Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32091 - pubb. 22/10/2024
La Cassazione chiarisce l’interpretazione dei presupposti per la concessione della esdebitazione
Cassazione civile, sez. I, 03 Ottobre 2024, n. 25946. Pres. Cristiano. Est. Vella.
Fallimento – Esdebitazione – Presupposti – Ratio
Con questa pregevole decisione, la Cassazione svolge alcune considerazioni sul diritto del debitore a conseguire l’esdebitazione che meritano di essere integralmente riportate:
“… il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell'esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio (peraltro spesso dipendente anche dai risultati notoriamente poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale), una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell'art. 280, comma 1, CCII, salvo il profilo della "recidiva"), che ospita il cd. requisito soggettivo", sicuramente essenziale e preminente nella ratio dell'istituto (tanto da essere l'unico conservato nel CCII, che ha invece eliso proprio il "requisito oggettivo" in disamina).
Con ciò si vuol dire che, tra «tutte le risultanze della procedura» di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione (Cass. 15246/2022), bisogna certamente considerare anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la "irrisorietà" della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali - nel caso in esame indubbiamente bassissima, pari allo 0,6% del credito privilegiato - anche perché, come visto, si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma.
Nel caso di specie, poi, l'esigua entità dell'attivo liquidato si combina con un numero contenuto di creditori (in totale diciassette, di cui nove privilegiati, per complessivi € 468.738,00, e otto chirografari, per complessivi € 152.372,00) a testimonianza di una insolvenza che, sebbene non certo irrilevante, non dovrebbe aver destato eccessivo "allarme sociale".
Occorre insomma guardare, nella valutazione del cd. requisito "oggettivo", all'intero contesto della procedura; contesto che, nel caso in esame, registra la presenza di un imprenditore individuale che ha messo a disposizione dei (pochi) creditori concorsuali tutto il proprio patrimonio, la cui liquidazione, già di per sé risultata esigua, è stata quasi interamente assorbita dai costi prededucibili, con il risultato che due soli creditori privilegiati hanno potuto ricevere una minimale soddisfazione.
Si tratta di una prospettiva di cui questa Corte si è già fatta carico, censurando, ad esempio, valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l'attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell'attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura (cfr. Cass. 15359/2023, 15703/2023, 15694/2023).
Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico.
Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto "meritevole" ai sensi di legge, per l'esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive; e, una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale ("nummo uno") da finire per coincidere, di fatto, con l'ipotesi più radicale dell'assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l'unica expressis verbis contemplata dall'art. 142, comma 2, l.fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura - ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili - dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell'esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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