Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32206 - pubb. 13/11/2024
Sequestro conservativo dei beni degli amministratori, fumus e periculum
Tribunale Bologna, 20 Settembre 2024. Est. Guernelli.
Sequestro conservativo in corso di causa – Art. 669bis, 669quater e 671 c.p.c. – Requisito del fumus boni juris – Condotte contestate dal Fallimento – Sussistenza
Sequestro conservativo in corso di causa – Art. 669bis, 669quater e 671 c.p.c. – Requisito del periculum in mora – Incapienza patrimoniale del debitore
Configurano il fumus boni juris le scelte degli amministratori di ricorrere, in presenza di una rilevante riduzione del fatturato, all’indebitamento erariale e contributivo e ad artifici contabili per occultare la ricorrenza di una causa di scioglimento per perdita del capitale sociale nonché di corrispondere - quando la società aveva già registrato ingenti perdite - significative somme ad una società estera riconducibile a soggetti con cui erano legati da stretti rapporti familiari, di estinguere il Trattamento di Fine Mandato, di effettuare dei prelievi e dei “prestiti infruttiferi” a proprio vantaggio.
È configurabile il periculum in mora quando il patrimonio del resistente sia costituito da alcuni cespiti immobiliari sottoposti ad esecuzione forzata dalla cui vendita potrebbe, in via residuale, ottenere un importo anche significativo, dalla titolarità di alcune partecipazioni societarie di dubbio valore e dalla trascurabile quota di proprietà di alcuni terreni di valore tali, complessivamente, da non coprire l’ingente importo richiesto a titolo di risarcimento dalla Curatela nell’azione ex art. 146 l.f. anche alla luce dell’incerta capienza del patrimonio riconducibile agli altri convenuti corresponsabili con gli amministratori. (Giovanni Cedrini, Andrea Gattei) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell’Avv. Giovanni Cedrini e dell’Avv. Andrea Gattei – Studio Legale Cedrini & Zamagni - Axiis Network Legale
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