Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19970 - pubb. 11/01/2018
Responsabilità concorrente dei sindaci modellata su quella degli amministratori, compimento di nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società
Cassazione civile, sez. I, 08 Marzo 2000, n. 2624. Est. Marziale.
Responsabilità solidale dei sindaci per i comportamenti illegittimi degli amministratori - Portata - Suo modellamento su quella degli amministratori - Conseguenze - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di inosservanza, da parte di amministratori, del divieto di compimento di nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società
La responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, cod. civ., è modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Ne consegue che la responsabilità dei sindaci è configurabile, ove ad essi sia addebitabile una tale omissione, anche in caso di violazione, da parte degli amministratori, del divieto, posto dall'art. 2449, primo comma, cod. civ., di intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente
Dott. Giuseppe MARZIALE - Cons. Relatore
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere
Dott. Laura MILANI - Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato 118 aprile 1987, la Z. Elettrodomestici S.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari i signori Giovanni Andrea Battista Co., Piero T., Sergio Aquilotti, Mario Cani e Palmira Co., nonché ì signori Giampaolo P., Mariano M. e Carlo S. - quali componenti, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società Sarda Rivel S.p.a. negli anni 1985 - 1986, esponendo:
- che dal maggio 1985 al giugno 1986 aveva venduto a più riprese, a tale società, apparecchiature elettrodomestiche;
- che detta società era stata dichiarata fallita il 25 novembre 1986;
- che il credito residuo di essa attrice, per le forniture effettuate, era di L. 217.899.781;
- che da una verifica effettuata dopo la dichiarazione di fallimento presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari era emerso: a) che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 1984 aveva evidenziato la perdita pressoché integrale del capitale sociale (L. 265.044.929 su L. 274.198.000), che si era così ridotto al di sotto del minimo legale; b) che l'assemblea era rimasta totalmente inattiva negli anni 1984 e 1985, tanto che i bilanci relativi agli anni 1983, 1984 e 1985 erano stati approvati solo il 21 marzo 1986, dichiarando a verbale che il ritardo era stato determinato dalle "solite difficoltà di convocazione e di funzionamento" dell'organo assembleare; c) che in tale occasione era stata deliberata la trasformazione della società in società a responsabilità limitata; d) che gli amministratori - invece di provvedere alla messa in liquidazione della società, prendendo atto del suo intervenuto scioglimento ai sensi dei nn. 3 e 4 dell'art. 2448 c.c. - avevano continuato ad operare in violazione dell'art. 2449 c.c., ponendo in essere una serie di acquisti a credito che avevano determinato un incremento del volume di affari, passato da L. 483.000.000, nel 1983, a L. 5.304.000.000, nel 1985, e a L. 3.000.000.000, nel 1986; e) che i sindaci non avevano assunto alcuna iniziativa per contrastare l'illegittimo comportamento degli amministratori.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva che tutti i convenuti fossero condannati in solido, eventualmente a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma sopra indicata con interessi e rivalutazione.
L'Aquilotti e il Cani rimanevano contumaci.
1.1 - Il Tribunale, con sentenza depositata il 16 febbraio 1991, accoglieva la domanda, osservando in particolare:
- che la responsabilità l'illimitata e solidale" degli amministratori per le "nuove" operazioni, sancita dall'art. 2449 c.c., sussiste (non solo verso la società, ma) anche nei confronti dei terzi;
- che i sindaci avevano avuto fin dal 1984 piena consapevolezza della continuata inattività dell'assemblea e della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
- che la loro colpevole inerzia aveva concorso a causare i danni lamentati dall'attrice.
2 - La sentenza era appellata separatamente dal T., dal P. e dal S., le cui doglianze venivano fatte proprie dal M., da Palmira Co. e da Giovanni Andrea Battista Co.
L'Aquilotti e il Cani rimanevano contumaci anche in tale nuova fase di giudizio, nella quale intervenivano la società Industrie Z. S.p.a., quale incorporante della Z. Elettrodomestici S.p.a., e la società Z. Italia S.p.a., quale cessionaria (a seguito di conferimento d'azienda) del credito fatto valere nei confronti degli appellanti.
