Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32255 - pubb. 21/11/2024

Maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/01 (c.d. 'aumento al milione') e reddito rilevante ai fini del riconoscimento

Tribunale Roma, 11 Novembre 2024. Est. Pucci.


Maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/01 (c.d. “aumento al milione”) - Reddito rilevante ai fini del riconoscimento - Non computabilità della pensione privilegiata tabellare erogata dal Ministero della Difesa, per infermità riportate durante il servizio militare di leva



La pensione privilegiata tabellare erogata dal Ministero della Difesa, per infermità riportate durante il servizio militare di leva, attesa la sua natura risarcitoria, che l'accomuna alla pensione di guerra, non è computabile, al pari di quest’ultima, ai fini del riconoscimento del diritto alla maggiorazione reddituale prevista dall’art. 38 L. 448/01 (c.d. “aumento al milione”).


Il Tribunale capitolino ha accolto la domanda del ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile e di pensione privilegiata tabellare a carico del Ministero della Difesa, per infermità riportate durante il servizio militare di leva, avente a oggetto la ricostituzione reddituale ex art. 38 L. 448/01 (c.d. “aumento al milione”) della sua pensione di invalidità civile, già rigettata dall’Inps per superamento dei limiti di reddituali previsti dalla norma, proprio per effetto del computo della pensione privilegiata militare tabellare.


Il ricorrente sosteneva come la sua pensione privilegiata tabellare, attesa la sua natura esclusivamente risarcitoria, non potesse rilevare, al pari della pensione di guerra (pacificamente ritenuta irrilevante dall’Inps), ai fini della determinazione del reddito soglia, oltre il quale non si ha diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/01 (c.d. “aumento al milione”).


A sostegno della domanda era addotta la sentenza della Corte Cost., n. 387/1989, sancente “la natura non reddituale della pensione privilegiata militare tabellare (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie comuni, le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria”.


L’Inps sosteneva, al contrario, che “La predetta assimilazione della pensione privilegiata militare tabellare, sul piano trattamento fiscale, (esenzione IRPEF) alle pensioni di guerra, è circostanza di per sé non sufficiente a fondare una diversa interpretazione dei criteri e dei redditi rilevanti fissati nel dato normativo e testuale dal legislatore ai fini dell’erogazione della misura assistenziale aggiuntiva”.


Il Tribunale, valorizzando la natura risarcitoria della pensione privilegiata militare tabellare, l’ha reputata, al pari dell’affine pensione di guerra, non computabile ai fini della maggiorazione sociale de qua, condannando l’Inps ad incrementare la pensione di invalidità del ricorrente e a corrispondergli i relativi arretrati. (Claudio Federico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Claudio Federico


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