RistrutturazioniAziendali
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/12/2024
Osservazioni sull’art. 120-bis, comma 4°, CCII e su qualche pericolosa aporia interpretativa
Giuseppe Fauceglia, Professore ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di SalernoL’art. 120-bis, comma 4°, CCII, dispone che “La deliberazione di revoca (degli amministratori) deve essere approvata con decreto della sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati”: ciò nel contesto, oggetto di ampia disamina in dottrina, delle competenze esclusive in ordine all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, attribuite all’organo amministrativo dall’art. 120-bis, comma 1°, CCII. Dalla norma in oggetto si fa derivare il principio secondo il quale l’efficacia dell’atto di revoca resta espressamente condizionata all’accertamento giudiziale della giusta causa di revoca per il periodo che va dalla pubblicazione della decisione di ricorrere allo strumento di regolazione della crisi (art. 120-bis, comma 1°, CCII) fino alla sua interruzione, con la conseguenza che la rimozione dall’incarico rimane priva di effetti sino al provvedimento di approvazione del tribunale o sino all’esaurimento della relativa procedura, anche in considerazione dell’art. 739 c.p.c., a mente del quale il decreto del tribunale è suscettibile di reclamo in corte di appello, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 741 c.p.c., il decreto acquista efficacia solo quando sono decorsi i termini previsti per la definizione del reclamo.