Gli appelli venivano riuniti. Quindi la Corte territoriale, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Cani e dell'Aquilotti, riformava parzialmente la sentenza impugnata, respingendo la domanda proposta nei confronti dei sindaci (il P., il S. e il M.), sul rilievo che la responsabilità sancita dall'art. 2449, primo comma, c.c. per le "nuove" operazioni intraprese dopo lo scioglimento della società sussiste solo a carico degli amministratori e non coinvolge i sindaci.
2.1 - Le società E. Z. S.p.a. (già denominata Industrie Z. S.p.a.) e la società E. Z. Italia S.p.a. (già denominata Z. Italia S.p.a.) chiedono la cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso, al cui accoglimento si oppongono con controricorso il M. e il P. Il S., al quale il ricorso risulta essere stato notificato il 1^ luglio 1998, non resiste.
Motivi della decisione
3 - Nella sentenza impugnata si afferma: - che la responsabilità sancita dall'art. 2449, primo comma, c.c. a carico degli amministratori che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, abbiano intrapreso nuove operazioni, opera (non solo nei confronti della società, ma) anche verso i terzi;
- che l'azione dei terzi, in tal caso, va nettamente distinta da quella contemplata in via generale dall'art. 2394 c.c. e, a differenza di quest'ultima, non rientra tra quelle che, dopo la dichiarazione di fallimento della società, possono essere esercitate solo dal curatore fallimentare (art. 146 l. fall.);
- che la prova del credito vantato (dalla Z. Elettrodomestici S.p.a. (e, successivamente, dalla E. Z. S.p.a. e dalla E. Z. Italia S.p.a.) emergeva "con estrema chiarezza" dalle risultanze processuali;
- che "all'epoca dei fatti", vale a dire delle forniture di apparecchi elettrodomestici rimaste poi parzialmente insolute, la società era ormai "sciolta", essendosi erano verificate le cause di scioglimento prevedute dall'art. 2448, n. 3 (continuata inattività dell'assemblea) e 4 (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) c.c.;
- che di tale situazione gli amministratori erano stati pienamente consapevoli;
- che, ciò non di meno, essi avevano continuato l'esercizio dell'attività sociale, intraprendendo operazioni prive di ogni collegamento con le finalità (liquidazione dell'attivo, pagamento delle passività sociali e ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo) che debbono essere obbligatoriamente (art. 2452 c.c.) perseguite dopo il verificarsi di una causa di scioglimento.
La Corte di merito ha tuttavia negato che la responsabilità, per i fatti accertati, potesse essere estesa anche ai componenti del collegio sindacale, sul rilievo che la loro responsabilità "concorrente" sarebbe limitata dall'art. 2407 c.c. alle ipotesi in cui la responsabilità degli amministratori sia riconducibile alle figure delineate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. alle quali quella prevista dall'art. 2449, primo comma, è del tutto estranea. Nella sentenza impugnata si nota altresì che la domanda proposta, se fosse stata radicata sugli artt. 2394 e 2407 c.c., avrebbe dovuto essere dichiarata "improcedibile" per difetto di legittimazione dell'attore, "surrogato ex lege dal curatore in forza dell'art. 146, secondo comma, l. fall." Trattasi, peraltro, di notazione priva di qualsiasi correlazione con La decisione adottata nella quale, come si è notato, i tratti distintivi della domanda proposta rispetto a quella fondata sugli artt. 2393 e 2394 c.c. sono chiaramente evidenziati e, proprio sulla base di tale premessa, viene ribadita la legittimazione attiva delle attrici.
4 - Le società ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2407 c.c. - censurano la sentenza impugnata per aver escluso in modo categorico che i componenti del collegio sindacale possano essere chiamati a rispondere, nell'ipotesi contemplata dall'art. 2449, primo comma,. c.c., del compimento di "nuove" operazioni da parte degli amministratori.
La doglianza è fondata.
