che nello svolgimento della procedura di vendita non v'è stata interferenza di alcun fattore esterno o estraneo e che alla gara hanno partecipato due offerenti e l'aggiudicazione si è consolidata ad un prezzo di circa 100 milioni superiore a quello inizialmente fissato".

Come si vede anche la decisione ora ricordata non si discosta dalle decisioni del 1999 e del 2000, che espressamente richiama. Inoltre, pur ignorando Cass. n. 6269 del 2003, non contiene alcuna affermazione che in qualche modo la ponga in contrasto con essa, non diversamente da come a sua volta quest'ultima non aveva contraddetto quelle precedenti.

7.2.6. Anche per la sentenza n. 14634 del 2009 possono ripetersi le stesse considerazioni svolte per quella del 2007: essa ripete la medesima motivazione della sentenza del 1999 circa la ricostruzione del significato dell'art. 586 c.p.c., tant'è che cita espressamente quella sentenza, quella del 2000 e proprio quella del 2007.

Va, poi notato che, pur premettendo che il controllo della motivazione dell'esercizio del potere siccome valutato dalla sentenza impugnata era limitato alla mancanza di motivazione, detta decisione affermava che "la sentenza impugnata ha dato adeguata e convincente risposta alla istanza con la quale era stata respinta la richiesta la sospensione dell'aggiudicazione, rilevando: - che il primo C.T.U. aveva tenuto conto di tutti gli elementi oggettivamente rilevanti e quindi non poteva avere inciso sul prezzo di stima il fatto che l'immobile fosse stato visionato mentre erano in corso lavori di ristrutturazione; - che i ribassi del prezzo di aggiudicazione, essendo andati deserti ben quattro tentativi di vendita, costituiscono la riprova della oggettiva difficoltà di reperire acquirenti interessati sul libero mercato; - che il secondo C.T.U. ha correttamente tenuto conto della situazione urbanistica dell'immobile, nel senso che esso era condonabile, salvo che per la porzione di copertura del terrazzo, per la superficie di mq. 43,05 in ordine alla quale dovevano essere detratti costi per riduzione in pristino, trattandosi di manufatto non sanabile".

E' palese che queste considerazioni confermano sempre che anche questa sentenza, quando mosse dalla premessa che il presupposto dell'applicazione della norma sono le interferenze illegittime, non le identificò affatto come interferenze di origine da fenomeni di criminalità organizzata.

7.2.7. Anche la sentenza n. 4344 del 2010 si mosse sempre nel solco della più volte citata giurisprudenza evocativa del concetto di interferenza illegittima.

7.2.8. Cass. n. 1612 del 2012 - che esaminò un caso in cui il giudice di merito aveva sospeso la vendita in ragione dell'arresto di un concorrente all'asta durante il suo svolgimento - si segnala (in una situazione in cui, peraltro, lo scarno tenore dell'esposizione dello svolgimento processuale non consente di percepire maggiori indicazioni circa la fattispecie concreta) per avere affermato "che il giudice a quo, il quale ha preso atto degli orientamenti interpretativi di questa Corte, alla luce dei quali ha motivato il suo convincimento, ha condiviso l'orientamento, da ritenersi consolidato, di cui alla sent. n. 6269/03, che richiama e di quello di cui alla sent. n. 23799/07, (v. anche Cass. n. 4344/10; Cass. n. 16755/10) e che in questa sede va ribadito".

L'affermazione, come si vede, colloca insieme a tutte le altre la sentenza n. 6269 del 2003, reputandola parte di un solo orientamento.

7.2.9. Da ultimo, si rileva che la recente Cass. n. 25431 del 2014, che doveva decidere sempre su un ricorso in ordine a sentenza che aveva approvato il diniego della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione (dopo un primo provvedimento provvisorio e un'istruzione), non ha avuto modo di soffermarsi sullo stato della giurisprudenza della Corte, in quanto ha reputato inammissibili i motivi, sebbene dopo avere segnalato che il giudice di merito aveva applicato l'orientamento ormai consolidato in detta giurisprudenza "di cui alla sentenza 18 aprile 2003 n. 6269" che quel giudice aveva indicato seguito da Cass. n. 1612 del 2012, n. 4344 del 2010, n. 14634 del 2009 e n. 23799 del 2007.

8. Questo essendo lo stato della giurisprudenza di questa Corte sull'esegesi dell'art. 586 c.p.c., il Collegio, procedendo allo scrutinio dei motivi di ricorso, rileva preliminarmente, come del resto già preannunciato, che non è esatta la prospettazione della sentenza impugnata, là dove ha sostenuto che Cass. n. 6269 del 2003 sarebbe espressione di un orientamento diverso da quello espresso originariamente da Cass. n. 8464 del 1999 e che sarebbe stato poi seguito dalle altre sentenze evocate in motivazione.

8.1. Invero, evocando e riportando il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale collegiale in sede di reclamo la sentenza impugnata legge palesemente la premessa circa l'origine della ormai datata novella dell'art. 586 operata della legge del 1991, come se essa fosse stata fatta da Cass. n. 8464 del 1999 e, quindi ripetuta dalle altre che sarebbero espressione dello stesso orientamento, nel senso di ancorare il potere del giudice dell'esecuzione all'esistenza di interferenze sulla procedura di vendita dovute all'azione della criminalità organizzata, cui faceva riferimento la rubrica della L. n. 203 del 1991: infatti, pur dichiarando la sentenza qui impugnata che l'orientamento da cui dissente aveva affermato che la norma perseguiva lo scopo di contrastare "tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite", essa, quando riporta la motivazione dell'ordinanza collegiale fa propria l'affermazione in essa contenuta che, nell'alludere a quell'orientamento, lo legge nel senso che avesse inteso riferirsi ad "interferenze illecite" (p. 5, rigo 5).

In tal modo l'affermazione di Cass. n. 8464 del 1999 circa lo scopo della norma risulta travisata, atteso che, come s'è veduto in precedenza, essa non aveva affatto inteso alludere ad "interferenze illecite", cioè evocative dell'ingerenza della criminalità organizzata, ma aveva parlato, molto più genericamente ed ampiamente, di "interferenze illegittime e di fattori devianti", così volendo alludere all'intervento nell'intero processo di determinazione del prezzo fino all'aggiudicazione di circostanze da apprezzarsi come "illegittime", cioè non legittime perchè non funzionali allo scopo cui quel processo è deputato e tali da rappresentare appunto fattori di deviazione rispetto al suo perseguimento.

