Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32117 - pubb. 25/10/2024
Responsabilità disciplinare dei magistrati: la sanzione della rimozione non è più automaticamente applicabile
Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Ottobre 2024, n. 25975. Pres. Cassano. Est. Marotta.
DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Sanzione della rimozione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 - Possibilità di graduare la sanzione da applicare in considerazione dell'offensività della condotta - Esclusione - Illegittimità costituzionale della norma (Corte cost., sentenza n. 51 del 2024) - Conseguenze
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 (Corte cost., sentenza n.51 del 2024) la sanzione della rimozione non è più automaticamente applicabile al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p. e si riespande la disciplina generale di cui all'art. 4 (illeciti disciplinari conseguenti a reato), comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., così restituendo alla Sezione disciplinare del CSM la possibilità di comminare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una delle sanzioni previste dall'art. 5. (massima ufficiale)