Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32038 - pubb. 10/10/2024

Conto corrente con apertura di credito e domanda di restituzione dell’indebito proposta con il conto aperto e poi chiuso in corso di causa

Tribunale Teramo, 02 Ottobre 2024. Est. Capanna Piscè.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Ammissibilità della domanda attorea di restituzione dell’indebito anche se proposta con il conto corrente aperto e poi chiuso in corso di causa - Illegittimità degli interessi anatocistici e degli interessi ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Condanna della Banca alle restituzione delle somme illegittimamente addebitate ed accertate tramite C.T.U. contabile



Appare condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale, anche a voler assumere l'improcedibilità - e non certamente l'inammissibilità - della domanda restitutoria dell'eventuale indebito in difetto della condizione di chiusura del conto, tale condizione si è comunque verificata in corso di causa e ciò consente al giudice di accogliere la domanda. Non è infatti condivisibile la contraria argomentazione di parte convenuta secondo cui la domanda di ripetizione proposta con il conto aperto rimane inammissibile anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dato che la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda; una recente sentenza della Cassazione ha chiarito, proprio in riferimento ad un caso analogo, che se il conto corrente si chiude in corso di causa viene meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto, come già statuito da Cass. 18 dicembre 2014, n. 26769, "è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi" (cfr. Cass., sez. VI, n. 15797 del 15/06/2018).


Per cui in mancanza di espressa e corretta pattuizione contrattuale non sono dovuti gli interessi ultralegali con il rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000. In mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovute neanche le C.M.S in quanto nulle sia per indeterminatezza che per carenza di causa concreta. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)



Segnalazione a cura dell’Avv. Emanuele Argento - www.avvocatoargento.it


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