Il concetto di interferenze illegittime e quello di fattori devianti si prestavano certamente a ricomprendere anche interferenze illecite evocative dell'azione della criminalità organizzata, ma è del tutto priva di aderenza alla motivazione la pretesa di ridurre ad esse l'ambito di applicazione dell'art. 586 c.p.c. secondo la sentenza del 1999. D'altro canto e come s'è detto, la sentenza avallò il ragionamento con cui in sede di merito era stata condivisa la negazione da parte del giudice dell'esecuzione della sospensione approvando argomenti che rivelavano claris verbis l'assoluta mancanza di verificazione di "interferenze illecite" nella procedura esecutiva di cui si trattava e, dunque, senza limitarsi a constatare come decisiva quella mancanza.

Si è, poi, già dimostrato sopra che le stesse considerazioni varrebbero per tutte le altre sentenze che si rifanno a quella del 1999, una sola delle quali si trovava di fronte ad un caso in cui nel processo di vendita si era verificata una vicenda in qualche modo evocativa di un'interferenza illecita (arresto di concorrente), ma, peraltro, senza che alla particolarità della vicenda avesse annesso particolari conseguenze in punto di identificazione del profilo dell'istituto.

8.2. Ma v'è di più: 1affermazione del Tribunale di Palermo circa l'inaugurazione da parte di Cass. n. 6269 del 2003 di un diverso orientamento contrapposto al preteso orientamento facente leva sulle "interferenze illecite" è priva di fondamento anche perchè quella sentenza, come s'è veduto, inizia il suo iter motivazionale riproponendo la premessa circa l'origine della norma proprio negli stessi termini di Cass. n. 8464 del 1999, in particolare, reiterando anch'essa l'uso dell'espressione generica "interferenze illegittime".

La sentenza del 2003, in realtà, si pose allora in piena continuità con quella del 1999 e non le si può in alcun modo assegnare il valore di inaugurare un diverso orientamento.

E', quindi, priva di giustificazione la premessa da cui parte la sentenza impugnata circa l'essersi la sentenza del 2003 posta in contrasto con le due precedenti (e circa l'essere proseguito il contrasto successivamente con le altre sentenze evocate).

8.3. Ciò è tanto vero che il Tribunale di Palermo nella sentenza impugnata; facendo proprie le considerazioni dell'ordinanza collegiale, per rendere coerente la sua premessa con le conclusioni raggiunte è costretto a due passaggi motivazionali esplicativi del decisimi della sentenza del 2003 che sono anch'essi del tutto privi di fondamento e ne segnano il primo un travisamento ed il secondo un'ingiustificata svalutazione.

Con riferimento al primo aspetto, il dire, riproponendo la motivazione dell'ordinanza collegiale che Cass. n. 6269 del 2003 "esplicitava in modo chiaro il principio della sufficienza della mera notevole sproporzione del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello giusto, costituto dal valore di mercato" implica l'identificare il "prezzo giusto" con quello corrispondente al "valore di mercato".

Senonchè, là dove la sentenza del 1999 aveva chiaramente affermato che il "prezzo giusto", come conseguenza della rilevanza delle interferenze illegittime, non era rappresentato da quello di mercato o da quello che consente un miglior risultato economico, la sentenza del 2003 non aveva in alcun modo affermato il contrario e meno che mai aveva postulato un'identificazione fra "prezzo giusto" e "valore di mercato".

Essa, dopo aver detto (come si evince dalla motivazione sopra riportata) in una prima parte che la nozione di giusto prezzo è stata voluta dal legislatore "generica e priva di riferimenti a parametri precisi allo scopo di consentirne la adattabilità alla varietà delle ipotesi possibili" ed avere, quindi, proceduto ad una loro esemplificazione parlando di "elementi, anche indiziari, di natura la più varia" ("quali, ad esempio, i fatti notori, la presentazione tardiva di offerte all'incanto, il deposito di offerte di aumento del sesto, le notizie e le informazioni dovunque e da chiunque attinte, i fatti nuovi e sopravvenuti alla stima del bene immobile oggetto della vendita all'incanto"), nella parte successiva ha soggiunto, per dare coerenza all'affermazione che presupposto del potere non è la verificazione di interferenze criminali illecite, che "il parametro, rispetto al quale deve essere espresso il giudizio di notevole inferiorità del prezzo in rapporto a quello giusto, è il valore oggettivo di stima dell'immobile al momento della vendita, quale determinato, normalmente, da fatti nuovi sopravvenuti, dei quali il giudice della esecuzione non poteva tener conto al momento della formazione del provvedimento di vendita, ovvero derivante da circostanze a tale momento già note, le quali non siano state affatto prese in considerazione dallo stesso giudice oppure, all'epoca erroneamente apprezzate, siano ancora suscettibili di venire attualmente in evidenza".

Come si vede nella prima parte non si parla di prezzo di mercato e nella seconda si evoca sì "il valore oggettivo di stima dell'immobile al momento della vendita", ma non solo non si usa l'espressione prezzo di mercato, ma altresì si allude ad una nozione che parrebbe essere il risultato della rilevanza delle circostanza indicate, dato che l'aggettivo "oggettivo" si correla ad essa.

Dette circostanze, tanto nella prima parte della motivazione quanto nella seconda sono indicate o come fatti nuovi sopravvenuti, che dunque, si dovrebbero collocare in un momento temporale successivo al versamento del prezzo, dato che il potere di sospensione si colloca solo dopo tale momento, o come fatti "vecchi" ignorati dal giudice dell'esecuzione durante il procedimento ovvero erroneamente apprezzati.

Ebbene, anche ammettendo, come sostiene il Tribunale di Palermo, che "l'elencazione dei possibili indizi è meramente esemplificativa", per ritenere che la sentenza del 2003 avesse voluto leggere l'art. 586 c.p.c. come norma legittimante il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita sulla base della mera contemplazione della non rispondenza del prezzo di aggiudicazione al valore di mercato, occorrerebbe che la rilevanza degli elementi considerati soltanto esemplificativi abbia sempre idoneità ad evidenziare un valore di mercato al momento dell'apprezzamento funzionale all'esercizio del potere che palesi eventualmente come il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Senonchè, una volta considerato che il valore di mercato sarebbe quello che l'immobile avrebbe al momento in cui il potere viene esercitato, è palese che solo i fatti nuovi sopravvenuti al versamento del prezzo, proprio in quanto nuovi sia rispetto alla stima a suo tempo effettuata e sulla base della quale è stato condotto il procedimento di vendita, sia rispetto ai vai momenti dello svolgimento di tale procedimento, sia rispetto alla sua conclusione con il versamento del prezzo, sarebbero astrattamente idonei ad incidere sulla determinazione del valore di mercato in quel momento. E ciò perchè, essendo sopravvenuti rispetto alla conclusione del procedimento di vendita per definizione non hanno giuocato e non avrebbero potuto giuocare alcun ruolo prima e, dunque, possono giuocarlo solo se si ha riguardo al "valore" del bene nel momento in cui si colloca l'esercizio del potere dell'art. 586 c.p.c. I fatti "vecchi", quelli cioè che esistevano al momento della stima da cui è partito il procedimento di vendita, o che si sono verificati durante il suo svolgimento e prima del versamento del prezzo, proprio perchè appartenenti al passato rispetto a quel momento, non si presentano rilevanti come tali sull'individuazione del valore di mercato in relazione ad esso, ma semmai sarebbero stati rilevanti ai fini dell'individuazione del valore di mercato al momento della stima o al momento in cui nel corso del procedimento si sono verificati. In quanto fatti appartenenti al passato non potrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'individuazione del valore di mercato attuale. Ciò che potrebbe essere preso in considerazione è semmai la persistenza ipotetica di una loro efficacia nel momento attuale. Il prenderli in esame come fatti del passato in realtà si risolve nel dare rilievo alla loro mancata conoscenza, ma anch'essa appartiene al passato e non al momento in cui il potere dell'art. 586 c.p.c. deve essere esercitato.

