Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9487 - pubb. 30/09/2013
Derivati OTC, alea razionale quale causa del contratto e nullità per mancata indicazione degli scenari probabilistici e delle conseguenze del verificarsi degli eventi
Appello Milano, 18 Settembre 2013. Est. Carla Romana Raineri.
Intermediazione finanziaria - Dichiarazione di operatore qualificato - Presunzione semplice - Prova contraria - Ammissibilità.
Intermediazione finanziaria - Dovere dell'intermediario di agire quale cooperatore del cliente e nel suo esclusivo interesse - Sussistenza - Cliente dotato di esperienza professionalmente qualificata - Irrilevanza.
Contratti di interest rate swap - Dovere dell'intermediario di prestare al cliente specifica consulenza - Definizione dei contenuti e delle condizioni dell'alea nell'interesse del cliente - Irrilevanza dello scopo di copertura o speculativo.
Derivati OTC, over the counter - Distinzione dai derivati uniformi - Stato di conflittualità tra intermediario e cliente.
Contratti derivati - Natura - Scommessa legalmente autorizzata - Causa ritenuta meritevole di tutela - Creazione razionale di alee reciproche e bilaterali - Distinzione rispetto alla scommessa legalmente tollerata socialmente improduttiva.
Derivati OTC, over the counter - Intermediario quale controparte diretta del cliente - Condivisione dell'alea.
Derivati OTC, over the counter - Oggetto del contratto - Scambio di differenziali a determinate scadenze - Causa del contratto - Scommessa assunta da entrambe le parti - Scommessa legalmente autorizzata - Alea razionale per entrambe le parti - Necessità - Conoscenza ex ante degli scenari probabilistici e delle conseguenze del verificarsi degli eventi - Necessità - Omissione - Nullità.
Derivati IRS - Mancata conoscenza da parte dell'investitore del mark to market - Mancata conoscenza del rischio assunto - Nullità - Occultamento dei costi impliciti - Mancato accordo sul compenso - Nullità ex articolo 1709 c.c..
Contratti di interest rate swap - Mancata esplicitazione del modello matematico di pricing e del mark to market - Liquidazione del corrispettivo del recesso - Illegittimità - Mancata indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici - Nullità della clausola che prevede l'erogazione del c.d. up front.
Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Distinzione dalla causa del contratto.
La presenza della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato costituisce una presunzione semplice, vincibile, in caso di contestazione, dalla prova conoscitiva della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di professionalità in materia di strumenti finanziari e dalla prova della conoscenza, ovvero, conoscibilità in concreto, da parte dell'intermediario, delle circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l'investitore nel momento in cui rende siffatta dichiarazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ai sensi dell'articolo 21 del TUF, costituisce dovere inderogabile dell'intermediario finanziario agire, nella sostanza, quale cooperatore del cliente e nel suo esclusivo interesse, secondo il modello proprio della casa mandati (e non della causa vendendi, con conseguente inoperatività del canone caveat emptor), così che appare del tutto irrilevante il dato che il cliente sia dotato di esperienza professionalmente qualificata, atteso che l'intermediario conserva i doveri delineati dell'articolo 21 del TUF anche in presenza della dichiarazione di cui all'articolo 31 del regolamento intermediari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'intermediario, allorché negozia un interest rate swap, deve prestare una specifica consulenza al cliente, indipendentemente dalla conclusione di un apposito contratto di consulenza, sul presupposto che la natura stessa dello strumento finanziario richiede che nella definizione dei suoi contenuti - e quindi delle condizioni dell'alea - l'intermediario si raffiguri il miglior interesse del cliente, del tutto irrilevante restando il motivo che lo abbia indotto contrattare, sia esso di copertura, ovvero speculativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La contrattazione in derivati c.d. over the counter, a differenza di quella dei derivati uniformi, porta con sé un naturale stato di conflittualità tra intermediario e cliente, stato che discende dall'assommarsi, nel medesimo soggetto, delle qualità di offerente e di consulente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il contratto derivato rientra nella categoria della scommessa legalmente autorizzata, la cui causa, ritenuta meritevole dal legislatore dell'intermediazione finanziaria, risiede nella consapevole e razionale creazione di alee che, nei derivati c.d. simmetrici, sono reciproche e bilaterali. Costituisce, del resto, un dato acquisito il fatto che l'articolo 1933 c.c. abbia un ambito di applicazione del tutto residuale, perché concernente esclusivamente le ipotesi di scommessa c.d. tollerata dal legislatore, mentre non riguarda affatto le scommesse legalmente autorizzate che, come tali, debbono attribuire azione per il pagamento. L'articolo 1933 c.c. non codifica una "eccezione di scommessa", bensì una assai più circoscritta "eccezione di scommessa meramente tollerata" - la scommessa, cioè, tradizionalmente concepita come socialmente improduttiva - del tutto estranea all'area dei contratti di scommessa legalmente autorizzata, considerati dal legislatore come socialmente ed economicamente produttivi. La stessa nozione, del pari acquisita, secondo cui il c.d. nozionale non rappresenta altro che una base di calcolo - e non un capitale