Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32190 - pubb. 08/11/2024
Opposizione a decreto ingiuntivo e contestazione dell'ex correntista dei fatti costitutivi del credito
Tribunale Foggia, 28 Ottobre 2024. Est. Mercuri.
Bancario - Rapporto di conto corrente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Contestazione della società ex correntista opponente dei fatti costitutivi del credito rivendicato dalla banca/cessionaria creditrice procedente - Ammissione di CTU contabile per il calcolo del reale saldo dare - Avere tra le parti
Se la banca agisce o propone riconvenzionale per la condanna del cliente e la banca non ha prodotto l’estratto conto di apertura, andrà azzerato il saldo a debito del cliente risultante dal primo e/c disponibile e mantenere il saldo iniziale a credito; se manca un e/c intermedio, andrà rettificato il saldo iniziale dell’e/c successivo al “buco” assumendolo pari al saldo finale dell’e/c precedente, se quest’ultimo è più favorevole al cliente; applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. in caso di mancata pattuizione per iscritto, con l’esclusione dei costi delle commissioni di massimo scoperto e di qualsiasi altra remunerazione (come le valute e spese) contabilizzata a carico dell’ex correntista ma non pattuita ad eccezione delle imposte e tasse dovute ex lege; espunzione della capitalizzazione degli interessi fino al 30.06.2000 ed al computo della stessa, per il periodo successivo, solo se riscontrata in atti l’intervenuta espressa pattuizione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale; accertamento della valida pattuizione della CMS con verifica in particolare se la CMS era stata convenuta per iscritto e la determinazione della stessa avuto riguardo sia alla percentuale che ai criteri di calcolo della commissione medesima e nel caso in cui non sia stata determinata con esclusione integrale dal ricalcolo del saldo; verifica del superamento del tasso-soglia usura ex legge n. 108/96. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara - www.avvocatoargento.it
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