Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 896 - pubb. 01/07/2007

Ipoteca legale ex art. 26 L. n. 4/1929

Tribunale Mantova, 23 Gennaio 1996. .


Provvedimenti cautelari - Art. 26 L. 7.1.1929 n. 4 - Ipoteca legale a favore Intendente di Finanza ora Direttore Regionale delle Entrate - Ammissibilità.



 


 


Il Giudice Istruttore,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 23-5-1996;

- letto il ricorso per sequestro conservativo promosso da Mario Rossi + 7 nei confronti della società Delta s.p.a. in liquidazione;

- rilevato che gli istanti ebbero a costituirsi fideiussori solidali della società resistente nei confronti della Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. e che la medesima ha ottenuto nei loro confronti decreto ingiuntivo per £. 712.112.685 oltre accessori ed ha iscritto ipoteca giudiziale di £. 1.400.000.000 sugli immobili di loro proprietà;

- ritenuto, quanto al "fumus", che appare fondata l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c. che essi intendono proporre nel merito;

- ritenuto che il termine "credito" menzionato nell’art. 671 c.p.c. sta ad indicare non solo il diritto a riscuotere una somma di denaro (diritto questo che non spetta al fideiussore il quale non può pretendere di essere pagato dal Creditore: così vedasi Cass. 24-4-1965 n. 699), ma anche il diritto ad una prestazione di contenuto economico, in quanto suscettibile di valutazione patrimoniale (in tal senso vedasi Cass. 3-7-1969 n. 2773) e che la prestazione di garanzia prevista dall’art. 1953 c.c. ha sicuramente tale natura (cfr. art. 1179 c.c.);

- ritenuto, quanto al "periculum", che il fondato timore dei creditori di perdere le garanzie del credito (rectius di perdere la garanzia che il debitore principale possa adempiere agli obblighi di cui all’art. 1953 c.c.) può desumersi 1) dall’entità delle somme garantite rispetto alla consistenza patrimoniale della società Delta s.p.a. nonchè del fatto che 2) l’immobile di proprietà di quest’ultima è gravato da ipoteche ed oggetto di esecuzione immobiliare da parte di creditori di ingenti somme e che per tale immobile è già stato esperito un tentativo di vendita con esito negativo, 3) che la società, non è proprietaria di altri cespiti e si trova in liquidazione volontaria con le conseguenti limitazioni che derivano da tale condizione (cfr. art. 2449 c.c.) 4) che in data 28-2-1996 la resistente ha stipulato con un terzo contratto d’affitto d’azienda in tal modo spogliandosi di ogni bene;

-considerato pertanto che il ricorso è fondato;

P.T.M.

visti gli artt. 669 ter, 669 octies e 671 c.p.c. autorizza il sequestro conservativo a favore di Mario Rossi + 7 contro la società Delta s.p.a. in liquidazione in persona del liquidatore con sede in Mantova, sui beni mobili ed immobili della società resistente e sulle cose e somme alla stessa dovute anche da terzi, per la causale di cui al ricorso e fino alla concorrenza di £. 1.000.000.000 (un miliardo);

- fissa ai ricorrenti il termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Mantova, li

 

Il Giudice designato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento N. XXXX R.G.A.C.;

- letto il ricorso con il quale il Capo Sezione di Mantova del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze ha richiesto l'autorizzazione ad iscrivere ipoteca legale nonchè il sequestro conservativo sui beni della società Alfa di Mario Rossi s.n.c. e su quelli di Mario Rossi ai sensi dell'art.