effettivamente impegnato - testimonia che, giuridicamente, il nozionale contribuisce a definire il perimetro dell'evento dal quale i flussi differenziali vengono a dipendere. Il carattere fittizio, non reale, del richiamo al nozionale appare, pertanto, perfettamente coerente con la costruzione del derivato in termini di scommessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Diversamente da quanto avviene allorché l'intermediario si limiti ad acquistare il prodotto sul mercato quale mero mandatario del proprio cliente, nei derivati over the counter l'intermediario è sempre controparte diretta del proprio cliente e "condivide", pertanto, con lui l'alea contenuta nel contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nel derivato over the counter, l'oggetto del contratto è costituito da uno scambio di differenziali a determinate scadenze, mentre la sua causa risiede in una scommessa che entrambe le parti assumono, con la precisazione che nella scommessa legalmente autorizzata, come quella ritenuta meritevole di tutela da parte del legislatore finanziario, l'alea non può che essere "razionale" per entrambi gli scommettitori e ciò a prescindere dall'intento che ha determinato la conclusione del contratto, sia esso di mera copertura, ovvero speculativo. Perché l'alea, che, come detto, costituisce l'oggetto del contratto, possa considerarsi "razionale" debbono essere definiti e conosciuti ex ante, con certezza, gli scenari probabilistici e delle conseguenze del verificarsi degli eventi. In sostanza, tutti gli elementi dell'alea e gli scenari che da essa derivano costituiscono ed integrano la causa stessa del contratto, perché appartengono alla "causa tipica" del negozio, indipendentemente dalle ricorrenti distinzioni tra scopo di copertura o speculativo. In difetto di tali elementi, il contratto deve ritenersi nullo per difetto di causa, poiché il riconoscimento legislativo risiede nella "razionalità" dell'alea e, quindi, nella sua "misurabilità", non essendo concepibile e non meritando, pertanto, tutela un negozio caratterizzato dalla creazione di alee reciproche e bilaterali, la qualità e la quantità delle quali siano ignote ad uno dei contraenti ed estranee all'oggetto dell'accordo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La circostanza che, al momento della conclusione del contratto, l'investitore non conosca il c.d mark to market e che questo elemento non rientri nel contenuto dell'accordo, comporta la radicale nullità dei contratti di interest rate swap, perché esclude che l'investitore abbia potuto concludere la "scommessa" conoscendo il grado di rischio assunto, laddove, per contro, l'intermediario aveva perfetta conoscenza del proprio rischio avendolo misurato scientificamente e su di esso predisposto lo strumento finanziario. La mancata indicazione del mark to market consente, inoltre, all'intermediario (il quale, in base al contratto quadro, è anche un mandatario oltre che controparte della scommessa) di occultare il suo compenso, rappresentato dai c.d. costi impliciti, all'interno delle condizioni economiche dell'atto gestorio. Il che determina la nullità del contratto derivato anche in ragione del difetto di accordo su un requisito essenziale del compenso ai sensi dell'articolo 1709 c.c, il quale dispone che, nel mandato oneroso, il compenso del mandatario sia consapevolmente stabilito dalle parti e quindi non occultato fra le condizioni economiche predisposte dal mandatario. Il compenso deve, quindi, essere determinato nel contratto o determinabile in virtù di un criterio (modello matematico di pricing) condiviso ex ante dall'intermediario e dal cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nei contratti di interest rate swap, la mancata esplicitazione del modello matematico di pricing e del market to market rende arbitraria la stessa liquidazione degli importi richiesti a titolo di corrispettivo del recesso, proprio perché siffatta liquidazione appare il frutto di una quantificazione unilaterale da parte dell'intermediario, del tutto slegata da criteri predeterminati nei contratti. Allo stesso modo, l'assenza del mark to market e degli scenari probabilistici rende del tutto priva di giustificazione causale la clausola che contempla l'eventuale erogazione del c.d. up front in quanto anche la misura in cui il finanziamento contribuisce ad integrare il riequilibrio del valore iniziale del derivato incide sulla causa dello stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'obbligo informativo a carico dell'intermediario deve essere tenuto distinto dalla causa del contratto, in quanto attiene alla esplicitazione dei contenuti del medesimo e dell'alea in esso contenuta e la omissione dell’informazione non involge profili di nullità, ma costituisce solo un inadempimento regolato dai principi che governano le conseguenze della violazione delle norme di condotta dettate dal TUF. Nei derivati uniformi, la verifica giurisdizionale del rispetto delle regole di condotta dell'intermediario dettate dal TUF e dalla normativa secondaria costituisce l'unica forma di controllo della correttezza delle contrattazioni. Trattandosi di compravendite di strumenti finanziari circolanti sul mercato, e già quotati, non si pone per essi il problema della "misurabilità" dell'alea in essi contenuta e della consapevole condivisione del rischio, ma unicamente un problema di adeguatezza o appropriatezza del prodotto rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ovvero di assenza di eventuali conflitti di interesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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