Sicchè non si spiega come la mancata conoscenza di un fatto del passato potrebbe giuocare ai fini di un giudizio, quello che secondo il Tribunale di Palermo sarebbe sotteso in definitiva come presupposto legittimante del potere de quo, di mera comparazione fra prezzo offerto e versato dall'aggiudicatario e valore di mercato del bene in quel momento.

La considerazione dell'esemplificazione fatta da Cass. n. 6269 del 2003 non giustifica dunque l'affermazione del Tribunale di Palermo che il giusto prezzo di cui parla l'art. 586 c.p.c. si debba identificare, nelle intenzioni di quella decisione, nel valore di mercato del bene al momento di possibile esercizio del potere di cui alla norma, di modo che il giudice dell'esecuzione possa esercitare il potere previsto dalla norma semplicemente riscontrando che il prezzo di realizzo non è giusto perchè notevolmente inferiore al valore di mercato che il bene rivela nel momento in cui egli si interroga sul se esercitare quel potere.

9. Il Collegio, pur intendendo porsi nel solco dell'orientamento espresso dalle sentenza esaminate, siccome non evidenziante il contrasto nei termini supposti dal Tribunale di Palermo, ritiene a questo punto necessaria qualche ulteriore riflessione identificativa e delimitativa dei presupposti del potere di cui all'art. 586 c.p.p., perchè in realtà l'ambito di applicazione della norma necessita di una qualche maggiore precisazione, che, avuto riguardo all'esemplificazione fatta nei sensi di cui sè visto dalla sentenza del 2003 (che peraltro è l'unica ad averla tentata), comporterà un ridimensionamento.

Esso apparirà decisivo - al di là di quanto si è constatato circa le premesse erronee della sentenza impugnata - per giustificarne la cassazione.

9.1. Sono necessarie in primo luogo due avvertenze.

9.1.1. La prima riguarda il significato da annettere al fatto che la previsione nell'art. 586 c.p.c. dell'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione sia retta dal verbo "può".

Una volta che si consideri, per un verso che la norma indica il presupposto di detto esercizio facendo riferimento all'ipotesi in cui il giudice ritenga il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto e, per altro verso, che il potere viene esercitato in un momento, quello successivo all'aggiudicazione ed al versamento del prezzo, che è la risultante di una pregressa attività procedimentale, si impone una prima conseguenza ricostruttiva: il "può" non si presta affatto a giustificare una cd. discrezionalità del giudice dell'esecuzione nell'esercizio del potere disgiunta dalla necessaria individuazione di presupposti giustificativi.

Che il "può" sottenda l'esercizio di un potere discrezionale, non significa, come in ogni caso nel quale viene in giuoco la discrezionalità del giudice civile, che il potere possa essere esercitato al di fuori di presupposti che, invece, necessariamente debbono identificarsi ed assumono il valore di presupposti legittimanti l'esercizio del potere. Il "può", come in ogni caso nel quale la legge attribuisce al giudice nel quadro della disciplina del processo civile un potere con formule simili, sottende, in realtà, che il potere sorge se esistono condizioni che bisogna individuare.

Ciò per l'assorbente ragione che, inserendosi il potere nella sequenza processuale dal suo pregresso svolgimento non può in alcun modo essere indipendente, ma deve necessariamente trarre giustificazione proprio da esso, o meglio da quanto attraverso di esso risulta accaduto.

L'individuazione delle condizioni di insorgenza e, quindi, giustificative, del potere è necessitata, del resto, per la decisiva ragione che il suo esercizio, inserendosi in un processo, quello esecutivo, che è processo di parti e per il tramite del procedimento di vendita seguito fino all'aggiudicazione, è processo che coinvolge anche l'aggiudicatario, si presta ad interferire sulle situazioni coinvolte nell'esercizio della giurisdizione determinato dall'azione esecutiva. Di modo che non è tollerabile che si tratti di potere i cui limiti non debbano avere dei presupposti che necessariamente tengano conto dell'atteggiarsi delle situazioni soggettive coinvolte nel processo.

Tutti i soggetti coinvolti debbono sapere quali sono detti limiti ed il controllo della loro esistenza, una volta che essi siano definiti, inerendo alla correttezza della sussunzione della fattispecie concreta sotto l'ambito di giustificazione del potere del giudice dell'esecuzione, certamente possibile con l'opposizione agli atti esecutivi, quando venga impugnata la decisione su di essa in sede di legittimità, si presta ad essere sindacato come vizio di violazione della norma regolatrice dell'esecuzione e, dunque, della norma di diritto applicata dal giudice di merito, sotto la specie della violazione e soprattutto falsa applicazione, cui allude l'art. 360 c.p.c., n. 3.

9.1.2. La seconda avvertenza concerne l'esegesi dell'art. 586 c.p.c. con riferimento al momento di insorgenza del potere di sospensione da esso regolato.

A stare alla lettera della norma questo momento sembrerebbe ricollegato al versamento del prezzo non all'aggiudicazione.

Senonchè la lettera della legge è frutto di mancato coordinamento perchè all'atto in cui il potere di sospensione venne introdotto dalla novella del 1991 il testo originario della norma, com'è noto, disponeva che "avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato ...".

In realtà l'interpolazione della previsione del potere di sospendere la vendita dev'essere intesa nel senso che tale potere non sorge effettivamente dopo il versamento del prezzo, che è regolato dall'art. 585 c.p.c., ma dopo l'avvenuta aggiudicazione.

