Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 825 - pubb. 01/07/2007

Revocatoria ordinaria di garanzia contestuale

Tribunale Mantova, 08 Luglio 1999. Est. Bernardi.


Azione revocatoria ordinaria di garanzia ipotecaria successiva al sorgere del debito garantito – Natura gratuita dell’atto – Consilium fraudis – Sussistenza.



 


 


IL TRIBUNALE DI MANTOVA

Sezione seconda Civile

In persona del Giudice Istruttore Dott. Mauro Bernardi in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione

da

BANCA DI ROMA – filiale di Mantova

-ATTRICE-

Contro

MARIO ROSSI e LUIGI BIANCHI

-CONVENUTI - 

IN PUNTO: Azione Revocatoria

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell’attrice:

In via alternativa e subordinata: Accertarsi che l’atto pubblico notarile 23.12.94 n.22681 di rep. n. 3077 di racc. Notaio Fabbi di costituzione ipotecaria iscritta il 27.12.93 n. 10408 R.G. e n. 2483 R.P., è affetto da simulazione assoluta e per l’effetto dichiararsi lo stesso inefficace nei confronti dell’istituto concludente. Ordinarsi al Conservatore del RR.II. di Mantova la cancellazione dell’iscrizione n. 10408 R.G. e n. 2483 R.P. In ogni caso, ordinarsi la trascrizione e l’annotamento dell’emananda sentenza. Con condanna dei convenuti, in solido alla rifusione delle spese e degli onorari di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Il Procuratore dei convenuti:

Integrale rigetto della proposta domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 22-4-1995 la Banca di Roma esponeva di essere creditrice della somma di L. 81.498.151 nei confronti di Paolo Rossi per il quale aveva prestato fideiussione Mario Rossi Dante e di avere iscritto ipoteca sugli immobili di quest’ultimo siti in Roverbella in data 10-2-1994 in virtù del decreto ingiuntivo n.233/94. L’istituto di credito affermava inoltre di avere promosso esecuzione immobiliare sui beni in questione nella quale era intervenuto il sig. Luigi Bianchi dichiaratosi creditore di L. 162.249.740 in virtù di mutuo garantito da ipoteca iscritta il 27-12-1993 accesa in base all’atto pubblico stipulato il 23-12-1993, il quale aveva chiesto di partecipare al riparto in via privilegiata.

La banca sosteneva che la concessione dell’ipoteca volontaria pochi giorni prima della lettera di intimazione a pagare lo scoperto di conto corrente, inviata al debitore principale ed ai garanti il giorno 8-2-1994, era chiaramente finalizzata a sottrarre il patrimonio del garante alla garanzia del proprio credito e pertanto chiedeva la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di tale atto ed in subordine l’accertamento della simulazione assoluta del medesimo.

Si costituivano entrambi i convenuti con il medesimo difensore i quali chiedevano il rigetto della domanda affermando che l’ipoteca era stata costituita ben prima dell’invio della intimazione al rientro, in un momento in cui Mario Rossi non aveva conoscenza di essere solidalmente obbligato con il debitore principale anche perché la banca non aveva nessun obbligo di informazione nei confronti del garante circa l’andamento del conto affidato sicché egli non poteva essere stato consapevole di pregiudicare la propria garanzia patrimoniale nei confronti di un creditore in fieri.

I convenuti assumevano inoltre che, stante la sicura capienza dei beni aggrediti, nessun pregiudizio in concreto poteva derivare alla banca ed infine che la prestata fideiussione non poteva considerarsi valida non risultando indicato l’importo massimo garantito.

La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte dopo che il tentativo di conciliazione, esperito ex art. 13 l. 276/97, aveva esito negativo.

Motivi della decisione

In primo luogo deve essere rilevato che nessun dubbio appare sussistere in ordine alla validità della fideiussione sottoscritta il 17-9-1993 da Mario Rossi e posto che essa prevedeva l’importo massimo garantito da parte del fideiussore nella somma di L. 180.000.000: d’altro canto non risulta opposto il decreto ingiuntivo fondato proprio sull’atto di garanzia nell’ambito del quale procedimento poteva essere sollevata ogni questione in ordine alla sussistenza del credito nei confronti del garante.

Ciò premesso va osservato che è condivisibile l’asserzione attorea secondo cui la concessione della garanzia ipotecaria de quo deve considerarsi atto a titolo gratuito.

Invero dal tenore dell’atto pubblico stipulato il 23-12-1993 (concernente solamente la costituzione della garanzia) si desume che l’ipoteca era stata accordata in un momento successivo alla stipulazione del mutuo (di cui peraltro il Rossi non ha fornito alcuna indicazione circa la data della stipula ed il contenuto) anche perché nel rogito si fa riferimento a garanzia concessa non solo per capitale ma anche per gli interessi maturati al 15-12-1993 (i quali necessariamente presuppongono la preesistenza di un titolo e la decorrenza di un dato periodo di tempo): orbene la garanzia reale prestata in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile o comunque ad un vantaggio patrimoniale proveniente dal debitore principale oppure dal creditore garantito deve considerarsi come atto a titolo gratuito.

