Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9281 - pubb. 15/07/2013
Dichiarazione giudiziale di paternità: nello stesso processo, ammessa la ripetizione delle somme anticipate dalla madre e il risarcimento del danno
Tribunale Sulmona, 26 Novembre 2012. Est. Paola Petti.
Dichiarazione giudiziale di paternità – Cumulo con le domande a contenuto economico (Rimborso quota mantenimento, risarcimento del danno) – Ammissibilità – Sussiste.
Omesso riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio – Risarcimento del danno – Sistema di calcolo – Scalare partendo dalle Tabelle di Milano – Sussiste.
Per esigenze di economia processuale, il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato - o la condanna potrà essere eseguita - solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlia/figlio (Si richiama Cass. Civ. n. 5652 del 2012 e Cass. Civ. 17914/2010: "la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o maternità naturale, mentre l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello "status"). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il danno da mancato riconoscimento del figlio nato fuori da matrimonio, può essere risarcito prendendo le mosse dalla Tabella del Tribunale di Milano. In particolare, si parte dall'alterazione esistenziale più alta e cioè dal 100% di invalidità per un soggetto di età corrispondente a quella del figlio non riconosciuto al momento della sentenza. Si perviene così al valore tabellare. Questo importo ripristinerebbe le condizioni di un soggetto che non può svolgere alcuna attività realizzatrice della persona. A questo punto si divide, secondo ciò che comunemente avviene, la vita di una persona in cinque aree: un'area riguardante le attività biologico sussistenziali, un'area riguardante le relazioni affettive di carattere familiare, un'area che riguarda le attività lavorative, un'area che riguarda le attività sociali, politico associative e infine un'area che riguarda tutto ciò che concerne lo svago. Pertanto, dividendo il l’importo del 100% per 5, si ottiene il valore di tutta l'area delle relazioni affettive di carattere familiare, che andrebbe a risarcire il danno subito da chi è stato privato di qualsiasi relazione di questo tipo. Quindi, si individuano ulteriori quattro (sub) aree: rapporti con i genitori, rapporti con i figli, rapporti con i nonni e rapporti familiari di altro tipo; nel comune sentire la mancanza di un genitore o di un figlio determina un peggioramento della qualità della vita superiore a quello che conseguirebbe alla mancanza di nonni o altri parenti sicché, in via equitativa, si fissa per le prime due il valore di 1/3 dell'area e per le altre due il valore di 1/6. Pertanto, dividendo la somma risultante dal primo calcolo per 3 e si ottiene il valore equivalente alla sfera dei rapporti con i genitori. Infine, secondo ciò che normalmente avviene, la mancanza della madre determina un alterazione peggiorativa della vita superiore a quella che seguirebbe alla mancanza di un padre quindi, sempre in via equitativa, l'area dei genitori è costituita per 2/3 dai rapporti con la madre e per 1/3 dai rapporti con il padre. A questo punto, dividendo la somma di prima per 3, si ottiene la liquidazione del danno esistenziale spettante alla figlia/figlio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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