Invero, il versamento del prezzo, avvenuta l'aggiudicazione, è regolato da un certo automatismo emergente dall'ordinanza dispositiva della vendita siccome emerge dal n. 7 dell'art. 576 c.p.c. e, pertanto, la sospensione della vendita, cioè la sospensione del procedimento di vendita, proprio perchè il legislatore la dice tale nell'art. 586 c.p.c. deve essere considerata come un potere che sorge dopo l'aggiudicazione. Altrimenti il legislatore avrebbe parlato di sospensione dell'emissione del decreto di trasferimento.

Semmai il potere sospensivo può certamente essere esercitato quand'anche il versamento del prezzo sia avvenuto e ciò proprio in ossequio alla lettera della legge (si veda Cass. n. 6272 del 2003).

D'altro canto, l'esegesi prospettata è imposta anche dai termini del confronto che costituisce la base per l'esercizio del potere sospensivo secondo la norma: tali termini sono il prezzo di aggiudicazione, cioè quello che la norma chiama il "prezzo offerto", e "quello giusto". Il riferimento al "prezzo offerto" sottende chiaramente che affinchè il potere posa esercitasi rileva appunto il prezzo di aggiudicazione e tanto impone di ritenere che il potere stesso sorga dopo l'avvenuta aggiudicazione e non solo dopo l'avvenuto versamento del relativo prezzo.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: "il potere di sospensione delle vendita da parte del giudice dell'esecuzione previsto dall'art. 586 c.p.c. sorge dopo l'aggiudicazione e non dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario".

La precisazione è rilevante nella specie perchè non è chiaro nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata e dagli altri atti prodotti se la disposta sospensione sia avvenuta prima o dopo il versamento del prezzo, mentre è chiaro che è stata disposta dopo l'avvenuta aggiudicazione.

Se l'art. 586 c.p.c. fosse da interpretare nel senso che solo dopo il versamento del prezzo sorge il potere del giudice di sospendere la vendita, sarebbe palese che la sollecitazione del ricorso ad esaminare l'ordinanza di sospensione a petto dell'art. 586 c.p.c. e la stessa motivazione della sentenza impugnata e del giudice dell'esecuzione anteriormente che fanno leva su quella norma avrebbero giustificato il potere sulla base di una norma che non l'avrebbe regolato.

9.2. Tanto premesso, ritiene in primo luogo il Collegio che l'art. 586 contenga due elementi di individuazione dei presupposti giustificativi del potere del giudice, uno in via diretta e l'altro in via indiretta, cioè risultante dalla collocazione stessa della norma nella sequenza procedimentale del processo esecutivo.

9.2.1. L'elemento presente in via diretta è quello della necessaria correlazione, desumibile dallo stesso tenore della norma, della nozione di "giusto prezzo" al concreto svolgimento dell'intera sequenza procedimentale della vendita fino all'approdo finale del pagamento del prezzo di aggiudicazione, cioè di quello che la norma chiama "prezzo offerto".

Poichè il prezzo offerto è la risultante del procedimento di svolgimento della vendita è palese che quando la norma prospetta che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello "giusto", suppone che il primo non corrisponda a quello "giusto" necessariamente per il modo in cui si è svolta la sequenza che ha portato a realizzarlo: si vuoi dire, cioè, che il prezzo corrispondente all'offerta deve risultare "ingiusto" perchè vi è stata un'anomalia che non lo ha reso o può non averlo reso "giusto" nella sequenza procedimentale.

Ciò può essere dipeso solo dalla circostanza che tale sequenza non ha avuto luogo secondo le modalità fissate dalla legge. Invero, se la sequenza procedimentale si fosse articolata senza anomalie rispetto alla normalità, la somma offerta sarebbe invece quella corrispondente al "prezzo giusto" perchè essa si sarebbe determinata attraverso lo svolgimento di quella sequenza per come voluta dalla legge e dunque, il risultato non potrebbe non essere "giusto".

Occorre, dunque, che l'ingiustizia del prezzo sia stata determinata dalla verificazione di quello che può definirsi un presupposto oggettivo: esso è rappresentato dalla circostanza che lo svolgimento della sequenza procedimentale abbia portato ad un esito finale, l'offerta in base alla quale è avvenuta l'aggiudicazione, che non appaia corrispondere al prezzo giusto che la sequenza procedimentale, se avesse avuto corso secondo la normalità dello schema tipico immaginato dal legislatore, avrebbe portato a conseguire.

9.3. Nella determinazione del presupposto del potere di cui all'art. 586 c.p.c., tuttavia, il segnalato elemento oggettivo non si può reputare sufficiente, in quanto va considerato che la sequenza procedimentale della vendita vede coinvolte nei vari momenti in cui si articola le parti del processo esecutivo, cioè il debitore, il creditore procedente e i creditori intervenuti, con le facoltà di interlocuzione che loro sono riconosciuti, e lo stesso giudice dell'esecuzione, con i poteri di cui all'art. 484 c.p.c..

Poichè gli atteggiamenti, positivi o negativi, tenuti da tutti tali soggetti sono idonei ad incidere sullo svolgimento della sequenza procedimentale, è palese che di tale incidenza e quindi, di essi non può non tenersi conto: in quanto incidenti o potenzialmente incidenti sulla sequenza procedimentale essi non possono non rilevare ai fini della giustezza o meno del prezzo di aggiudicazione, cioè del suo risultato. Ecco quello che appare come un elemento che nella norma dell'art. 586 c.p.c. non appare espressione del suo contenuto testuale, cioè del senso fatto manifesto dalle parole usate dal legislatore, bensì come un elemento desumibile indirettamente in ragione della sua collocazione nel processo esecutivo.

9.3.1. Ne segue, innanzitutto, che il potere di cui all'art. 586 c.p.c. non può essere giustificato sulla base della valutazione di fatti ed elementi che tutte le parti del processo esecutivo avrebbero potuto evidenziare al giudice dell'esecuzione prima dell'aggiudicazione (che è il momento dopo il quale la norma colloca il potere del giudice), perchè ne avevano avuto conoscenza o avrebbero potuto averla con l'ordinaria diligenza. Esse, in sostanza, o non hanno ritenuto di prospettarli prima che seguisse l'aggiudicazione, pur potendolo liberamente fare se del caso durante lo svolgimento del procedimento di vendita, o hanno comunque negligentemente omesso di prospettarli.

Non si può ritenere che in una simile situazione di inerzia voluta o colpevole le parti, una sola o alcuna di esse, possano mutare atteggiamento ed evidenziare legittimamente al giudice dell'esecuzione i detti elementi in funzione dell'esercizio del potere di sospensione della vendita e delle rilevanti conseguenze che il suo positivo esercizio comporta.

