Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9933 - pubb. 23/01/2014
Sistemi di videosorveglianza, trattamento dei dati personali e necessità del consenso dei soggetti aventi diritto di servitù di passaggio sulle aree di ripresa
Tribunale Mantova, 05 Novembre 2013. Est. Bernardi.
Installazione da parte di privati di sistemi di videosorveglianza – Trattamento di dati personali – Sussistenza.
Provvedimenti a carattere generale emessi in materia di videosorveglianza dall’Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali – Natura normativa – Esclusione – Utilizzabilità dei criteri enucleati dall’Autorità Garante onde accertare la violazione delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali – Ammissibilità – Conseguenze.
L’uso di sistemi di videosorveglianza determina il trattamento di dati personali comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l’utilizzo di immagini (cfr. art. 4 I co. lett. b del d. lgs. 196/2003). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Benché i provvedimenti a carattere generale emessi in materia di videosorveglianza dalla Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali non rivestano natura normativa in quanto si tratta di atti non emanati a seguito di reclami proposti da parte degli interessati ai sensi dell’art. 143 d. lgs. cit., deve nondimeno ritenersi che gli stessi esprimano fondamentali criteri per valutare se una determinata attività comporti o non violazione del diritto alla riservatezza (nel caso di specie è stata ritenuta illegittima la installazione di apparecchi di videosorveglianza in quanto difettava il consenso dei soggetti aventi un diritto di servitù di passaggio sulle aree rientranti nell’ambito di ripresa degli stessi, i cartelli informativi dell’esistenza delle telecamere non erano stati collocati prima del raggio di azione delle stesse, non risultava adottato uno strumento che garantisse la conservazione delle immagini per un tempo non superiore a 24 ore ed infine in quanto l’angolo visuale delle telecamere non era esclusivamente limitato all’area effettivamente da proteggere); l’accertata violazione del diritto alla riservatezza domiciliare comporta che le telecamere illegittimamente installate debbono essere rimosse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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