Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31933 - pubb. 24/09/2024

Effetto devolutivo in appello e presunzione di rinuncia

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 Settembre 2024, n. 25239. Pres. Tinarelli. Est. D'Aquino.


Appello – Effetto devolutivo – Indicazione delle questioni alle quali la parte ha ancora interesse alla trattazione in appello – Presunzione di rinuncia – Effetti



Al fine di vincere la presunzione di rinuncia ed estendere l’effetto devolutivo in appello alle questioni rimaste assorbite, il ricorrente ha l’onere processuale di indicare, nell’atto di controdeduzioni entro il termine di costituzione in giudizio, quali siano le singole e specifiche questioni – tra quelle originariamente proposte – alle quali ha ancora interesse alla trattazione in appello.


In assenza del tempestivo assolvimento di tale onere processuale, opera la presunzione di rinuncia e, conseguentemente, non può più sopravvivere la devoluzione in appello delle questioni assorbite non specificamente riproposte, in termini analoghi a una decadenza processuale.


Verificatasi tale decadenza, tale onere non può più essere assolto successivamente alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, né può essere surrogato dalla indicazione di tali questioni nelle successive memorie, le quali esplicano una funzione meramente illustrativa delle questioni indicate nell’atto di costituzione in giudizio.


[Nella specie il ricorrente, già appellato vittorioso in primo grado, si era limitato in sede di costituzione in grado di appello a un rinvio generico a tutte le eccezioni formulate in primo grado («si chiede che vengano devolute tutte le eccezioni sollevate in primo grado»). La generica indicazione delle questioni assorbite, del tutto aspecifica, non costituisce assolvimento dell’onere di specifica individuazione delle questioni alle quali avrebbe avuto ancora interesse alla trattazione in appello, così incorrendo il ricorrente nella presunzione di rinuncia. Né tale onere, una volta verificatasi la presunzione di rinuncia all’atto della costituzione in giudizio, si sarebbe potuto assolvere con il deposito delle memorie illustrative, essendo il contribuente già decaduto dalla sopravvivenza dell’effetto devolutivo sulle questioni non riproposte.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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