Va aggiunto poi che l’ipoteca concessa per un debito pregresso è suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore nei confronti degli altri creditori potendo concretamente, sia pure in modo mediato, condurre allo stesso risultato finale della alienazione del bene assoggettato alla garanzia e pertanto deve ritenersi integrato il presupposto costituito dall’eventus damni: d’altra parte facendo riferimento l’art.2901 c.c. al pregiudizio alle ragioni del creditore, deve reputarsi sufficiente non solo un danno effettivo ma un semplice pericolo di danno quale una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità nell’esazione coattiva del credito (in tal senso vedasi Cass. 22-3-1990 n.2400; Cass. 21-11-1990 n.11251; Cass. 17-9-1996 n.8306).

L’esito dell’esecuzione forzata concernente l’immobile de quo fornisce infine definitiva prova del pregiudizio che subirebbe la banca in conseguenza dell’esistenza dell’ipoteca atteso che il ricavato della vendita non è sufficiente neppure in parte a saldare il debito sorto nei confronti della medesima.

In ordine all’ulteriore presupposto costituito dal consilium fraudis va detto che alla stregua dell’art. 2901 c.c. esso si atteggia diversamente a seconda che l’atto pregiudizievole sia stato posto in essere prima o dopo il sorgere del credito: nel caso di specie la relazione cronologica fra il credito tutelato e l’atto impugnato per revocazione, assunta dall’art. 2901 c.c. come criterio discriminatore dell’alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell’atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, deve essere apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato, essendo influente, al fine indicato, la data di insorgenza di dette ragioni ancorchè non determinate nel loro ammontare, ovvero soggette a condizione (in tal senso vedasi Cass. 3-2-1993 n. 1327; Cass. 1688/73): invero ai fini della esperibilità dell’actio pauliana non occorre che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito, anche eventuale, come si desume dal dettato della norma che contempla anche crediti soggetti a condizione (cfr. Cass. 238/82). Infine deve essere osservato che l’identità di posizione fra debitore principale e fideiussore deriva dal vincolo di solidarietà che, ex art. 1944 I co. C.c., lega il secondo al primo con la conseguenza che entrambi debbono ritenersi obbligati nei confronti dell’istituto bancario con eguale decorrenza.

Nessun dubbio può ritenersi sussistere circa la consapevolezza in capo al convenuto di pregiudicare con il proprio atto le ragioni creditorie della banca non occorrendo l’intenzione di danneggiare i creditori e bastando la sola previsione del danno che ad essi potrà derivare dall’atto posto in essere (in tal senso vedasi Cass. 20-2-1989 n.987): tenendo conto infatti dello strettissimo intervallo temporale fra il rilascio della fideiussione, la costituzione della garanzia reale sull’unico cespite immobiliare in proprietà e la richiesta di rientro da parte della banca, appare adeguatamente provato il presupposto richiesto dalla legge né, per contro, la circostanza che il Rossi non si sia in alcun modo attivato per ottenere informazioni circa l’andamento del rapporto con il garantito come peraltro avrebbe potuto in virtù dell’art. 5 del contratto di concessione di garanzia, vale ad escludere la consapevolezza di arrecare pregiudizio non apparendo essere tale comportamento improntato alla ordinaria diligenza.

La circostanza poi che il Bianchi abbia donato a terzi, qualche tempo dopo la richiesta di rientro, il proprio esiguo patrimonio immobiliare, appare confortare la tesi attorea circa l’esistenza di un accordo fra quest’ultimo e il Rossi volto a rendere oltremodo difficoltoso alla banca il recupero del credito.

L’integrale accoglimento della domanda principale non consente di esaminare quella di simulazione espressamente proposta dalla banca “in via alternativa  e subordinata” come specificato in sede di precisazione delle conclusioni.

Poiché non è stata pronunciata la nullità dell’atto costitutivo della garanzia reale ed avendo l’accoglimento dell’azione revocatoria l’effetto di rendere inopponibile l’atto revocato nei soli confronti del creditore istante, non può essere ordinata la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della Banca di Roma l’ipoteca costituita con atto pubblico 23-12-1994 n.22681 di rep. e n. 3077 di racc. notaio Fabbi ed iscritta il 27-12-1993 ai n. 10408 R.G. e n. 2483 R.P. sui beni immobili di Mario Rossi elencati nell’atto di citazione;

condanna i convenuti in solido a rifondere all’istituto bancario le spese di lite liquidate in complessive L. 11.812.000 di cui L. 812.000 per spese, L. 2.500.000 per diritti e L. 8.500.000 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Mantova, li 8-7-1999.

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico

Dott. Mauro Bernardi