CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/11/2021
Brevi riflessioni sull'art. 27 Codice della Crisi e dell'Insolvenza: a proposito di Cassazione 9 luglio 2021, n. 19618
Giuseppe Fauceglia, Professore ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di Salerno1. Il caso
Con decreto del 20 ottobre 2020, la Corte di Appello di Bologna[1], decidendo sul reclamo proposto da una società e revocando il provvedimento reso dal Tribunale di Reggio Emilia di ammissione della stessa alla procedura di concordato prenotativo, ha dichiarato la incompetenza per materia di detto tribunale, in favore di quello di Bologna, sede della sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo quest’ultimo competente ai sensi dell’art. 27 CCII. Il provvedimento della corte di appello è stata impugnato con regolamento di competenza (qualificato come facoltativo), ritenendo che la competenza restasse radicata presso il Tribunale di Reggio Emilia, in ragione della inapplicabilità del predetto art. 27 CCII, questo presupponendo la già realizzata ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.