Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9036 - pubb. 30/05/2013
Trattamento sanitario con cellule staminali anche in assenza di validazione scientifica e disapplicazione del parere del Comitato Etico
Tribunale Mantova, 02 Maggio 2013. Est. Francesca Arrigoni.
Provvedimenti d’urgenza – 700 c.p.c. – Atto amministrativo di divieto all’ente ospedaliero di effettuare il trattamento sanitario consistente nella infusione di cellule staminali anche in assenza di validazione scientifica – Illegittimità – Disapplicazione – Parere del Comitato Etico – Necessità – Contenuto.
Provvedimenti d’urgenza – Sospensione del procedimento per rimessione degli atti alla Corte Costituzionale – Rinvio alla successiva fase di merito – Ammissibilità.
In considerazione della necessità di assicurare adeguata e immediata tutela ai soggetti privi di valida alternativa terapeutica ed anche se non si tratta di pazienti per cui sia già stata somministrata una terapia o sia già stato effettuato il prelievo dal donatore o dal paziente o ordinato dall’autorità giudiziaria, va disapplicato perché contrastante con il precetto di cui all’art. 32 cost. l’atto amministrativo che vieta all’ente ospedaliero che ha in cura il paziente di somministrargli il trattamento consistente nella infusione di cellule staminali secondo il protocollo in uso, previa acquisizione in via d’urgenza del parere favorevole del Comitato etico di cui all’art. 6 del d. lgs. 24 giugno 2003 n. 211 che dovrà peraltro limitarsi alla valutazione della opportunità etica di una terapia con cellule staminali in relazione alla specifica patologia da cui è affetto il malato. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Quando gli interessi in gioco lo richiedano e sussista la necessità di assicurare una tutela reale e immediata, deve ritenersi consentita una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione per rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ai fini del controllo di costituzionalità della legge, rinviando alla successiva fase di merito, alla quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi
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