26 l. 7.1.1929 n. 4;

- ritenuto che appare incontestata la natura cautelare delle misure richieste (in tal senso vedasi Cass. 15.4.1980 n. 2447; Cass. S.U. 22.11.1991 n. 12589; Cass. 27.7.1994 n. 7029 e, fra i giudici di merito, Trib. Potenza 30.6.1989 in Foro It. 1990, I, 3510);

- ritenuto che il procedimento previsto dalla l. 4/1929, pur non essendo stato abrogato, presenta ormai evidenti lacune per colmare le quali all'interprete non rimane che avvalersi innanzitutto delle norme di cui agli artt. 669 bis e segg. c.p.c. (che contengono una disciplina generale delle misure cautelari in materia civile) nonchè di quelle del codice di procedura civile e ciò sia in virtù dell'espressa previsione contenuta nell'art. 669 quaterdecies c.p.c., sia, comunque, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 12 II disp. prel. c.c.;

- ritenuto che, di conseguenza, nulla osta all'applicazione, nel tipo di procedimento in questione, delle regole di cui agli artt. 669 ter IV c.p.c. e 669 secies c.p.c.;

- rilevato, quanto alla contestata competenza territoriale di questo giudice, che nessun criterio viene previsto dall'art. 26 l. 4/1929;

- ritenuto che, nella presente fase, è sempre stato escluso il criterio del c.d. "foro erariale" ex art. 25 c.p.c. a cui può farsi ricorso solo in sede di impugnazione della misura cautelare ex art. 27 l. 4/1929 (così vedasi Cass. 15.4.1980 n. 2447 e Cass. 2.12.1993 n. 11957);

- ritenuto, quanto alla applicazione della misura della ipoteca legale, che può farsi ricorso al disposto dell'art. 21 c.p.c. (così Cass. 15.4.1980 n. 2447);

- ritenuto, quanto alla istanza di concessione di sequestro conservativo, che l'unico criterio cui poter fare riferimento (in difetto di previsione normativa) sia quello desumibile dall'art. 669 ter III c.p.c. che prevede una ipotesi analoga attesa l'abrogazione dell'art. 672 c.p.c che peraltro prevedeva una disciplina piuttosto simile;

- ritenuto che l'Intendente di Finanza (ora Direttore Regionale delle Entrate) il quale propone un ricorso ex art. 26 l. 4/1929 esercita funzioni amministrative e pertanto può agire direttamente in giudizio senza che possano trovare applicazione le norme sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio (così Cass. 15.4.1980 n. 2447 e Cass. 2.12.1993 n. 11957);

- considerato, in ordine al c.d. "fumus boni iuris" che lo stesso emerge dalla complessità e convergenza degli elementi desumibili dal rapporto posto a fondamento del ricorso (dichiarazioni verbali delle persone coinvolte, riscontri documentali incrociati, accertamenti bancari);

- osservato, inoltre, che è preclusa in questa sede ogni valutazione circa il rapporto tributario (così Cass. S.U. 22 novembre 1991 n. 12589);

- considerato, quanto al "periculum in mora", che lo stesso appare sussistere sia per l'elevato ammontare del credito vantato, sia per l'esiguità del capitale sociale in rapporto a tale credito, sia per il fatto che il resistente Mario Rossi, in data successiva alla proposizione del ricorso dell'Amministrazione, avrebbe conferito gli immobili di proprietà in fondo patrimoniale con ciò evidenziando l'intento di sottrarli alle pretese dei creditori;

- ritenuto peraltro che ogni questione concernente l'assoggettabilità dei beni di Mario Rossi alle misure cautelari richieste attiene alla esecuzione delle misure stesse ed è pertanto estranea alla presente fase;

- rilevato che il resistente, pur avendolo dedotto non ha provato e neppure richiesto di provare (eventualmente a seguito della concessione di un termine) di avere effettuato il "condono" per i rapporti tributari afferenti all'anno 1990;

P.T.M.

ritenuta la propria competenza autorizza il ricorrente ad iscrivere ipoteca sui beni immobili di proprietà della società Alfa di Mario Rossi s.n.c. nonchè di Mario Rossi, nonchè a sottoporre a sequestro conservativo i beni mobili degli stessi fino alla concorrenza dell’importo di L. 180.000.000 nel rispetto delle disposizioni di legge.

Si comunichi.

Mantova, 23.1.1996