Com'è noto la sospensione, una volta disposta, se la relativa valutazione giustificativa si dimostri corretta e si consolidi (per mancata proposizione di opposizione agli atti) o venga confermata (eventualmente a seguito di rigetto dell'opposizione agli atti), ha l'effetto di far caducare il procedimento di vendita, il che comporta la necessità di iniziarne uno nuovo (si veda Cass. n. 6269 del 2003, per l'espressa affermazione che il provvedimento di sospensione della vendita emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c.) "poichè lo scopo della norma è quello innanzi evidenziato di restituire il processo esecutivo alla fase dell'incanto perchè la gara tra gli offerenti si svolga per l'aggiudicazione del bene al prezzo giusto, necessariamente dalla ordinanza" dispositiva della sospensione "deriveranno, con la impossibilità di pronunciare il decreto di trasferimento del bene all'aggiudicatario, la revoca del provvedimento di aggiudicazione e di tutti i pregressi atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che occorrerà rifissare con le diverse modalità, all'esito della definizione della eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., per tutta la cui durata la vendita rimarrà sospesa").

9.3.2. Dal punto di vista del potere officioso del giudice dell'esecuzione si deve analogamente ritenere che, se egli ha conosciuto i fatti o gli elementi, noti a tutte le parti, durante la sequenza procedimentale oppure è stato messo in grado di conoscerli, ancorchè le parti siano state ex voluntate loro silenti in proposito, non avendo egli esercitato come avrebbe potuto i poteri di cui all'art. 484 c.p.c. prima del momento ultimo dell'aggiudicazione, non possa più, sulla base del "può", dopo di essa, nè d'ufficio nè raccogliendo la sollecitazione di alcuna delle parti prima rimaste silenti, esercitare il potere.

L'esercizio del potere in una situazione in cui il giudice dell'esecuzione lo poteva esercitare prima dell'aggiudicazione e non lo ha esercitato apparirebbe, invero, frutto di una malcelata opzione "sovrana" e "dirigistica" della funzione del giudice dell'esecuzione nel processo di esecuzione forzata e sarebbe funzionale non all'assicurazione che l'esecuzione forzata e, quindi, il diritto di azione esecutiva, si realizzi al giusto prezzo, cioè a quel prezzo che sarebbe stato corrispondente al migliore conseguibile attraverso lo svolgimento del procedimento di vendita, sulla base dell'incidenza fisiologica dei comportamenti delle parti del processo esecutivo, bensì all'assicurazione - si potrebbe dire a vantaggio di un interesse astratto della legge, cioè non filtrato dagli effetti dei comportamenti delle parti del processo esecutivo ed anche delle inerzie o dimenticanze dello stesso giudice - che la realizzazione coattiva debba avvenire attraverso la trasformazione del bene pignorato in danaro necessariamente non "sotto costo", cioè ad un prezzo che prescinda dai comportamenti degli "attori" del processo stesso durante il magari lungo iter del procedimento di vendita.

Ebbene una simile opzione interpretativa, posto che il processo esecutivo, se è vero che è espressione del riconoscimento costituzionale del diritto di azione (si veda Corte Cost. n. 335 del 2004), attribuendo al giudice un potere che prescinde dai comportamenti tenuti dalle parti e segnatamente dal soggetto attivo dell'esecuzione forzata e che incide sul diritto del creditore procedente, contraddice l'idea che l'esecuzione forzata sia un processo in cui si tutela una situazione attiva di cui è dominus il titolare con il sacrificio di una situazione di cui lo è il debitore: poichè i comportamenti che le parti potevano tenere e non hanno tenuto sono espressione di questi due aspetti dell'azione esecutiva sovrapporre alla mancata tenuta di quei comportamenti il potere officioso del giudice contraddice la stessa natura delle situazioni coinvolte, quali situazioni riferibili alle parti.

E' vero, d'altro canto, che il potere di cui all'art. 586 c.p.c. è attribuito al giudice dell'esecuzione, ma gli è attribuito pur sempre in funzione della garanzia delle situazioni delle parti e, dunque, in modo che non può prescindere da come esse hanno gestito la rispettiva situazione giuridica. Tanto rende privo di giustificazione l'esercizio del potere dell'art. 586 sulla base di fatti ed elementi che le parti conoscevano e potevano liberamente prospettare prima dell'aggiudicazione.

Il potere officioso che si sarebbe potuto esercitare d'iniziativa del giudice dell'esecuzione durante lo svolgimento del procedimento di vendita fino all'aggiudicazione a prescindere dai comportamenti delle parti diventa dunque non più recuperabile ai sensi dell'art. 586 c.p.c., perchè bisogna "rispettare" le implicazioni dell'atteggiamento tenuto dalle parti durante quello svolgimento una volta che esso è venuto a conclusione. Ad esse, se perseverano nel non evidenziare i fatti de quibus, sta evidentemente bene che l'esecuzione sia arrivata all'aggiudicazione nei termini in cui vi è arrivata. Esse avrebbero potuto liberamente intervenire prima evidenziando le situazioni che avrebbero dovuto bloccare o comunque incidere diversamente orientandola sulla procedura di vendita e non l'hanno fatto e, dunque, ad esse sta bene il modo ed il risultato del procedimento.

D'altro canto, si deve ribadire che, durante il corso della procedura di vendita il giudice dell'esecuzione che conosceva o avrebbe dovuto conoscere gli elementi di cui si discorre certamente avrebbe potuto intervenire sul corso della vendita attraverso l'esercizio dei suoi poteri di direzione ex art. 484 c.p.c. provvedendo a bloccare quel corso attraverso una misura semplicissima: la revoca dell'ordinanza dispositiva della vendita ed un nuovo provvedimento ai sensi dell'art. 568 c.p.c..

Una volta avvenuta l'aggiudicazione l'esercizio del potere del giudice è non solo in grave contraddizione con il principio che lo svolgimento di un processo rappresenta anche un "costo" per la collettività in quanto impegna il "servizio giustizia", ma è anche in grave conflitto con la tutela della posizione dell'aggiudicatario, la cui posizione, se può risentire dell'incidenza di fatti sopravvenuti all'aggiudicazione o ignoti alle parti e al giudice o non conoscibili dalle une e dall'altro, non deve risentire di fatti che potevano dalle parti essere rappresentati e dal giudice comunque essere rilevati prima.

L'alternativa fra la sospensione e l'emissione del decreto di trasferimento si giustifica solo nel primo caso.