4.1 - La responsabilità degli amministratori sancita dall'art. 2449, primo comma, c.c., "esprime sul piano normativo la coerente conseguenza del fatto che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può più considerarsi destinato, quale era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni" (Cass. 12 giugno 1997, n. 5275). Tale responsabilità - che per il suo carattere sanzionatorio prescinde dalla eventuale opponibilità della causa di scioglimento ai terzi con i quali l'amministratore abbia contrattato e dalla conseguente riferibilità alla società delle operazioni compiute in violazione del citato art. 2449, primo comma c.c. (Cass. 5275/97) - si distingue da quella che gli amministratori assumono verso i creditori sociali a norma dell'art. 2394 c.c., non trovando il suo fondamento nell'inosservanza "degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". E, pur essendo ricollegata al compimento di atti con i terzi e all'incidenza negativa che essi hanno avuto sul patrimonio di tali soggetti, non può dirsi neppure pienamente coincidente con quella sancita dall'art. 2395 c.c. perché non esaurisce i suoi effetti sul piano risarcitorio, dal momento che l'amministratore - in deroga ai principi stabiliti in tema di rappresentanza senza potere e in analogia con quanto previsto dagli artt. 29, 33, 2331, 2279, 2508 c.c.; nonché dagli artt. 11 e 102, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, e 14, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 - assume nei confronti del terzo (eventualmente in concorso con la società) le obbligazioni derivanti dall'obbligazione compiuta ed è quindi esposto anche all'azione di adempimento.
4.2 Le controricorrenti fanno leva su tali caratteristiche per sostenere che i sindaci - come è stato ritenuto dalla Corte di merito - non assumono alcuna responsabilità per le "nuove operazioni" intraprese dagli amministratori contravvenendo al divieto sancito dall'art. 2449, primo comma, c.c.
L'assunto, come si è già posto in evidenza, muove dalla premessa che la responsabilità "concorrente" dei sindaci per l'operato degli amministratori sia configurabile solo nei casi previsti dagli artt. 2393 e 2394 c.c., vale a dire in presenza di illeciti commessi dagli amministratori in danno della società e dei creditori sociali. Con esclusione, pertanto delle ipotesi, in cui il comportamento illegittimo dell'amministratore sia stato specificamente posto in essere dall'amministratore - come nell'ipotesi considerata dall'art. 2449, primo comma, c.c. e, più in genere, dall'art. 2395 c.c. - in danno di uno o più soggetti determinati (diversi dalla società).
La tesi non può essere però condivisa.
A ben vedere, l'unico argomento che può essere addotto in suo favore é costituito dalla formulazione del terzo comma dell'art. 2407 c.c., che rinvia per la disciplina della "azione di responsabilità" agli artt. 2393 e 2394 c. c. Ma è agevole replicare che il riferimento all'azione di responsabilità, in tali termini effettuato, convince che il contenuto precettivo di tale proposizione normativa rileva solo sul piano processuale ed è quindi estraneo all'individuazione dei presupposti sostanziali della responsabilità dei sindaci.
Presupposti che, invece, sono chiaramente fissati dal secondo comma dello stesso articolo, nel quale si afferma che tali soggetti "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica".
Appare quindi evidente che la responsabilità "concorrente" dei sindaci è modellata su quella degli amministratori e che, pertanto, pretese risarcitorie potranno essere avanzate nei loro confronti, tutte le volte che essi non abbiano svolto il proprio compito in modo adeguato, non solo dalla società o dai creditori sociali, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2392 - 2393, 2394 c.c., ma anche da singoli terzi (o da singoli soci) direttamente lesi dall'illegittimo comportamento degli amministratori.
In linea, del resto, con i contenuti del controllo che ad essi è affidato, che riguardano, anzitutto, la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e, quindi, sul rispetto delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento dell'attività sociale, nell'interesse (non solo del gruppo dei soci, ma) anche di coloro con i quali la società viene a contatto.
Non vi è quindi motivo di escludere che i sindaci, secondo i principi stabiliti dall'art. 2407, secondo comma. c.c., possano essere chiamati a rispondere del compimento di "nuove operazioni" da parte degli amministratori in violazione dell'art. 2449, primo comma, c.c., tutte le volte che tale illegittimo comportamento e il danno che ne è derivato sarebbero stati evitati se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
5 - Il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che si atterrà al principio di diritto enunciato nel precedente paragrafo e provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del lo ottobre 1999.
Depositata in cancelleria in data 8 marzo 2000.