Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32251 - pubb. 21/11/2024
La Cassazione ribadisce (ancora una volta) i presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione del fallito
Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2024, n. 28505. Pres. Cristiano. Est. Crolla.
Esdebitazione - Presupposti - Entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare
Con la decisione in rassegna, la Suprema corte ha ribadito che “tra tutte le risultanze della procedura di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione, bisogna considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche perché, come visto, si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma.
Si tratta di una prospettiva di cui questa Corte si è già fatta carico, censurando, ad esempio, valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l’attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell’attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura.
Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico. Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive; e, una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale (“nummo uno”) da finire per coincidere, di fatto, con l’ipotesi più radicale dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l’unica expressis verbis contemplata dall’art. 142, comma 2, l.fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura – ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili – dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.
[Nel caso di specie la corte d’appello di Bologna, pur dichiarando di volersi uniformare a tali principi, se né è palesemente discostata, in quanto ha giudicato “irrisorio” il soddisfacimento dei creditori nonostante fra gli stessi fossero stati distribuiti oltre 103.000 euro, serviti a coprire integralmente i crediti prededucibili e parzialmente (in percentuale variabili dal 54,67% allo 0,0003 %) tutti gli altri crediti ammessi, mentre non ha tenuto conto del dato aggregato (da cui risultava il soddisfacimento in termini assoluti dell’8,17% dei crediti), del numero esiguo dei creditori e neppure della condotta del fallito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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