9.3.3. Ve rilevato che quanto appena affermato circa l'impossibilità che fatti ed elementi che le parti, tutte le parti interessate, avrebbero potuto prospettare al giudice dell'esecuzione durante lo svolgimento della procedura di vendita, possano da tutte o da una di esse addursi utilmente dopo l'aggiudicazione prospettandoli al giudice (che li ignorava o avrebbe potuto conoscerli) per sollecitare la sospensione della vendita, confligge con quanto affermato da Cass. n. 6269 del 2003, là dove essa rimarcò che il potere della parte di prospettazione al giudice dell'esecuzione di elementi sollecitatori del potere dell'art. 586 c.p.c. che si sarebbero potuti prospettare prima dell'aggiudicazione non si poteva escludere, come invocava il ricorso allora deciso, adducendo che detta prospettazione sarebbe stata preclusa, perchè si sarebbe dovuta far valere anteriormente con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi.

Infatti, non v'è affatto bisogno di pensare alla preclusione del potere ai sensi dell'art. 617 per giustificare l'impossibilità di sollecitare utilmente il giudice dell'esecuzione sulla base di elementi noti o conoscibili con l'ordinaria diligenza che si sarebbero potuti prospettare durante il procedimento di vendita e prima dell'aggiudicazione: l'irrilevanza della prospettazione di tali elementi per giustificare il potere del giudice trova il suo fondamento nell'oggettiva impossibilità di ritenere che il consentire alla parte di prospettare ciò che prima non ha prospettato o per negligenza o per scelta tattica e dilatoria pur potendolo liberamente fare, possa dirsi funzionale all'esercizio del potere di sospensione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello "giusto".

S'è già detto che l'atteggiamento passivo della parte ha concorso allo svolgimento della vendita come elemento che, in quanto dipendente dalla sua scelta legittima di non esercitare durante di esso il relativo potere di interlocuzione, ha determinato un prezzo di vendita "giusto", proprio perchè risultante da una condotta liberamente e consapevolmente tenuta. Il prezzo è allora "giusto" perchè si è determinato anche in ragione del consapevole e libero atteggiamento della parte. Onde essa non può prospettare elementi che lo potrebbero evidenziare come "ingiusto" solo prescindendo dal suo contributo causale all'esito della vendita.

Non v'è alcuna contraddizione, dunque, tra il confermare che il potere della parte di prospettazione nel corso della procedura di vendita di elementi incidenti sull'individuazione del giusto prezzo sfugge ai termini di cui all'art. 617 c.p.c. (conclusione che è giustificata dall'assenza di indici normativi che lo regolino in questo senso e impongano con la soggezione al termine decadenziale di cui a detta norma di far valere gli elementi conosciuti che giustificherebbero la sospensione del procedimento), e l'escludere che, se esso non sia stato esercitato, come avrebbe potuto liberamente, durante lo svolgimento del procedimento di vendita e prima dell'aggiudicazione, non possa più essere successivamente "recuperato" in funzione di una sollecitazione del potere di cui all'art. 586 c.p.c..

9.4. Si deve, poi, considerare l'evenienza che fatti o elementi idonei ad evidenziare che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello astrattamente "giusto", possano essere stati conosciuti o conoscibili da una sola parte. Ciò può riguardare sia il momento anteriore alla stima sulla base della quale è stata disposta la vendita, sia un momento successivo durante lo svolgimento del procedimento di vendita.

Ci si deve chiedere se tale parte, pur non avendoli prospettati, sebbene avendovi interesse, all'atto della stima o durante lo svolgimento del procedimento di vendita, possa utilmente prospettarli dopo l'aggiudicazione chiedendo che il giudice dell'esecuzione li ponga a base del potere di cui all'art. 586 c.p.c..

9.4.1. Occorre al riguardo distinguere, cioè considerare se alla della loro rilevazione, per la loro natura, si possano dire oggettivamente interessate anche le altre parti oppure no: per esempio, riferendo tale conoscenza al solo debitore, se egli era a conoscenza di un elemento che non è stato rilevato all'atto della stima ed esso, se fosse stato fatto constare avrebbe portato ad una valore di stima maggiore (con la conseguenza che la procedura di vendita, partendo da una diversa e maggiore stima, avrebbe potuto verosimilmente portare ad un prezzo di aggiudicazione maggiore), è palese che il creditore procedente ed eventualmente anche quelli intervenuti titolati avranno interesse a che il nuovo elemento possa essere speso per giustificare la sospensione della vendita.

D'altro canto, poichè essi non potevano conoscere quell'elemento non si può pensare che avrebbero dovuto dedurlo con l'opposizione agli atti contro la stima. Tale opposizione poteva proporsi solo da chi quell'elemento conosceva e che ora, avvenuta l'aggiudicazione, ha mutato atteggiamento.

Allo stesso modo, se si tratti di fatto o di elemento conosciuto dal solo debitore soltanto durante lo svolgimento del procedimento di vendita, assume rilievo la circostanza che le altre parti lo hanno appreso solo quando il debitore sollecita il potere di cui all'art. 586 c.p.c. dopo l'aggiudicazione.

In ipotesi come queste, a condizione che risulti, però, che le altre parti non solo non hanno conosciuto quell'elemento, ma anche che nemmeno avrebbero potuto conoscerlo con l'ordinaria diligenza, si può e si deve ritenere che per esse l'elemento de quo rappresenti, ancorchè addotto dalla parte che lo conosceva, un "fatto nuovo", del quale essi possono dichiarare di volersi avvalere.

Si deve, pertanto, reputare che il potere del giudice in questo caso possa esercitarsi. La ragione è che, dal punto di vista di chi solo ora l'ha conosciuto, l'elemento che conosceva ed avrebbe potuto conoscere solo l'altra parte, che l'ha prospettato solo dopo l'aggiudicazione, appare come un fatto del tutto nuovo.

Questa novità evidenzia che, dal punto di vista della parte che lo apprende solo ora, il prezzo di aggiudicazione, essendo risultante da una loro partecipazione alla procedura di vendita nell'ignoranza incolpevole del fatto o dell'elemento nuovo solo ora da latri prospettato, non può considerarsi determinato in modo "giusto". E ciò perchè la sua determinazione non è avvenuta secondo il modello previsto dal legislatore e, dunque, sulla base di una partecipazione consapevole e accompagnata dalla possibilità di interlocuzione connessa alla qualità di parte del processo esecutivo.

Compete, però, alla parte che solo ora apprende il fatto, negli esempi fatti al creditore procedente (che ha appreso il fatto nuovo in quanto prospettato solo ora dal debitore) valutare se assentire alla chiesta sospensione e, qualora detta pare non dia questo assenso, deve escludersi che il potere di sospensione possa esercitarsi: la ragione è che se il creditore che è il titolare dell'azione esecutiva non manifesta interesse (perchè ormai reputa prevalente beneficiare dell'avvenuta realizzazione della vendita coattiva) a che si rinnovi il procedimento di vendita sulla base dell'elemento ignoto non considerato prima, la sospensione finirebbe per tutelare solo un comportamento privo di buona fede del debitore, che, nella posizione di soggezione in cui si trovava e pur dovendo essere interessato a che il prezzo di vendita del bene fosse determinato in modo corrispondente all'incidenza dell'elemento da lui conosciuto, in quanto in tal modo la sua responsabilità patrimoniale si sarebbe potuta dispiegare in conformità all'effettivo valore del bene ed in modo utile ad estinguere il suo debito in modo corrispondente, non ha ritenuto di attivarsi per far constare l'elemento in questione.

In tal caso la sua condotta risulta del tutto dilatoria, sicchè non può essergli consentito, se il creditore non è d'accordo, di far valere quanto avrebbe potuto far rilevare prima.

La posizione dell'aggiudicatario, viceversa, proprio perchè il procedimento di vendita non si è svolto nel modo normale ed idoneo a determinare il prezzo "giusto", non merita di essere tutelata e può essere sacrificata (naturalmente se il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello "giusto" determinato sulla base del fatto o elemento nuovo), in quanto la collocazione da parte della legge del potere di sospensione prima del decreto di trasferimento rende la sua situazione ancora non definitiva e, d'altro canto, egli ha un'aspettativa ragionevole e degna di tutela a che il potere non sia esercitato solo se il procedimento di vendita si sia svolto in modo normale, cosa che non è avvenuta, per essersi esso svolto senza che fosse conosciuto o conoscibile e, quindi, prospettabile come rilevante (o con il rimedio dell'opposizione contro la stima o durante lo svolgimento del procedimento di vendita) il fatto o l'elemento nuovo dalle parti diverse dal debitore che lo conosceva o avrebbe dovuto conoscerlo. In questo caso l'aggiudicatario non può sostenere che il procedimento di vendita ha portato ad una conclusione sulla base di un prezzo"giusto", perchè vi è stata un'anomalia, un'interferenza illegittima (reticenza) nel processo esecutivo.

9.5. Giova precisare a questo punto che, invece, l'eventuale conoscenza oppure la conoscibilità con l'ordinaria diligenza di elementi idonei ad incidere sulla stima sia da parte del creditore sia da parte del debitore (cioè di tutte le parti), dovendosi ritenere che tale incidenza dovesse prospettarsi direttamente contro la stima in prima battuta mediante sollecitazione al giudice dell'esecuzione a prenderne atto e, in caso di rifiuto, con l'opposizione agli atti avverso il rifiuto, sono situazioni delle quali in alcun modo può immaginarsi la prospettabilità e, quindi, il "recupero" dopo lo svolgimento del procedimento di vendita mediante la sollecitazione al giudice dell'esecuzione ad esercitare il potere dell'art. 586 c.p.c..

E ciò ancorchè su tale tardiva sollecitazione siano d'accordo tutte le parti, cioè sia il debitore che il creditore.

Occorre considerare che non essendosi esse avvalse del rimedio dell'art. 617 c.p.c. per ottenere un mutamento della stima, pur potendolo fare, la posizione dell'aggiudicatario non può essere incisa, perchè lo svolgimento che ha portato alla vendita, avendo avuto seguito dopo comportamenti di acquiescenza delle parti del processo esecutivo, ha portato per definizione, sotto tale profilo, alla vendita per un prezzo "giusto".

Giova pure precisare che, qualora quegli elementi, conosciuti dalle parti, cioè sia dal creditore sia dal debitore, e non fatti valere contro la stima, non fossero stati conoscibili dal giudice dell'esecuzione, si deve escludere che possano essere posti a base del potere del giudice di cui all'art. 586 c.p.c. in quanto alcuna delle parti li prospetti o il giudice comunque ne venga a conoscenza:

la ragione è che v'è stata acquiescenza di tutte le parti e il potere del giudice, che bene avrebbe potuto estrinsecarsi prima dell'aggiudicazione, qualora egli avesse acquisito quella conoscenza anteriormente ad esso, oramai deve rispettare la situazione acquisita dall'aggiudicatario, le cui ragioni non possono essere sacrificate perchè il potere del giudice servirebbe a porre rimedio solo all'inerzia colpevole delle parti e lo farebbe pretermettendo la natura del processo esecutivo di processo di parti, che dunque deve tenere cono dei comportamenti di esse.

9.6. V'è da considerare ancora come si atteggi il potere del giudice dell'esecuzione di fronte all'evenienza che vi sia stato un errore commesso dal c.t.u. incaricato della stima, non rilevato dalle parti e non rilevato dallo stesso giudice, ma eventualmente rilevabile sebbene da esse fin da dopo la formulazione della stima od anche nel corso del procedimento di vendita. Se il procedimento di vendita è seguito sulla base dell'errore, la scoperta di esso da parte del giudice solo dopo l'aggiudicazione, quale che ne sia la fonte sollecitatoria, poichè le parti sono state acquiescenti, non può portare alla sospensione della vendita.

Deve, dunque, decisamente escludersi che il potere possa esercitarsi per il fatto che il giudice dell'esecuzione si accorga sua sponte o su sollecitazione della o delle parti di un errore della stima utilizzata per disporre la vendita e ciò tanto se egli abbia utilizzato il coefficiente catastale quanto se abbia utilizzato una c.t.u. In questo secondo caso, se la c.t.u. è stata erronea gli interessati (creditori e debitore) se ne dovevano dolere e se non l'hanno fatto non v'è alcun interesse che possa giustificare l'esercizio del potere del G.E., che suppone situazioni in cui vi è la necessità di dirimere situazioni di potenziale contrasto di interessi. Infatti a creditori e debitore sta bene che si venda al prezzo di stima erroneo. Ciò non è in contrasto con l'idea che il potere del giudice comunque si configuri quando vi sono state interferenze illecite, in questo caso vi è situazione di coazione che esclude la rilevanza dell'inerzia dei soggetti interessati.

A diversa conclusione, naturalmente, si può pervenire se l'errore è stato frutto di un dolo, perchè queste ipotesi rientra nel caso delle interferenze illecite, di cui si dirà immediatamente di seguito.

9.7. V'è ancora da dire che, naturalmente, il potere del giudice rimane naturalmente pieno, nel senso che non può dipendere in alcun modo dagli atteggiamenti delle parti, allorquando sul procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite dovute alla criminalità, organizzata o meno che sia, e comunque a fatti di reato: in tal caso l'inerzia delle parti nel far constare l'interferenza, sempre che ad esse sia divenuta nota, non è stata frutto di una libera scelta, ma di una coartazione o intimidazione e, dunque, il prezzo di aggiudicazione non può essere, sebbene determinato anche dal loro atteggiamento, il "giusto prezzo", cioè quello derivato da una procedura di vendita avvenuta secondo le regole: invero, non risulta osservata la regola di partecipazione delle parti del processo esecutivo perchè esse sono state coartate o intimidite e, dunque, non hanno tenuto una condotta di cui possano essere ritenute responsabili.

10. In base ai rilievi svolti emerge un oggettivo ridimensionamento dell'individuazione che Cass. n 6269 del 2003 aveva fatto delle situazioni che giustificherebbero il potere di cui all'art. 586 c.p.c..

Si deve innanzitutto, per le ragioni sopra esposte, escludere che possano essere assunti a fondamento del potere semplicemente quelli che detta sentenza chiamò "fatti notori", cioè fatti conosciuti o conoscibili dalle parti del processo esecutivo e quindi anche dal giudice dell'esecuzione durante lo svolgimento del procedimento di vendita: essi avrebbero potuto e dovuto essere rilevati dalle parti e dal giudice all'inizio (salvo quelli esistenti all'atto della stima e contro di essa deducibili, che le parti avevano l'onere di far valere con l'opposizione agli atti) o durante il procedimento di vendita e prima dell'aggiudicazione.

Dei fatti conosciuti o conoscibili solo da una parte e non dalle altre e dal giudice si è detto che possono essere prospettati al giudice per l'esercizio del potere dell'art. 586 c.p.c., ma poi essere da lui posti in concreto a base del potere se le parti che non li conoscevano o non potevano conoscerli vi acconsentano, in quanto per esse tale fatti sono "nuovi".

Le interferenze illecite derivanti dall'azione criminale anche solo su alcuna delle parti del processo esecutivo ovvero su organi ausiliari della procedura rileveranno senz'altro.

Restano idonei a giustificare l'esercizio del potere i fatti storici veramente nuovi rispetto al procedimento di vendita, cioè quelli sopravvenuti dopo l'aggiudicazione.

Quelle che Cass. n. 6269 del 2003 aveva evocato come "le notizie e le informazioni dovunque e da chiunque attinte" si possono ritenere rilevanti solo alle condizioni che si sono sopra indicate.

Si deve, poi, rilevare che situazioni estranee all'ambito che può giustificare il potere sono la formulazione di offerte tardive e offerte in aumento: le prime sono irrilevanti appunto perchè tardive e sarebbe del tutto contraddittorio che possano incidere sulla procedura come legittimanti il potere dell'art. 586; le seconde hanno la loro completa disciplina nell'attuale art. 584 c.p.c. e non possono determinare altri effetti.

10.1. Il Collegio rileva ancora: ad) che il ridimensionamento del potere dell'art. 586 c.p.c. si giustifica oggi ancora più nella nuova dimensione che il processo esecutivo ha assunto a seguito dell'innovazione rappresentata dall'introduzione dell'art. 2668-ter c.c. proprio per scongiurare il fenomeno della pendenza di esecuzioni immobiliari sine die: infatti, un'esegesi dell'art. 586 c.p.c. come quella voluta dal Tribunale di Palermo non è compatibile con tale innovazione; bb) che detto ridimensionamento si giustifica anche nell'ottica della compatibilità con le implicazioni del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con quelle che la ragionevolezza di tale durata assume sul piano della CEDU; cc) che lo stesso potere di cui all'art. 108 nel testo originario (in quello attuale a maggior ragione) si prestava a considerazioni non dissimili rispetto a quelle qui svolte.

11. Il principio di diritto che si deve enunciare sull'esegesi dell'art. 586 c.p.c. è il seguente: "Il potere di sospendere la vendita attribuito dall'art. 586 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19-bis) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello "giusto" può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento di vendita, ivi compresa la stessa stima; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo che si scopra dopo l'aggiudicazione; d) vengono prospettati da una parte del processo esecutivo fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione e che non fossero conosciuti o conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè tali altre parti li facciano proprio esse stesse, adducendo tale soltanto tardiva acquisizione di conoscenza come ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione".

Nel caso di specie non ricorreva alcuna delle situazioni ipotizzate ed anzi è evidente che il giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione sulla base di una sollecitazione ad esercitare il potere di sospensione fatta da parte dei debitori con la deduzione di sulla base di elementi di fatto relativi alla consistenza e destinazione dell'immobile che essi ben conoscevano già addirittura all'atto della stima e che a tutto voler concedere erano stati per errore non considerati dal perito che aveva effettuato la stima.

Il Giudice dell'Esecuzione in tal modo ha dato rilievo innanzitutto ad elementi di fatto che i debitori avrebbero avuto l'onere di dedurre con l'opposizione agli atti contro la stima e lo ha fatto in una situazione in cui - ammesso che il creditore procedente non avesse avuto a sua volta conoscenza di detti elementi e, quindi, escluso che avesse a sua volta potuto farli valere con l'opposizione agli atti - non solo non aveva dedotto e dimostrato di non averli conosciuti o potuti conoscere, ma si era recisamente opposto alla sospensione.

Ne segue che il potere di sospensione è stato esercitato del tutto al di fuori di quanto consente il paradigma dell'art. 586 c.p.c..

Il Giudice dell'Esecuzione, d'altro canto, pur essendo stata effettuata la stima nel 2004 ha consentito che le operazioni di vendita tramite il notaio delegato iniziassero nel 2008, quando la stima era ormai risalente.

Senonchè una simile situazione sarebbe stata evitabile evitando che trascorresse detto lasso di tempo o comunque disponendo una nuova stima.

11.1. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, cassata e non occorrendo accertamenti di fatto per decidere l'opposizione agli atti, dovendosi solo fare conseguente applicazione dell'affermato principio di diritto, può farsi luogo a pronuncia sul merito di essa con il suo accoglimento e la consequenziale caducazione dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo del 13 dicembre 2011.

Da tanto seguirà la restituzione del processo esecutivo nella situazione che esisteva al momento in cui l'ordinanza caducata venne pronunciata.

11.3. L'oggettiva delicatezza dell'esame condotto e delle questioni esaminate induce all'integrale compensazione delle spese sia del grado di merito che del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e pronunciando sul merito accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e annulla l'ordinanza del 13 dicembre 2011. Dispone la restituzione del processo esecutivo nello stato in cui si trovava al momento della pronuncia di detta ordinanza. Compensa le spese del giudizio di merito e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2015.